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Circolare

Circolare n. 18 del 8/06/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° luglio 2016, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ad alta velocità e le opere strettamente funzionali alla loro realizzazione non sono più considerate unità immobiliari e non concorrono alla rendita catastale. Viene però precisato che l’esclusione riguarda solo le porzioni strettamente funzionali alla rete, mentre restano censibili con rendita gli immobili con autonoma destinazione d’uso, come uffici, alloggi, autorimesse e magazzini. La circolare introduce inoltre la categoria catastale F/7 per l’iscrizione senza rendita delle infrastrutture già censite o di nuova realizzazione e disciplina le modalità operative con Docfa e, se necessario, Pregeo.

Profili catastali delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione

Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – profili catastali

La circolare fornisce indicazioni operative sul trattamento catastale delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 33/2016 al Codice delle comunicazioni elettroniche. L’obiettivo è chiarire quali beni siano esclusi dal novero delle unità immobiliari, quali restino invece censibili con rendita e come debbano essere gestite le iscrizioni e le variazioni in catasto.

Quadro normativo e decorrenza

La circolare richiama l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 33/2016, che ha inserito nell’art. 86, comma 3, del d.lgs. 259/2003 una previsione di esclusione catastale per:

  • gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
  • le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 del CCE;
  • le opere di infrastrutturazione per reti in fibra ottica a banda ultralarga, anche interne agli edifici.

La circolare precisa che si tratta di una innovazione rispetto alla disciplina previgente, priva di efficacia retroattiva. Le nuove disposizioni si applicano solo dal 1° luglio 2016.

Ambito dell’esclusione dal concetto di unità immobiliare

L’esclusione riguarda le infrastrutture strettamente funzionali alle reti pubbliche di comunicazione. La circolare evidenzia che il richiamo all’idea di infrastruttura fisica non è, da solo, sufficiente a individuare tutti i beni esclusi dal catasto: occorre verificare la concreta funzione tecnico-fisica degli elementi e la loro stretta strumentalità alla rete.

Restano quindi fuori dall’esclusione i beni immobili che abbiano una destinazione, anche solo prevalente, non strettamente funzionale alla rete, come:

  • uffici;
  • alloggi;
  • autorimesse;
  • magazzini.

Per questi beni continua a operare la disciplina ordinaria di accatastamento e attribuzione di rendita.

Tipologie di infrastrutture descritte

La circolare individua tre principali configurazioni delle infrastrutture di rete:

Strutture Raw-Land

Sono tipiche dei contesti rurali e comprendono:

  • pali o tralicci di altezza variabile su basamento in calcestruzzo armato;
  • apparati elettronici alloggiati in cabinet, prefabbricati o shelter, oppure in spazi interrati;
  • in alcuni casi, locali ricavati in fabbricati o porzioni di fabbricato realizzati o adattati per questa funzione.

Strutture Roof-Top

Sono tipiche dei contesti urbani e comprendono:

  • paline o tralicci installati su terrazze o coperture di fabbricati;
  • apparati elettronici collocati in cabinet, shelter o locali del fabbricato, come soffitte o cantine, realizzati o adattati allo scopo.

Strutture Co-Located

Si caratterizzano per l’assenza di sostegni dedicati alle antenne, che vengono ancorate a manufatti esistenti, come:

  • serbatoi d’acqua;
  • campanili;
  • altri manufatti similari.

Anche in questo caso gli apparati possono essere ospitati in cabinet, shelter o locali del fabbricato adattati per l’uso tecnico.

La circolare osserva inoltre che nei siti possono essere presenti immobili accessori non strettamente funzionali alla rete, come uffici, alloggi per manutentori o guardiania, autorimesse e magazzini.

Effetti catastali sulle diverse componenti

La regola generale affermata dalla circolare è che, per le infrastrutture strettamente funzionali alla rete pubblica di comunicazione, gli elementi tecnici che compongono il sistema non costituiscono unità immobiliari e non concorrono alla rendita catastale.

In particolare:

  • per le strutture Raw-Land, l’intero complesso infrastrutturale è ordinariamente escluso dal novero delle unità immobiliari, compresi eventuali locali tecnici destinati esclusivamente ad ospitare gli apparati, indipendentemente da dimensioni e materiali;
  • per le strutture Roof-Top, sono esclusi i lastrici solari, gli elementi di sostegno, i cabinet e gli shelter, nonché gli eventuali locali tecnici realizzati o adattati allo scopo;
  • criteri analoghi si applicano alle strutture Co-Located.

Resta invece obbligatoria la dichiarazione in catasto delle porzioni immobiliari con autonomia funzionale e reddituale, destinate a usi diversi da quello strettamente tecnico della rete.

Iscrizione in catasto e categoria F/7

La circolare chiarisce che l’esclusione dal concetto di unità immobiliare e dalla rendita catastale non impedisce l’iscrizione in catasto ai soli fini identificativi.

Per questo viene istituita la nuova categoria catastale:

  • F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione

In tale categoria possono essere censite, senza rendita ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, le infrastrutture oggetto di dichiarazione in catasto.

Variazioni per immobili già censiti

Per gli immobili già iscritti al Catasto Edilizio Urbano e costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, gli intestatari catastali possono presentare una dichiarazione Docfa di variazione per ottenere l’attribuzione della categoria F/7, senza rendita.

La circolare sottolinea che la presentazione è nell’interesse dell’intestatario anche per la chiarezza degli adempimenti tributari, richiamando in particolare gli obblighi connessi a tributi locali come IMU e TASI.

Nel predisporre la dichiarazione, il tecnico deve usare:

  • causale di presentazione: "Altre";
  • campo descrittivo: "Var. ex art. 86 dlgs 259/2003".

Se nel complesso vi sono porzioni con destinazione autonoma non strettamente funzionale alla rete, tali porzioni devono essere censite separatamente nella categoria pertinente, con attribuzione di rendita.

Nuove costruzioni e coordinamento con Catasto Terreni

Per le infrastrutture di nuova realizzazione non sussiste obbligo di iscrizione in catasto, poiché non sono più considerate unità immobiliari. Tuttavia, i soggetti interessati possono comunque presentare atti di aggiornamento per l’iscrizione ai soli fini identificativi, senza rendita.

In tali casi, se previsto dalle disposizioni vigenti, la dichiarazione Docfa deve essere preceduta dall’aggiornamento del Catasto Terreni mediante procedura Pregeo, con:

  • tipo mappale;
  • attribuzione alla particella della destinazione "Ente Urbano";
  • rappresentazione cartografica dei manufatti realizzati.

Se nel fabbricato di nuova costruzione sono presenti anche unità immobiliari autonome, permane l’obbligo di aggiornare complessivamente gli archivi censuario e cartografico e di presentare la dichiarazione di nuova costruzione per tutte le porzioni, compresa l’infrastruttura di rete, rappresentata nell’elaborato planimetrico e censita in categoria F/7.

Disposizioni finali e strumenti operativi

Dal 3 luglio 2017 gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con la nuova versione 4.00.4 del Docfa, disponibile sul sito dell’Agenzia, che consente l’utilizzo della categoria F/7.

La circolare precisa che:

  • la versione 4.00.4 deve essere usata per le dichiarazioni catastali finalizzate all’aggiornamento dei dati censuari relativi alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
  • per le altre dichiarazioni può continuare ad essere utilizzata anche la versione 4.00.3;
  • la versione 4.00.3 sarà tecnicamente supportata solo fino al 30 settembre 2017;
  • oltre tale termine non sarà garantita la registrabilità degli atti non conformi alle specifiche della nuova versione.

Infine, la circolare invita le Direzioni Provinciali e gli Uffici Provinciali-Territorio a diffondere il contenuto delle istruzioni e le Direzioni Regionali a vigilare sulla loro corretta applicazione.

Punti principali

Premessa normativa e decorrenza

L’art. 12, comma 2, del d.lgs. 33/2016 ha modificato l’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, stabilendo che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per reti in fibra ottica a banda ultralarga non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della rendita catastale. La circolare sottolinea che si tratta di una disciplina innovativa, non retroattiva, applicabile solo dal 1° luglio 2016.

Ambito oggettivo dell’esclusione catastale

La disciplina riguarda le opere strettamente funzionali alle reti pubbliche di comunicazione, comprese, in linea generale, le infrastrutture fisiche che ospitano elementi di rete senza diventare esse stesse elementi attivi. Sono invece esclusi dal beneficio i beni immobili con destinazione d’uso, anche prevalente, non strettamente funzionale alla rete, come uffici, alloggi, autorimesse e magazzini.

Tipologie di infrastrutture considerate

La circolare distingue tre configurazioni principali: strutture Raw-Land, tipiche di contesti rurali e costituite da pali o tralicci su basamento in calcestruzzo con apparati in cabinet, shelter o locali tecnici; strutture Roof-Top, tipiche di contesti urbani, con sostegni su coperture o lastrici solari e apparati in cabinet, shelter o locali del fabbricato; strutture Co-Located, nelle quali le antenne sono ancorate direttamente su manufatti esistenti come serbatoi o campanili, con apparati collocati in cabinet, shelter o locali adattati.

Regola catastale per infrastrutture esistenti

Per le infrastrutture già censite al Catasto Edilizio Urbano, gli intestatari possono presentare dichiarazioni Docfa di variazione per attribuire la categoria F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza rendita catastale. La circolare precisa che tale presentazione è nell’interesse del proprietario anche per chiarezza negli adempimenti tributari. Nella dichiarazione deve essere indicata la causale "Altre" con descrizione "Var. ex art. 86 dlgs 259/2003".

Nuove costruzioni e adempimenti tecnici

Per le infrastrutture di nuova realizzazione non sussiste obbligo di iscrizione in catasto, poiché non sono più unità immobiliari. Tuttavia, i soggetti interessati possono presentare atti di aggiornamento per l’iscrizione ai soli fini identificativi, senza rendita. Se necessario, prima della dichiarazione Docfa va aggiornato il Catasto Terreni mediante procedura Pregeo, con tipo mappale e rappresentazione cartografica dei manufatti. Se nel fabbricato sono presenti anche unità immobiliari autonome, resta l’obbligo di aggiornamento complessivo degli archivi e della dichiarazione di nuova costruzione per tutte le porzioni, compresa l’infrastruttura F/7.

Versioni procedurali e scadenze operative

Dal 3 luglio 2017 gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con la versione 4.00.4 del Docfa, che consente l’uso della categoria F/7. La versione 4.00.4 deve essere usata per le dichiarazioni finalizzate all’aggiornamento dei dati censuari delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione; per le altre dichiarazioni resta utilizzabile la versione 4.00.3, supportata tecnicamente fino al 30 settembre 2017. Dopo tale termine non è garantita la registrabilità degli atti non conformi alla nuova versione.

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