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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-706/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 maggio 2024. — Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG contro Vorstand der O Holding SE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Società europea – Regolamento (CE) n. 2157/2001 – Articolo 12, paragrafo 2 – Coinvolgimento dei lavoratori – Registrazione della società europea – Presupposti – Previo svolgimento della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori di cui alla direttiva 2001/86/CE – Società europea costituita e registrata senza lavoratori divenuta la società madre di affiliate che impiegano lavoratori – Obbligo di avviare ex post la procedura di negoziazione – Insussistenza – Articolo 11 – Ricorso abusivo a una società europea – Privazione dei diritti dei lavoratori in materia di coinvolgimento – Divieto. — Causa C-706/22

Giurisprudenza europea62022CJ0706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che una SE holding nata senza lavoratori debba, solo perché in seguito controlla affiliate con dipendenti, avviare una nuova procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori. Ha ribadito che il sistema del regolamento n. 2157/2001 e della direttiva 2001/86/CE si fonda sulla negoziazione preventiva, prima dell’iscrizione, salvo le specifiche ipotesi già previste dalla direttiva. Ha inoltre chiarito che la clausola antiabuso dell’articolo 11 non consente di desumere un obbligo generale di negoziazione ex post.

Società europea registrata senza lavoratori: se l’acquisizione successiva di affiliate con dipendenti imponga l’avvio ex post dei negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE, imponga l’avvio successivo di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori quando una SE holding è stata costituita e registrata senza lavoratori e senza affiliate con lavoratori, ma in seguito acquisisce il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri; e, in caso positivo, se tale obbligo sia senza limiti temporali e se la legge applicabile sia quella dello Stato di attuale sede o di prima iscrizione, anche in caso di recesso di tale Stato dall’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE, deve essere interpretato nel senso che non impone l’avvio ex post dei negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori quando una SE holding, costituita e registrata da società partecipanti prive di lavoratori e di affiliate con lavoratori, acquisisca successivamente il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri. La procedura di negoziazione deve svolgersi, di regola, prima dell’iscrizione della SE; le ipotesi di riapertura o successiva attivazione previste dalla direttiva presuppongono che la delegazione speciale di negoziazione sia stata istituita al momento della costituzione. L’articolo 11 della direttiva, relativo allo sviamento di procedura, non introduce un autonomo obbligo generale di negoziare ex post, ma lascia agli Stati membri la scelta delle misure appropriate contro eventuali abusi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2157/2001
  • Direttiva 2001/86/CE
  • Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/2001
  • Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2157/2001
  • Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/2001
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2157/2001
  • Articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 12 della direttiva 2001/86/CE
  • Allegato della direttiva 2001/86/CE
  • SEBG (legge tedesca di trasposizione)

Società europea registrata senza lavoratori e acquisizione successiva di affiliate con dipendenti

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesarbeitsgericht, riguarda l’interpretazione del sistema SE in materia di coinvolgimento dei lavoratori. Il caso concerne una SE holding iscritta senza che, al momento della costituzione, vi fossero lavoratori nelle società partecipanti né affiliate con lavoratori, e che solo successivamente è divenuta capogruppo di società impieganti personale in più Stati membri.

Fatti e procedimento principale

La O Holding SE è stata iscritta nel 2013 in Inghilterra e Galles sulla base del regolamento n. 2157/2001, senza previo negoziato sul coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE, poiché le società partecipanti non avevano lavoratori né affiliate con lavoratori. Il giorno successivo la SE è divenuta azionista unica di una società tedesca, poi trasformata in O KG, e la struttura del gruppo è evoluta fino a comprendere affiliate in diversi Stati membri con numerosi lavoratori. Il comitato aziendale del gruppo ha sostenuto che la direzione della SE dovesse avviare ex post la procedura di negoziazione per istituire una delegazione speciale di negoziazione, poiché la SE controllava ormai affiliate con dipendenti. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la controversia è giunta dinanzi al Bundesarbeitsgericht.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:

  • una SE holding costituita senza lavoratori debba comunque avviare successivamente i negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori quando acquisisce affiliate con lavoratori;
  • in caso affermativo, tale obbligo sia illimitato nel tempo;
  • la legge applicabile sia quella dello Stato della sede attuale o dello Stato della prima iscrizione;
  • il mutato status dell’ordinamento dello Stato di prima iscrizione, dopo il recesso dall’Unione, incida sulla risposta.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 2157/2001, soprattutto gli articoli 1, paragrafo 4, 10 e 12, paragrafo 2;
  • la direttiva 2001/86/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 12, nonché l’allegato;
  • i considerando 1, 2, 19 e 21 del regolamento e i considerando 3, 6, 7, 8 e 18 della direttiva;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio.

Ragionamento della Corte: centralità della negoziazione preventiva

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001 subordina l’iscrizione della SE alla previa conclusione di un accordo sul coinvolgimento dei lavoratori, oppure alla decisione di non negoziare, oppure alla mancata conclusione dell’accordo dopo il periodo negoziale. Ciò mostra che la procedura di negoziazione è strutturalmente concepita per svolgersi prima dell’iscrizione della SE. Anche l’articolo 3 della direttiva 2001/86/CE collega espressamente l’avvio dei negoziati al momento in cui gli organi delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione della SE, con istituzione della delegazione speciale di negoziazione per negoziare con riferimento al processo di costituzione e fino all’iscrizione della società.

Ipotesi di riattivazione previste dalla direttiva

La Corte rileva che la direttiva prevede solo tre ipotesi in cui i negoziati possono essere avviati o riaperti in una fase successiva:

  • la decisione della delegazione speciale di non aprire o di chiudere i negoziati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6;
  • la rinegoziazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), se l’accordo lo contempla;
  • la riapertura del tema dopo quattro anni, secondo l’allegato, parte prima, lettera g), qualora si applichino le disposizioni di riferimento.

Il caso esaminato non rientra in nessuna di queste ipotesi, perché presupporrebbe comunque l’esistenza di una delegazione speciale di negoziazione istituita al momento della costituzione, cosa che nella fattispecie non è avvenuta.

Finalità della disciplina e lavori preparatori

Sul piano teleologico, la Corte richiama i considerando della direttiva: la disciplina mira a evitare che la costituzione di una SE comporti la perdita o la riduzione dei diritti di coinvolgimento esistenti e a garantire che tali diritti siano preservati secondo il principio “prima/dopo”. Tuttavia, tale logica resta ancorata alla fase di costituzione della SE e non consente di imporre, in via interpretativa, un obbligo generale di negoziazione ex post quando la SE sia stata costituita in assenza totale di lavoratori nelle società partecipanti e nelle loro affiliate. La Corte valorizza anche i lavori preparatori, in particolare la Relazione Davignon, da cui emerge che la scelta del legislatore dell’Unione fu quella di far svolgere i negoziati prima dell’iscrizione, per assicurare prevedibilità e stabilità. Viene altresì richiamato il fatto che il legislatore non accolse un emendamento volto a introdurre nuovi negoziati in caso di ristrutturazioni successive significative.

Articolo 11 della direttiva: sviamento di procedura e abuso

Quanto all’articolo 11 della direttiva 2001/86/CE, la Corte afferma che esso impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione della SE al fine di privare i lavoratori dei diritti di coinvolgimento. Tuttavia, tale norma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle misure da adottare e non crea di per sé un obbligo generale di avviare negoziati ex post nel caso considerato. La Corte ricorda inoltre che, per dimostrare un abuso, occorrono sia elementi oggettivi sia un elemento soggettivo di artificiosa creazione delle condizioni per ottenere un vantaggio indebito dalla normativa UE.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione nel senso che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE, non impone l’avvio successivo dei negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori quando una SE holding, costituita da società partecipanti prive di lavoratori e di affiliate con lavoratori, sia stata registrata senza previa negoziazione e solo successivamente abbia acquisito il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri. Poiché la risposta alla prima questione è negativa, non occorre esaminare le questioni dalla seconda alla quarta.

Principio affermato

La disciplina SE richiede, di regola, che la negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori preceda l’iscrizione della società europea; la successiva acquisizione di affiliate con dipendenti da parte di una SE già registrata e costituita senza lavoratori non fa sorgere, da sola, un obbligo di riaprire la procedura negoziale, salva l’applicazione di eventuali misure antiabuso adottate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11 della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesocietà europeacoinvolgimento dei lavoratoridiritto societario uediritto del lavoro ueabuso del diritto

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