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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17954/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà di tre masse fallimentari da parte della ricorrente, poi condannata nei primi due gradi a risarcire i danni subiti dalle curatele. I fallimenti avevano agito deducendo che l'occupazione aveva impedito sia il godimento diretto sia la locazione del bene in attesa della vendita fallimentare, con perdita di utilità economica. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 112 c.p.c.; 2) violazione dei criteri di interpretazione dell'atto di citazione e motivazione apparente, per asserita mancanza di allegazione del danno; 3) violazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 c.c. per mancata prova delle conseguenze dannose; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per uso improprio della prova presuntiva; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento delle prove; 6) violazione delle regole di interpretazione delle dichiarazioni negoziali, per avere la Corte desunto da una richiesta di acquisto il riconoscimento del diritto dei fallimenti a indennità o risarcimento; 7) violazione dell'art. 1988 c.c. per avere attribuito valore di ricognizione di debito a una missiva e a un atto di transazione; 8) violazione degli artt. 1575 e 1578 c.c., dell'art. 24 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 35 l. 47/1985, per avere ritenuto risarcibile il danno nonostante l'assenza del certificato di agibilità dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il preteso omesso esame della nullità della citazione era superato dalla decisione di merito che, accogliendo la domanda risarcitoria, presupponeva implicitamente la validità dell'atto introduttivo; inoltre ha osservato che l'allegazione del danno risultava comunque svolta attraverso la deduzione della sottrazione del bene alla locazione e la produzione di una relazione dei curatori, idonea a integrare prova e allegazione del pregiudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, anche per la preclusione della doppia conforme, non potendosi usare il vizio di motivazione per rivalutare il merito. I motivi dal terzo al quinto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo, il proprietario deve allegare e provare la concreta possibilità perduta di godimento diretto o indiretto del bene, mentre nel caso concreto la relazione dei curatori dimostrava la possibilità di locazione. Anche il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché si appuntavano sull'interpretazione di dichiarazioni negoziali, sindacabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di fatti decisivi, e comunque non colpivano la ratio della decisione, che aveva ravvisato un riconoscimento del diritto dei fallimenti a percepire indennità di occupazione o canoni, non un riconoscimento di debito in senso tecnico. L'ottavo motivo è stato reputato inammissibile perché la Corte d'appello non aveva negato il valore del certificato di agibilità, ma aveva solo rilevato che, in concreto, la sua mancanza non impediva l'uso o la locazione del bene, dato che l'immobile era stato comunque goduto dall'occupante senza corrispettivo. Conseguentemente sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione o eccezione sia stata implicitamente decisa perché superata dalla soluzione di altra questione logicamente incompatibile.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura in cassazione deve essere coerente con il vizio dedotto; non è consentito trasformare una contestazione di merito in un vizio di violazione di legge o di motivazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • artt. 163, nn. 3 e 4, e 164, quinto comma, c.p.c.

    La nullità della citazione per insufficiente editio actionis presuppone una reale omissione o incertezza degli elementi essenziali della domanda; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'allegazione del danno fosse sufficiente.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento o del fatto illecito; nell'occupazione sine titulo ciò richiede la dimostrazione della concreta perdita di godimento o di locazione del bene.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa può operare solo dopo l'accertamento dell'esistenza del danno risarcibile.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede la prova del danno-conseguenza e del nesso causale con l'occupazione illegittima.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è ammissibile se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro idoneità è rimessa al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere dedotto in cassazione un travisamento della prova se la censura mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione delle dichiarazioni negoziali è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1363 c.c.

    Va interpretata la dichiarazione nel suo complesso e in connessione con il contesto complessivo dell'atto.

  • art. 1364 c.c.

    La clausola o dichiarazione va intesa nel significato che consenta coerenza sistematica con il resto del testo.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere conforme a buona fede.

  • art. 1369 c.c.

    La clausola deve essere interpretata nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto o dell'atto.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito produce un effetto di inversione dell'onere della prova, ma non può essere letta oltre il suo contenuto effettivo; nel caso concreto la Corte non vi ha attribuito un riconoscimento del debito, bensì del diritto della curatela a richiedere indennità o canoni.

  • art. 1575 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inidoneità locativa dell'immobile, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 1578 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di vizi della cosa locata, ma la Corte ha escluso che la mancanza di agibilità impedisse in concreto il godimento e la locazione del bene.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata evocata dalla ricorrente per sostenere l'essenzialità del certificato di agibilità, ma la Corte ha ritenuto che, in concreto, la sua mancanza non elidesse la possibilità di uso o locazione del bene.

  • art. 35 l. 47/1985

    Norma richiamata nel motivo relativo all'agibilità, senza che la Corte le attribuisse un effetto impeditivo della risarcibilità del danno nella fattispecie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario che agisce per il risarcimento deve allegare e, se contestata, provare la concreta perdita di godimento del bene, anche sotto forma di mancata locazione o mancata vendita a condizioni più vantaggiose; non è sufficiente richiamare un danno meramente astratto o in re ipsa.
  • La prova del danno da occupazione illegittima può essere fornita anche per presunzioni, purché gli indizi valorizzati dal giudice di merito siano ritenuti gravi, precisi e concordanti; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione delle prove o dei fatti sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, quando la censura mira in realtà a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione non ricorre quando la questione risulti implicitamente decisa dalla soluzione di un'altra questione logicamente incompatibile e presupposta dalla decisione adottata.
  • L'interpretazione di atti e dichiarazioni negoziali è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, e il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il certificato di agibilità, pur rilevante sul piano amministrativo e locatizio, non esclude automaticamente la concreta possibilità di godimento o di locazione del bene quando, in fatto, l'immobile sia stato comunque utilizzato e possa essere fonte di reddito; la sua mancanza non impedisce di per sé la risarcibilità del danno da occupazione illegittima.

Come è indicizzato

MaterieProprietàInadempimentoImpugnazioni
RamiDiritti realiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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