Sentenza n. 126/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali di approvazione e avvio della modifica del piano di recupero e della zona residenziale A8, concernente demolizione e ricostruzione, trasferimento di volumetria, cambio di destinazione d'uso, applicazione del bonus energetico e ampliamento sotterraneo su area comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari vicini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato una modifica puntuale del piano di recupero del centro storico, predisposta su iniziativa della società proprietaria dell'area, per consentire la demolizione e ricostruzione di una preesistente struttura agricola, la realizzazione di un edificio con quindici alloggi convenzionati, un esercizio commerciale e autorimesse interrate. Hanno dedotto, tra l'altro, l'illegittima utilizzazione di un bene pubblico comunale per un intervento privato, l'incompetenza dell'organo comunale, violazione della disciplina urbanistica provinciale, difetto di istruttoria e motivazione, carenza di pubblico interesse, erronea valutazione della compatibilità con il centro storico, i vincoli di tutela d'insieme, la zona di rischio archeologico e le zone di pericolo, nonché l'illegittimità del trasferimento di volumetria e dell'applicazione del bonus energetico. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere, sostenendo che la mera vicinitas non fosse sufficiente, e hanno chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha preliminarmente riconosciuto l'interesse a ricorrere, rilevando che la variante non aveva contenuto generale, ma disciplinava in modo puntuale e non reiterabile un unico intervento edilizio, con immediata incidenza sulle posizioni dei proprietari vicini. Le dedotte modifiche alla densità edilizia, alle visuali, alla luminosità, alla privacy, alla viabilità, ai parcheggi, al rumore e al valore degli immobili integravano una lesione individuale e qualificata. Nel merito, è stato accolto il motivo relativo all'inclusione nella pianificazione di una porzione di bene pubblico comunale destinata all'ampliamento della linea edificatoria sotterranea. La variante, pur non trasferendo direttamente la proprietà né costituendo immediatamente un diritto reale, aveva previsto in modo mirato l'utilizzazione dell'area pubblica quale presupposto essenziale per il successivo intervento privato. Dagli atti non risultava l'esistenza di una posizione giuridica consolidata in capo al precedente proprietario o alla società subentrata, poiché il procedimento per la concessione del diritto di superficie non era stato concluso. La variante aveva quindi anticipato e condizionato un autonomo procedimento di concessione dell'uso del bene pubblico, che avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. Il piano di recupero era stato così utilizzato per una finalità eccedente la sua funzione urbanistica propria. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o assorbiti. In particolare, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione sulle finalità pubbliche della variante, riferite alla rigenerazione urbana, al riuso di aree già urbanizzate, al contenimento del consumo di suolo, al rafforzamento dei servizi di prossimità e alla realizzazione di alloggi. Ha inoltre riconosciuto l'ampia discrezionalità comunale nella pianificazione e ha escluso specifici difetti istruttori sulla base degli esiti dello screening VAS e degli approfondimenti relativi a tutela d'insieme, archeologia e pericolosità. Le misure impugnate sono state annullate e il Comune e la controinteressata sono stati condannati al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000 ciascuno, oltre accessori, in favore dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 26 l.p. n. 9/2018
Individua gli ambiti del centro storico caratterizzati da valore storico, artistico, architettonico e morfologico meritevole di tutela.
art. 37, comma 5, l.p. n. 9/2018
Rileva per l'autorizzazione allo spostamento della sede dell'azienda agricola dall'area insediativa a quella agricola.
art. 58 l.p. n. 9/2018
Attribuisce ai piani di recupero la funzione di conservazione, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e di salvaguardia della struttura storica dell'abitato; tale funzione non può essere utilizzata per predeterminare l'uso esclusivo di un bene pubblico a favore di un intervento privato.
artt. 57 e 60 l.p. n. 9/2018
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina della pianificazione e delle modifiche al piano di recupero; il giudice ha ritenuto assorbite o non decisive le ulteriori censure.
art. 2, comma 1, lettere a), b), c), h), i) e k), l.p. n. 9/2018
Costituisce il quadro delle finalità pubbliche urbanistiche poste a fondamento della variante, tra cui rigenerazione urbana, riuso delle aree già urbanizzate, contenimento del consumo di suolo, servizi di prossimità e disponibilità abitativa.
art. 13, commi 2 e 5, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato per affermare che il procedimento autonomo di concessione dell'uso di una porzione di bene pubblico deve rispettare trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.
art. 826 c.c.
Richiamato in relazione alla natura pubblica del bene comunale interessato dall'ampliamento sotterraneo; la questione decisiva è stata risolta rilevando l'anticipazione indebita del procedimento di concessione dell'uso.
artt. 7 ss. l.p. n. 17/1993
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e istruttoria; il giudice ha escluso che, salvo il profilo relativo al bene pubblico, sussistessero carenze invalidanti.
Massime di principio
- Le prescrizioni urbanistiche contenute in uno strumento attuativo che disciplinano in modo dettagliato un unico intervento edilizio, determinandone volumetria, altezze, destinazioni e modalità esecutive, sono immediatamente lesive e devono essere impugnate direttamente, senza attendere il rilascio del titolo edilizio.
- La vicinitas non è di per sé sufficiente a fondare l'interesse a ricorrere contro una variante urbanistica, ma tale interesse sussiste quando il ricorrente dimostri una lesione individuale e qualificata derivante da un intervento specifico, quale l'incremento della densità edilizia, la compromissione di luminosità e visuali, l'aumento del traffico, dei rumori o delle immissioni e la riduzione della fruibilità del proprio immobile.
- Un piano urbanistico o di recupero non può essere utilizzato per predeterminare a favore di uno specifico intervento privato l'utilizzazione di una porzione di bene pubblico, quando non esista già una posizione giuridica consolidata del privato sull'area. L'eventuale concessione di diritti di uso o di superficie deve essere oggetto di un autonomo procedimento rispettoso dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.
- Le varianti urbanistiche puntuali, incidenti su una singola area e derogatorie rispetto alla precedente disciplina, richiedono una motivazione più intensa rispetto alle varianti generali; tuttavia, tale obbligo è assolto quando l'amministrazione esponga in modo coerente le finalità pubbliche urbanistiche perseguite e dia conto degli elementi istruttori rilevanti.
- Nel sindacato sulle scelte urbanistiche il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, salvo che emergano travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, motivazioni estranee o superamento dei limiti della discrezionalità pianificatoria.
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