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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-27/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 maggio 2024. — FV contro Caisse pour l'avenir des enfants. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Luxembourg). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegni familiari – Lavoratore che assume la custodia di un minore collocato in affidamento presso di lui con decisione giudiziaria – Lavoratore residente e lavoratore non residente – Differenza di trattamento – Assenza di giustificazione. — Causa C-27/23

Giurisprudenza europea62023CJ0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori una disciplina lussemburghese che escludeva il lavoratore frontaliero dall’assegno familiare per un minore collocato in affidamento presso di lui, mentre riconosceva il beneficio ai residenti. La differenza di trattamento è stata qualificata come discriminazione indiretta, non giustificata. Il fatto che il lavoratore provveda al mantenimento del minore può essere preso in considerazione solo se la stessa condizione vale anche per i residenti.

Assegni familiari al lavoratore frontaliero per minore in affidamento: incompatibilità con il diritto UE di un regime che esclude i non residenti rispetto ai residenti

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011, nonché gli articoli 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 ostino a una normativa nazionale che riconosce l’assegno familiare per i minori in affidamento solo ai residenti, escludendo il lavoratore frontaliero non residente che assuma la custodia di un minore collocato con decisione giudiziaria; e se rilevi il fatto che tale lavoratore provveda al mantenimento del minore.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa nazionale che neghi al lavoratore non residente, in quanto frontaliero, un assegno familiare per un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare e di cui egli ha la custodia, quando il medesimo assegno spetta ai residenti per minori in identica situazione. Tale differenza costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza e non è giustificata in mancanza di un obiettivo legittimo; la circostanza che il lavoratore non residente mantenga il minore rileva solo se la stessa condizione è richiesta anche ai lavoratori residenti.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 492/2011, articolo 7, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 883/2004, articoli 1, 2, 3, paragrafo 1, lettera j), e 4
  • Regolamento (CE) n. 987/2009, articolo 60
  • Regolamento (UE) 2019/1111, articoli 1, paragrafo 2, lettera d), e 30, paragrafo 1
  • Direttiva 2004/38/CE, articolo 2
  • Articoli 269, 270 e 273 del code de la sécurité sociale lussemburghese

Assegno familiare per minore in affidamento e lavoratore frontaliero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation lussemburghese in una controversia tra un lavoratore frontaliero e l’amministrazione competente per gli assegni familiari. Al centro del caso vi è il rifiuto di versare un assegno familiare per un minore collocato in affidamento presso il nucleo familiare del lavoratore, nonostante una decisione giudiziaria di collocamento.

Fatti e procedimento principale

FV lavora in Lussemburgo e risiede in Belgio; per tale ragione è un lavoratore frontaliero. Dal 26 dicembre 2005 il minore FW è collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare in forza di una decisione di un giudice belga. Con decisione del 7 febbraio 2017, la CAE ha revocato con effetto retroattivo l’assegno familiare, ritenendo che il minore non fosse un "familiare" di FV ai sensi dell’articolo 270 del code de la sécurité sociale.

Il Conseil arbitral de la sécurité sociale aveva inizialmente riformato la decisione amministrativa, ma il Conseil supérieur de la sécurité sociale l’ha poi confermata. Dinanzi alla Cour de cassation, FV ha sostenuto che la disciplina nazionale fosse incompatibile con il diritto dell’Unione, soprattutto alla luce della giurisprudenza sulla nozione di figlio del lavoratore frontaliero.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011, che sanciscono la parità di trattamento dei lavoratori cittadini di altri Stati membri quanto ai vantaggi sociali. Ricorda inoltre che l’assegno familiare rientra nelle prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004, e che il principio di parità è espresso anche dall’articolo 4 dello stesso regolamento.

Nel diritto lussemburghese, l’articolo 269 distingue tra minori residenti e familiari di lavoratori soggetti alla normativa lussemburghese; l’articolo 270 limita i familiari ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi; l’articolo 273, paragrafo 4, prevede che, in caso di affidamento giudiziario, l’assegno sia versato alla persona che ha la custodia del minore residente. La Corte menziona anche il regolamento (UE) 2019/1111 sul riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, nonché il regolamento (CE) n. 987/2009, ma solo per chiarire il contesto e per delimitare la portata delle questioni.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che:

  • riconosce l’assegno familiare ai minori in affidamento residenti nello Stato membro;
  • nega invece il beneficio al lavoratore frontaliero non residente per un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare e di cui egli ha la custodia;
  • e se la risposta cambi quando il lavoratore provvede al mantenimento del minore.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva preliminarmente che gli articoli 67 del regolamento n. 883/2004 e 60 del regolamento n. 987/2009 non sono decisivi, poiché riguardano la situazione dei familiari residenti in un altro Stato membro e non quella del lavoratore stesso.

La Corte ribadisce poi che l’articolo 45 TFUE, letto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, vieta non solo le discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, ma anche quelle indirette. L’assegno familiare in questione costituisce tanto un vantaggio sociale quanto una prestazione familiare, e i lavoratori frontalieri, che contribuiscono al finanziamento del sistema sociale dello Stato ospitante, devono beneficiare delle prestazioni alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

Nel caso concreto, la normativa lussemburghese produce un trattamento meno favorevole per i non residenti, poiché i minori in affidamento presso i lavoratori residenti possono ottenere l’assegno, mentre i minori in affidamento presso i lavoratori frontalieri no, se non rientrano nella ristretta nozione di familiare dell’articolo 270. La Corte qualifica tale differenza come discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, dato che i non residenti sono in larga maggioranza cittadini di altri Stati membri.

La circostanza che la decisione di affidamento provenga da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro non altera la conclusione: le autorità lussemburghesi devono riconoscere tale decisione e attribuirle lo stesso valore di una decisione nazionale, in forza del regolamento 2019/1111. La Corte aggiunge che nessun obiettivo legittimo è stato indicato dal giudice nazionale per giustificare la discriminazione.

Quanto al mantenimento del minore da parte del lavoratore frontaliero, la Corte afferma che tale elemento può incidere solo se la normativa nazionale richiede la stessa condizione anche per i lavoratori residenti; diversamente, tenerne conto solo per i non residenti violerebbe la parità di trattamento.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostano a una disciplina nazionale che escluda il lavoratore non residente dall’assegno familiare per un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare, quando ai residenti il beneficio è riconosciuto in casi analoghi. Il criterio del mantenimento del minore non può essere applicato in modo asimmetrico tra residenti e non residenti.

Principio affermato

In materia di vantaggi sociali connessi all’attività subordinata, il lavoratore frontaliero deve essere trattato come il lavoratore residente quando si trovi in situazione comparabile; una differenza fondata sulla residenza che, di fatto, colpisca soprattutto i cittadini di altri Stati membri costituisce discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione, salvo giustificazione proporzionata, qui assente.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentovantaggi socialiprestazioni familiarilavoratori frontalieri

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