Ordinanza n. 4417/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e aziendali di assegnazione del budget 2026 all’assistenza ospedaliera privata accreditata, nonché atti che subordinano la sottoscrizione del contratto alla rinuncia alle impugnazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti regionali e dell’ASL Roma 1 relativi all’assegnazione dei budget di assistenza ospedaliera per il 2026. Ha contestato, in particolare, la conferma del budget degli anni precedenti senza rivalutazione, nonostante l’obbligo assunto dalla Regione con l’accordo del 9 febbraio 2022; la determinazione complessiva delle risorse regionali per l’assistenza ospedaliera accreditata in misura asseritamente inferiore a quella prevista dal Programma operativo 2024-2026; l’assenza di criteri di adeguamento per le strutture destinatarie di nuove funzioni di rete, nuovi accreditamenti di alta specialità e accordi sostitutivi; nonché il diniego o differimento della rivalutazione del finanziamento per l’area chirurgica, cardiochirurgia e cardiologia interventistica. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato la richiesta dell’ASL di rinunciare al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro gli atti di budget 2026, prospettando l’illegittimità dell’interpretazione dell’art. 17 dello schema di accordo/contratto quale clausola di rinuncia preventiva, acquiescenza, improcedibilità o inammissibilità delle impugnazioni. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la complessità delle questioni controverse non consentisse una deliberazione sommaria nella fase cautelare e richiedesse un approfondimento proprio del giudizio di merito. Per preservare la res adhuc integra, ha disposto che la ricorrente possa sottoscrivere il contratto annuale senza che la cosiddetta clausola di salvaguardia produca effetti fino alla definizione del contenzioso. L’ordinanza non decide la legittimità definitiva degli atti di budget né i singoli motivi di ricorso. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 1° dicembre 2026; le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
È richiamato quale base normativa dello schema di accordo/contratto relativo alle prestazioni sanitarie delle strutture accreditate.
Massime di principio
- Quando la complessità delle questioni di legittimità dedotte impedisce una valutazione sommaria compiuta nella fase cautelare, il giudice può concedere una misura interinale limitata, rinviando l’approfondimento alla fase di merito.
- La tutela cautelare può essere accordata per preservare la res adhuc integra e impedire che, nelle more del giudizio, l’amministrazione renda irreversibili gli effetti dell’atto contestato o comprometta l’effettività della tutela giurisdizionale.
- È ammissibile consentire la sottoscrizione di un contratto amministrativo durante il giudizio sospendendo temporaneamente gli effetti di una clausola di salvaguardia controversa, quando ciò consenta di evitare il pregiudizio derivante dalla mancata contrattualizzazione senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della clausola.
- La misura cautelare può essere conformata in modo da mantenere integre le posizioni delle parti fino alla decisione di merito, senza definire in via anticipata i motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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