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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37808/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022 e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stata inoltre esclusa l’applicabilità del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in ragione della data di proposizione del ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di una società in liquidazione e dei soci, di alcune cartelle di pagamento emergenti da estratti di ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello l’Agente della riscossione era rimasto soccombente; l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza regionale che aveva rigettato l’appello. In pendenza del giudizio di legittimità, i controricorrenti hanno presentato istanza di estinzione ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022; l’Amministrazione finanziaria ha poi aderito, dando atto della regolarità degli adempimenti necessari per la definizione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, L. n. 130/2022

    La presentazione dell’istanza e la verifica della regolarità degli adempimenti consentono la definizione della controversia e, ricorrendone le condizioni, l’estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 5, comma 5, L. n. 130/2022

    Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne esclude l’applicazione in considerazione della data di proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando sopravviene una disciplina di definizione agevolata e risultano verificati gli adempimenti richiesti, il giudizio può essere dichiarato estinto anche in cassazione, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata presuppone che l’amministrazione finanziaria non contesti la regolarità degli adempimenti necessari alla chiusura della lite.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • Il contributo unificato aggravato non si applica quando, per la data di proposizione del ricorso, ricorrano i presupposti di esclusione indicati dalla norma richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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