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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8116/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.): il ricorrente contestava che la falsificazione della patente di guida albanese non potesse integrare il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. se mancavano le condizioni di validità del documento ai fini della circolazione in Italia (artt. 135 e 136 Cod. Strada). Poiché il ricorrente era residente in Italia da oltre un anno, avrebbe dovuto convertire la patente e dunque il documento esibito sarebbe stato privo di qualsiasi validità, sicché non avrebbe potuto costituire atto idoneo a ingannare la pubblica fede e a integrare il falso materiale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che la contraffazione non grossolana di una patente di guida rilasciata da uno Stato non UE integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. anche se non ricorrono le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione del veicolo in Italia. Le Sezioni Unite avevano già risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che la semplice esibizione/uso del documento falso è sufficiente a integrare l'uso di atto falso, dato che la patente straniera ha efficacia documentale e idoneità a ingannare la fede pubblica anche se mancano altri requisiti previsti dagli artt. 135 e 136 Cod. Strada. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di elementi utili a datare la falsificazione e ha confermato la condanna del ricorrente; questi è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Rilevato come norma sulla falsificazione di documenti pubblici/materieli; la Corte ha ritenuto applicabile alla patente straniera contraffatta non grossolanamente, integrando il reato di falso materiale.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma sussidiaria collegata all'art. 477 c.p.; applicata congiuntamente per la falsificazione della patente straniera.

  • art. 135 Codice della Strada

    Disciplina la validità della patente straniera in Italia. La Corte ha rilevato che, pur essendo previste condizioni per la circolazione (permesso internazionale o traduzione ufficiale), la patente straniera conserva efficacia documentale e probatoria rilevante ai fini del falso, quindi la validità ai fini della guida non è condizione necessaria per la configurazione del reato di falso.

  • art. 136 Codice della Strada

    Norma collegata alle condizioni per l'utilizzo di patenti straniere; interpretata insieme all'art. 135 per affermare che l'assenza di altri documenti non annulla la rilevanza probatoria della patente straniera contraffatta.

  • art. 116 Codice della Strada, comma 15

    Richiamato per confronto delle sanzioni: la diversa disciplina sanzionatoria tra patente straniera carente di requisiti e guida senza patente conferma che la patente straniera ha valenza giuridica distinta e non è irrilevante ai fini del falso.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di cassazione per violazione di legge; con riferimento a questa disposizione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 477 e 482 c.p.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha enunciato il motivo nei limiti di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sezioni Unite, udienza 24/11/2022 (giurisprudenza)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la contraffazione non grossolana della patente rilasciata da uno Stato non UE integra gli artt. 477 e 482 c.p. anche in assenza delle condizioni di validità ai fini della circolazione in Italia; la semplice esibizione del documento falso è sufficiente per configurare l'uso di atto falso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020; art. 16 d.l. 228/2021

    Richiamate nella fase processuale preliminare (posizione del Pubblico Ministero) in relazione a richieste sul rito/ruolo; non hanno inciso sul merito della decisione di cassazione.

Massime di principio

  • La contraffazione non grossolana di una patente straniera (non UE) può integrare il reato di falso materiale ex artt. 477 e 482 c.p. anche se il documento non soddisfa le condizioni formali per la guida in Italia (artt. 135-136 Cod. Strada).
  • Per il reato di falso è sufficiente la semplice esibizione o l'uso del documento falso: non è necessario che il documento fosse effettivamente idoneo a consentire la guida nel territorio nazionale.
  • La patente straniera ha comunque rilevanza documentale e probatoria autonoma rispetto alla presenza di altri documenti richiesti dalla normativa stradale; l'assenza di tali documenti non esclude automaticamente la configurabilità del falso.
  • La difesa può tentare di incidere sulla posizione dell'imputato provando la datazione della falsificazione (se anteriore a determinati eventi) o l'assenza di falsità nella forma, ma l'assenza di elementi probatori in tal senso rende difficoltoso il successo del ricorso.
  • In casi analoghi è importante richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità consolidata, poiché hanno risolto il contrasto interpretativo a favore della punibilità anche quando manca la validità ai fini della circolazione.

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