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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30002/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/02/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73/74 d.P.R. 309/1990 (violazione della legge sugli stupefacenti). Il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che dagli atti emergerebbe al più un'attività di "piccolo spaccio" o detenzione per uso personale (solo due acquisti contestati, modesta quantità), mancata prova materiale della natura della sostanza e mancanza di stabile rapporto di collaborazione con l'organizzazione. Inoltre si censura la motivazione sul pericolo di reiterazione: il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento ad altro episodio (pestaggio) non oggetto della misura, e avrebbe attribuito rilievo a precedenti penali e fatti remoti, privi di attualità, e non avrebbe considerato adeguate misure cautelari meno afflittive.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del Riesame che ha escluso l'ipotesi di uso personale o di lieve entità sulla base degli importi pagati per gli acquisti (euro 1.500 e euro 1.150), della sistematicità del rifornimento dal capo dell'organizzazione e dell'esistenza di ulteriori canali di approvvigionamento. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo inferire la natura stupefacente della sostanza anche in assenza di sequestro, alla luce delle confessioni e del prezzo elevato. Sul punto delle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il rischio di reiterazione può desumersi dalla pluralità e dalle modalità dei fatti, dai precedenti specifici e dalle condanne per evasione che denotano inaffidabilità rispetto a misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la liberazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (art. 74 e art. 73)

    La norma penale sugli stupefacenti è stata applicata per configurare l'ipotesi di acquisto e destinazione allo spaccio: la Corte ha ritenuto che elementi quali prezzo, ripetizione degli acquisti e rapporti con i fornitori consentono di escludere l'uso personale e di configurare attività di spaccio.

  • Codice di procedura penale (art. 274, comma 1)

    La disposizione sulle esigenze cautelari, e in particolare sul pericolo di reiterazione, è stata interpretata nel senso che la pluralità dei fatti, le modalità della condotta e i precedenti specifici possono giustificare il quadro prognostico di pericolosità dal quale deriva la custodia cautelare.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Richiamata in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorso inammissibile.

  • Disp. att. cod. proc. pen. (art. 94, comma 1-ter)

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione e per la gestione della situazione detentiva in assenza di liberazione a seguito del provvedimento.

Massime di principio

  • Per valutare se si tratti di 'uso personale' o di 'spaccio' il giudice considera elementi indiziari concreti quali prezzo pagato, ripetizione degli acquisti, rapporti con i fornitori e presenza di più canali di approvvigionamento: importi elevati o acquisti ripetuti orientano verso l'attività di spaccio.
  • La natura stupefacente della sostanza non richiede sempre il sequestro e la perizia: confessioni, congruità del prezzo rispetto al mercato e riscontri investigativi possono legittimare la valutazione del giudice.
  • La 'lieve entità' ex giurisprudenza va valutata nella sua globalità (quantità detenuta, valore economico, ruolo nell'organizzazione, ricavi): casi con scambi valutati 'a centinaia o migliaia di euro' difficilmente rientrano nella lieve entità.
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato sulla pluralità e sulla modalità dei fatti, nonché su precedenti specifici anche se risalenti: il giudizio è prognostico e prende in considerazione la personalità e la storia del soggetto.
  • Precedenti per evasione o comportamenti che dimostrano inaffidabilità al rispetto delle prescrizioni rendono meno adeguate misure cautelari alternative come gli arresti domiciliari.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, l'insufficiente sviluppo argomentativo o l'assenza di nuovi elementi idonei a scalfire il giudizio prognostico del giudice del merito può determinare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

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