Corte di giustizia, Sentenza C-222/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 2024. — « Toplofikatsia Sofia » EAD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Nozione di “domicilio” – Cittadino di uno Stato membro con indirizzo permanente in tale Stato membro e indirizzo attuale in un altro Stato membro – Impossibilità di cambiare o rinunciare a tale indirizzo permanente. — Causa C-222/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che uno Stato membro non può, mediante il proprio diritto interno, trasformare l’indirizzo permanente registrato dei propri cittadini in un domicilio legale sempre radicato nel territorio nazionale quando essi vivono in un altro Stato membro. Una simile regola è incompatibile con il regolamento Bruxelles I bis, che fonda la competenza generale sul domicilio del convenuto e non sulla cittadinanza. La Corte ha anche confermato che il giudice può usare i meccanismi di assistenza del regolamento 2020/1784 per reperire l’indirizzo estero del debitore ai fini della notificazione.
Domicilio ai fini del regolamento Bruxelles I bis: incompatibilità di una normativa nazionale che considera sempre domiciliati nello Stato i propri cittadini residenti in un altro Stato membro e conseguenze sulla competenza per ingiunzione di pagamento
La questione giuridica
Se, in un procedimento monitorio, il giudice nazionale possa fondare la nozione di "domicilio" su una disciplina interna che mantiene il domicilio dei cittadini bulgari in Bulgaria anche quando essi risiedono in un altro Stato membro; se il regolamento n. 1215/2012 consenta di emettere un’ingiunzione contro un debitore che, alla data della domanda, sia ragionevolmente domiciliato in un altro Stato membro fuori dei casi di competenza speciale; e se, ai fini della notificazione, il giudice possa avvalersi dell’assistenza prevista dal regolamento 2020/1784 per reperire l’indirizzo del debitore all’estero. La Corte ha inoltre esaminato la ricevibilità dei quesiti relativi all’articolo 47 della Carta e all’articolo 22 del regolamento 2020/1784.
Principio di diritto
L’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 osta a una normativa nazionale che consideri automaticamente domiciliati nello Stato membro i cittadini di tale Stato che risiedono in un altro Stato membro, poiché ciò svuota di contenuto il criterio del domicilio e altera il sistema uniforme di competenza fondato sul regolamento. Di conseguenza, gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento ostano a che un giudice emetta un’ingiunzione di pagamento contro un debitore ragionevolmente domiciliato in un altro Stato membro, salvo che la competenza derivi da una delle sezioni da 2 a 7 del capo II; inoltre, il regolamento 2020/1784 non impedisce al giudice di ricorrere agli strumenti di assistenza previsti dall’articolo 7 per individuare l’indirizzo estero del destinatario ai fini della notificazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 62, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (UE) 2020/1784
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2020/1784
- Articolo 7 regolamento (UE) 2020/1784
- Articolo 22, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2020/1784
Domicilio e ingiunzione di pagamento nel contesto del regolamento Bruxelles I bis
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in una controversia promossa da un fornitore bulgaro di energia termica per ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un cittadino bulgaro che risulta avere un indirizzo attuale in un altro Stato membro. La Corte esamina la compatibilità con il regolamento (UE) n. 1215/2012 di una disciplina nazionale che lega in modo automatico il domicilio dei cittadini bulgari a un indirizzo permanente sempre registrato in Bulgaria.
Fatti e procedimento principale
Toplofikatsia Sofia EAD chiede il pagamento di una somma relativa al consumo di energia termica di un immobile sito a Sofia. Il giudice del rinvio rileva che il debitore, cittadino bulgaro, ha un indirizzo permanente registrato in Bulgaria, ma ha dichiarato un indirizzo attuale in un altro Stato membro. In base alla normativa bulgara e alla giurisprudenza nazionale richiamata, il giudice si interroga sulla propria competenza internazionale e sulla possibilità di tenere conto dell’effettiva residenza all’estero del debitore.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 consenta di ricavare il domicilio da norme nazionali che mantengono l’indirizzo permanente dei cittadini nello Stato d’origine;
- se gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento ostino a una prassi che imponga l’emissione dell’ingiunzione nonostante vi siano indizi che il debitore sia domiciliato in un altro Stato membro;
- se, in tale contesto, il giudice possa avvalersi dell’assistenza prevista dall’articolo 7 del regolamento 2020/1784 per reperire l’indirizzo del debitore all’estero;
- e, in via preliminare, se fossero ricevibili i quesiti fondati sull’articolo 47 della Carta e sull’articolo 22 del regolamento 2020/1784.
Ricevibilità di alcune questioni
La Corte dichiara irricevibili le questioni relative all’articolo 47, secondo comma, della Carta e all’articolo 22 del regolamento 2020/1784. Quanto alla Carta, il giudice del rinvio non spiega il nesso tra tale disposizione e la soluzione della controversia principale. Quanto all’articolo 22 del regolamento 2020/1784, esso presuppone la mancata comparizione del convenuto in un procedimento già notificato all’estero, ipotesi ritenuta solo eventuale e quindi estranea all’oggetto concreto del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che pone come regola generale la competenza del giudice del domicilio del convenuto;
- l’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che consente di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro davanti ai giudici di un altro Stato membro solo nei casi previsti dalle sezioni da 2 a 7 del capo II;
- l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, che rinvia alla legge nazionale per determinare il domicilio;
- l’articolo 7 del regolamento 2020/1784, che prevede forme di assistenza nel reperimento del recapito quando questo non è noto.
Ragionamento della Corte sulla nozione di domicilio
La Corte ricorda che la nozione di domicilio è centrale nel regolamento n. 1215/2012, poiché costituisce il criterio generale di competenza e deve garantire prevedibilità e uniformità. Pur essendo vero che l’articolo 62 lascia agli Stati membri il compito di definire il domicilio secondo il diritto nazionale, tale autonomia non può compromettere l’effetto utile del regolamento.
Applicando questo principio al caso di specie, la Corte osserva che la normativa bulgara, come descritta dal giudice del rinvio, equipara il domicilio dei cittadini bulgari al loro indirizzo permanente, che resta sempre in Bulgaria anche se essi si trasferiscono stabilmente in un altro Stato membro. Secondo la Corte, una simile impostazione finisce per sostituire il criterio del domicilio con quello della cittadinanza, in contrasto con la struttura del regolamento Bruxelles I bis.
Competenza per l’ingiunzione di pagamento
Rispondendo alle seconde e terze questioni, la Corte afferma che gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che conferisca al giudice la competenza a emettere un’ingiunzione di pagamento contro un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, al momento della proposizione della domanda, in un altro Stato membro, fuori dai casi di competenza speciale previsti dalle sezioni da 2 a 7 del capo II.
La Corte precisa inoltre che le circostanze rilevanti ai fini della competenza sono quelle esistenti alla data di presentazione della domanda monitoria. Se il giudice nazionale può fondare la competenza su una delle norme speciali del regolamento, l’ingiunzione resta possibile; altrimenti, la competenza generale segue il domicilio effettivo del convenuto.
Assistenza nel reperimento dell’indirizzo per la notificazione
Quanto alla quarta questione, la Corte interpreta l’articolo 7 del regolamento 2020/1784 nel senso che esso non osta a che un giudice, competente a emettere l’ingiunzione, utilizzi i meccanismi di assistenza previsti per individuare l’indirizzo del debitore in un altro Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione dell’atto. La Corte richiama la logica del regolamento sulla notificazione transfrontaliera: se il recapito non è noto, lo Stato membro interessato deve fornire assistenza tramite autorità designate, banche dati o portale europeo della giustizia elettronica.
Dispositivo
La Corte conclude quindi che:
- la normativa nazionale che mantiene il domicilio dei cittadini nello Stato d’origine, nonostante la residenza in un altro Stato membro, è incompatibile con l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012;
- il giudice nazionale non può emettere un’ingiunzione di pagamento in tali condizioni, salvo che sussista una base di competenza speciale prevista dal regolamento;
- il ricorso ai mezzi di assistenza dell’articolo 7 del regolamento 2020/1784 per reperire l’indirizzo estero è consentito.
Principi di rilievo pratico
Per gli operatori, la sentenza conferma che nel contenzioso transfrontaliero il domicilio ai fini della competenza non può essere ricostruito con finzioni nazionali fondate sulla cittadinanza o su registrazioni anagrafiche meramente formali. Nei procedimenti monitori, il giudice deve verificare la competenza sulla base del domicilio effettivo al momento della domanda e, se necessario, attivare gli strumenti europei di cooperazione per la notificazione all’estero.
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