Sentenza n. 231/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 15 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata estera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 15 aprile 2025 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse concluso il procedimento né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione completa, tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento. In assenza di richiesta di integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi espressamente sulla domanda entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Nel procedimento di riconoscimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine massimo complessivo è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La decisione applica la disciplina dell’azione avverso il silenzio, ordinando all’Amministrazione di provvedere e nominando, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 16 d.lgs. 206/2007
La disposizione disciplina il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, imponendo all’autorità competente termini per la verifica documentale e per la decisione finale.
Massime di principio
- L’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine previsto dalla legge senza che l’Amministrazione abbia adottato una decisione.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- La scadenza dei termini procedimentali senza l’adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento, anche quando l’Amministrazione non abbia formulato richieste di integrazione documentale.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformare la propria valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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