Cassazione Civile, Ordinanza n. 37808/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022 e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stata inoltre esclusa l’applicabilità del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in ragione della data di proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di una società in liquidazione e dei soci, di alcune cartelle di pagamento emergenti da estratti di ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello l’Agente della riscossione era rimasto soccombente; l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza regionale che aveva rigettato l’appello. In pendenza del giudizio di legittimità, i controricorrenti hanno presentato istanza di estinzione ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022; l’Amministrazione finanziaria ha poi aderito, dando atto della regolarità degli adempimenti necessari per la definizione.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. n. 130/2022
La presentazione dell’istanza e la verifica della regolarità degli adempimenti consentono la definizione della controversia e, ricorrendone le condizioni, l’estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
art. 5, comma 5, L. n. 130/2022
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l’applicazione in considerazione della data di proposizione del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando sopravviene una disciplina di definizione agevolata e risultano verificati gli adempimenti richiesti, il giudizio può essere dichiarato estinto anche in cassazione, senza esame dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata presuppone che l’amministrazione finanziaria non contesti la regolarità degli adempimenti necessari alla chiusura della lite.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Il contributo unificato aggravato non si applica quando, per la data di proposizione del ricorso, ricorrano i presupposti di esclusione indicati dalla norma richiamata.
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