Cassazione Penale, Sentenza n. 30002/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/02/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73/74 d.P.R. 309/1990 (violazione della legge sugli stupefacenti). Il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che dagli atti emergerebbe al più un'attività di "piccolo spaccio" o detenzione per uso personale (solo due acquisti contestati, modesta quantità), mancata prova materiale della natura della sostanza e mancanza di stabile rapporto di collaborazione con l'organizzazione. Inoltre si censura la motivazione sul pericolo di reiterazione: il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento ad altro episodio (pestaggio) non oggetto della misura, e avrebbe attribuito rilievo a precedenti penali e fatti remoti, privi di attualità, e non avrebbe considerato adeguate misure cautelari meno afflittive.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del Riesame che ha escluso l'ipotesi di uso personale o di lieve entità sulla base degli importi pagati per gli acquisti (euro 1.500 e euro 1.150), della sistematicità del rifornimento dal capo dell'organizzazione e dell'esistenza di ulteriori canali di approvvigionamento. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo inferire la natura stupefacente della sostanza anche in assenza di sequestro, alla luce delle confessioni e del prezzo elevato. Sul punto delle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il rischio di reiterazione può desumersi dalla pluralità e dalle modalità dei fatti, dai precedenti specifici e dalle condanne per evasione che denotano inaffidabilità rispetto a misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la liberazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (art. 74 e art. 73)
La norma penale sugli stupefacenti è stata applicata per configurare l'ipotesi di acquisto e destinazione allo spaccio: la Corte ha ritenuto che elementi quali prezzo, ripetizione degli acquisti e rapporti con i fornitori consentono di escludere l'uso personale e di configurare attività di spaccio.
Codice di procedura penale (art. 274, comma 1)
La disposizione sulle esigenze cautelari, e in particolare sul pericolo di reiterazione, è stata interpretata nel senso che la pluralità dei fatti, le modalità della condotta e i precedenti specifici possono giustificare il quadro prognostico di pericolosità dal quale deriva la custodia cautelare.
Codice di procedura penale (art. 616)
Richiamata in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorso inammissibile.
Disp. att. cod. proc. pen. (art. 94, comma 1-ter)
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione e per la gestione della situazione detentiva in assenza di liberazione a seguito del provvedimento.
Massime di principio
- Per valutare se si tratti di 'uso personale' o di 'spaccio' il giudice considera elementi indiziari concreti quali prezzo pagato, ripetizione degli acquisti, rapporti con i fornitori e presenza di più canali di approvvigionamento: importi elevati o acquisti ripetuti orientano verso l'attività di spaccio.
- La natura stupefacente della sostanza non richiede sempre il sequestro e la perizia: confessioni, congruità del prezzo rispetto al mercato e riscontri investigativi possono legittimare la valutazione del giudice.
- La 'lieve entità' ex giurisprudenza va valutata nella sua globalità (quantità detenuta, valore economico, ruolo nell'organizzazione, ricavi): casi con scambi valutati 'a centinaia o migliaia di euro' difficilmente rientrano nella lieve entità.
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato sulla pluralità e sulla modalità dei fatti, nonché su precedenti specifici anche se risalenti: il giudizio è prognostico e prende in considerazione la personalità e la storia del soggetto.
- Precedenti per evasione o comportamenti che dimostrano inaffidabilità al rispetto delle prescrizioni rendono meno adeguate misure cautelari alternative come gli arresti domiciliari.
- In sede di impugnazione in Cassazione, l'insufficiente sviluppo argomentativo o l'assenza di nuovi elementi idonei a scalfire il giudizio prognostico del giudice del merito può determinare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
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