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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rinnovo del permesso di soggiorno Cat. A/12 /Imm. N. 91/2022 notificato il 24/11/2022, emesso dal Questore pro tempore di Novara nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del rinnovo del permesso di soggiorno, con intimazione ad abbandonare il territorio nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Novara ha respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per attività di lavoro autonomo consistente nella creazione di piccola bigiotteria, rilevando l'insufficiente dimostrazione del requisito reddituale. L'amministrazione aveva richiesto ulteriore documentazione, tra cui fatture di acquisto e vendita della merce, visura camerale aggiornata e documentazione relativa alla rateizzazione dei contributi previdenziali, contestando inoltre la mancata reperibilità dell'interessato e la discordanza tra i redditi dichiarati per il 2020. Il ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo di non essere stato irreperibile ma di avere cambiato residenza, che l'attività esercitata non comportasse l'obbligo di emissione di documenti fiscali di vendita, che i redditi dichiarati fossero sufficienti e che i precedenti rinnovi del permesso ne avessero già attestato l'adeguatezza. Ha inoltre affermato di avere prodotto il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, dai quali risultava l'assenza di precedenti o procedimenti penali.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il requisito reddituale previsto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 286/1998 costituisca una condizione soggettiva necessaria e non eludibile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto funzionale alla sostenibilità dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale e alla dimostrazione di un'effettiva e lecita capacità di sostentamento. La mera dichiarazione dei redditi non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'attendibilità del reddito dichiarato, potendo non corrispondere alla realtà effettiva. L'amministrazione può quindi richiedere documentazione contabile e fiscale ulteriore, idonea a comprovare sia le entrate sia le uscite inerenti all'attività lavorativa, in forza del potere ispettivo previsto dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Poiché il ricorrente non ha assolto all'incombente istruttorio e non ha fornito prova concreta dell'effettività dei redditi dichiarati, il diniego è stato ritenuto legittimo. Il precedente rinnovo del permesso di soggiorno e l'assenza di precedenti penali non sono stati considerati sufficienti a dimostrare il requisito reddituale richiesto per il titolo di soggiorno di lungo periodo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale [...] può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

    Il possesso di un reddito almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale è una condizione necessaria e non eludibile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; la relativa effettività deve essere concretamente dimostrata.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

    La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere ispettivo che consente di richiedere informazioni e documenti ulteriori per verificare la congruità e l'effettività del reddito dichiarato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza con modalità da remoto, senza incidere sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito della disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale costituisce una condizione soggettiva necessaria e deve essere effettivamente dimostrato dal richiedente.
  • La mera dichiarazione dei redditi non è, di per sé, sufficiente a provare l'attendibilità del reddito dichiarato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quando l'amministrazione abbia fondati motivi di verifica.
  • L'amministrazione può richiedere documentazione contabile e fiscale ulteriore, comprese le prove delle entrate e delle spese inerenti all'attività lavorativa, per accertare l'effettività del reddito dichiarato.
  • Il mancato assolvimento dell'incombente istruttorio richiesto dall'amministrazione e l'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettività del reddito legittimano il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anche se il richiedente ha ottenuto in precedenza rinnovi di un diverso titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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