Circolare n. 20 del 13/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016, illustrando le principali novità normative e di modulistica, l’aggiornamento delle analisi territoriali e degli indicatori di coerenza, la revisione congiunturale speciale, l’uso retroattivo delle risultanze in accertamento e il regime premiale. Vengono inoltre fornite indicazioni operative su presentazione dei modelli, cause di esclusione e casi particolari, nonché sulla campagna di comunicazioni di anomalia per la promozione della compliance. Nell’allegato sono riportati ulteriori chiarimenti per singoli studi di settore dei comparti commercio, servizi, manifatture e professionisti.
Studi di settore e parametri – periodo d'imposta 2016
Studi di settore – periodo d'imposta 2016
La circolare esamina in modo organico l’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016, evidenziando le novità normative, gli aggiornamenti metodologici e gli adeguamenti della modulistica. Il documento è rilevante sia sotto il profilo dichiarativo sia sotto quello accertativo, perché chiarisce quando e come gli studi possono essere utilizzati, quali esclusioni operano e quali effetti producono i correttivi crisi e il regime premiale.
Quadro normativo generale e studi approvati
Con i decreti ministeriali del 22 dicembre 2016 sono stati approvati 57 studi di settore evoluti, elaborati sulla base dei dati dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2014, che rappresentano la revisione di 68 studi vigenti dal periodo d’imposta 2013, con alcuni accorpamenti di studi preesistenti. Gli studi approvati si distribuiscono tra manifatture, servizi, attività professionali e commercio. Con il DM 23 marzo 2017 sono state inoltre aggiornate, con efficacia dal p.i. 2016, alcune analisi territoriali specifiche e la territorialità del livello delle tariffe taxi, oltre ad altre territorialità connesse a interventi comunali del 2016.
La circolare richiama anche l’aggiornamento dell’indicatore di coerenza relativo al "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta" per lo studio WG68U, adeguato all’andamento dei prezzi dei carburanti.
Cause di inapplicabilità e soglie
La circolare precisa che, in fase di accertamento, i 57 studi approvati non si applicano ai contribuenti che dichiarano compensi o ricavi superiori a euro 5.164.569, con regole particolari per la quantificazione dei ricavi derivanti da beni soggetti ad aggio o ricavi fissi e per alcuni studi specifici nei quali i ricavi vanno sommati alle rimanenze finali e ridotti delle esistenze iniziali. Inoltre, per le attività d’impresa, gli studi non si applicano alle società cooperative, alle società consortili e ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, né alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; in queste ipotesi restano applicabili i parametri di cui alla legge n. 549 del 1995.
Aggiornamento delle territorialità e dei modelli misti
Il documento evidenzia l’aggiornamento delle analisi territoriali applicabili dal 2016, con particolare riferimento alle territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF, delle retribuzioni, delle quotazioni immobiliari e dei canoni di locazione degli immobili, nonché alle territorialità aggiornate per specifici studi. Le metodologie di costruzione delle territorialità sono confermate sostanzialmente in continuità con il passato.
Per gli studi su base regionale o comunale, ai sensi dell’art. 83, commi 19 e 20, del d.l. n. 112/2008, è stata utilizzata la metodologia dei Modelli Lineari Misti (LMM), quale estensione della regressione lineare multipla, al fine di tener conto in un’unica funzione di ricavo sia degli aspetti territoriali sia delle caratteristiche strutturali e organizzative individuate dalla cluster analysis. Per il p.i. 2016 tale metodologia è stata adottata, con significatività delle elaborazioni, per gli studi YM05U e YG44U.
Indicatori di coerenza e revisione congiunturale
La circolare ricorda che il DM 24 marzo 2014 ha introdotto indicatori di coerenza economica finalizzati a intercettare possibili anomalie di compilazione, tra cui incoerenze di rimanenze, valori negativi del costo del venduto, omissioni di beni strumentali o leasing e anomalie nel lavoro degli associati in partecipazione. Per il 2016 l’elenco è stato integrato con un nuovo indicatore, applicabile allo studio YD01U, relativo alla non corretta appartenenza ai codici 10.52.00 e 10.71.20 quando prevale la vendita diretta al dettaglio di prodotti propri a clientela privata; la coerenza è compromessa se la somma delle percentuali relative alle vendite dirette e ai privati supera il 50%.
Con DM 3 maggio 2017 è stata approvata la revisione congiunturale speciale per il p.i. 2016, fondata sugli effetti della crisi economica e articolata in cinque categorie di correttivi: interventi sulla coerenza economica, sulla normalità economica con riferimento alla durata delle scorte, correttivi congiunturali di settore, territoriali e individuali. Gli ultimi tre si applicano ai soggetti i cui ricavi o compensi dichiarati risultano inferiori al valore puntuale di riferimento determinato dallo studio, eventualmente corretto dal fattore di normalità. La struttura dei correttivi è sostanzialmente analoga a quella del 2015.
Utilizzo retroattivo delle risultanze e centralità del contraddittorio
Nel ribadire la centralità del contraddittorio nell’attività di accertamento, la circolare chiarisce che le risultanze degli studi evoluti per il 2016, depurate dei correttivi crisi del 2017, possono essere utilizzate per l’eventuale rideterminazione della pretesa tributaria relativa al solo periodo d’imposta 2014, poiché la base dati utilizzata per l’elaborazione degli studi 2016 si riferisce a quell’annualità. L’utilizzo retroattivo è consentito solo se l’Ufficio verifica che le attività esercitate nel periodo da accertare coincidano con quelle considerate dallo studio evoluto e che lo studio le rappresenti compiutamente.
In presenza di incoerenze negli indicatori economici, le risultanze possono essere utilizzate solo se la mancata coerenza non deriva da infedeltà dei dati impiegati per la stima, ma da insufficienze produttive dell’azienda. La circolare richiama in questo punto gli indirizzi già forniti nelle precedenti annualità.
Semplificazione della modulistica e riduzione degli studi
La modulistica per il p.i. 2016 è stata interessata da un rilevante processo di semplificazione, con una riduzione di circa 5.200 righi informativi. La semplificazione è stata perseguita anche attraverso la riduzione del numero degli studi, conseguente all’accorpamento di più modelli in un unico studio per talune attività, tra cui il commercio al dettaglio ambulante, gli intermediari del commercio e la nobilitazione dei tessili. La circolare riporta gli accorpamenti tra vecchi e nuovi codici di studio, evidenziando la razionalizzazione del sistema.
In parallelo, è stata riorganizzata la struttura delle istruzioni, con documenti comuni per la compilazione di molti quadri, in modo da evitare duplicazioni e agevolare intermediari e professionisti.
Presentazione del modello e cause di esclusione
Le istruzioni dei modelli REDDITI 2017 sono state integrate per distinguere in maniera puntuale le diverse cause di esclusione dall’applicazione degli studi o di inutilizzabilità delle risultanze in accertamento. Sono stati introdotti o aggiornati i codici 12, 13, 14 e 15 per gestire: cessazione del regime di vantaggio o forfetario, cooperative a mutualità prevalente, soggetti IAS adopter, soggetti che esercitano prevalentemente attività specifiche come consorzi fidi, Bancoposta o affitto di aziende, nonché soggetti con più attività d’impresa quando i ricavi delle attività estranee allo studio prevalente superano il 30% del totale.
Per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 2016, che dichiarano la causa di esclusione per periodo di non normale svolgimento dell’attività, la circolare precisa che non sussiste l’obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Sono inoltre integrate le ipotesi esemplificative di non normale svolgimento dell’attività.
Presentazione del modello per sola acquisizione dati
Per alcune attività, il modello studi 2016 deve essere presentato solo per l’acquisizione dei dati necessari alla futura elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, senza rilevanza ai fini dell’accertamento. In tali casi continuano ad applicarsi i parametri. La circolare elenca i codici attività e i corrispondenti modelli da compilare, tra cui numerose attività manifatturiere, servizi come money transfer e collaudi tecnici, nonché attività di acquacoltura, manutenzione del paesaggio e altre specifiche casistiche.
Quadro A – personale addetto all’attività
La circolare segnala il completamento dell’omogeneizzazione del quadro A, iniziata nel 2015, con la predisposizione di due strutture tipo: una per le attività esercitate in forma di impresa e una per quelle esercitate in forma di lavoro autonomo. Per il p.i. 2016 viene utilizzato un unico documento di istruzioni. È inoltre precisato il trattamento dei prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher, da indicare nel rigo A02 sia per impresa sia per professionisti, con determinazione delle giornate retribuite dividendo per otto il numero di ore lavorate.
Per alcune categorie di lavoratori indicati nel medesimo rigo, il numero delle giornate retribuite deve essere calcolato secondo i dati comunicati all’ente previdenziale; nelle denunce UNIEMENS il dato delle settimane utili è espresso in centesimi e va moltiplicato per sei e diviso per cento. La circolare fornisce un esempio numerico di compilazione per il modello WG69U.
Quadro E – beni strumentali
Per alcuni modelli, tra cui WD20U e WG69U, la sezione del quadro E relativa ai beni mobili strumentali per classi di età è stata rinominata eliminando il riferimento all’anno di immatricolazione, per evitare interpretazioni errate. Le istruzioni chiariscono che l’età del bene va calcolata facendo riferimento all’anno di immatricolazione o, se non disponibile, all’anno di acquisizione o di effettivo sostenimento del costo.
Quadri F e G – elementi contabili e neutralità delle agevolazioni
Per i quadri F e G, la circolare evidenzia la standardizzazione delle istruzioni e l’adeguamento a diverse innovazioni contabili e fiscali. In particolare, a seguito dell’eliminazione della sezione delle componenti straordinarie del conto economico disposta dal d.lgs. n. 139/2015, è stata mantenuta la struttura del quadro F, consentendo di indicare facoltativamente in F05 i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20, così da evitare distorsioni nella stima dei ricavi o negli indicatori.
Sono stati aggiornati i righi F40 e G23 per il nuovo regime forfetario; ai righi F33 e G18, se l’Iva sulle operazioni imponibili risulta negativa, deve essere indicato zero. È stato inoltre accorpato il contenuto dei righi F14 e F15 per gli studi evoluti 2016, proseguendo la semplificazione avviata nei periodi precedenti.
La circolare richiama anche la disciplina del super ammortamento e dell’iper-ammortamento. Per il p.i. 2016, i controlli telematici tengono conto della possibilità di indicare, nei campi F18 e F20, le quote maggiorate del 40% o del 150% riferite rispettivamente ai canoni di leasing e alle quote di ammortamento, in modo da mantenere neutralità rispetto all’esito degli studi. Le maggiorazioni non devono essere riportate nei campi ordinari del costo per il godimento di beni di terzi o degli ammortamenti.
Quadro T – congiuntura economica
Il quadro T raccoglie i dati necessari all’applicazione dei correttivi crisi e, per la maggior parte degli studi, è corredato da istruzioni comuni. Per gli studi relativi ad attività che possono essere svolte sia in forma di impresa sia in forma di lavoro autonomo, sono previste due distinte strutture del quadro. I dati richiesti riguardano le annualità 2013, 2014 e 2015 e servono per la rimodulazione dell’indicatore "Durata delle scorte" e per il correttivo congiunturale individuale.
Le informazioni devono essere indicate solo per i periodi in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore del 2016. Se nel triennio 2013-2015 il contribuente ha svolto attività differenti e ha applicato studi diversi, il quadro T non può essere compilato; in tal caso, non è accessibile il relativo correttivo e gli interessati possono fornire chiarimenti nelle annotazioni di GERICO 2017.
Dati complementari per gli indici di affidabilità fiscale
Per alcuni studi approvati dal 2016 è stato introdotto il quadro Z – Dati complementari, finalizzato a raccogliere informazioni utili per l’elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale. Per gli studi WG33U, YG37U, WG95U e YD01U il quadro prevede informazioni ripetute per ciascuna unità locale fino a dieci, ma, per limiti tecnici della procedura GERICO 2017, tali dati sono riportati in sequenza senza un’acquisizione dedicata. La soluzione, già adottata in precedenza, evita l’invio di ulteriori questionari e consente l’utilizzo dei canali dichiarativi ordinari.
Regime premiale ex art. 10 d.l. n. 201/2011
La circolare conferma per il p.i. 2016 il regime premiale riservato ai soggetti che dichiarano ricavi o compensi almeno pari a quelli risultanti dagli studi di settore e che abbiano correttamente assolto gli obblighi di comunicazione, risultando coerenti con gli indicatori previsti. Il regime comporta la preclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, limiti alla determinazione sintetica del reddito e riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
Con provvedimento del 23 maggio 2017 sono stati confermati, in via sperimentale per il solo 2016, i criteri già applicati per il 2014 e 2015, con accesso al regime per 155 studi di settore. Per l’accesso è richiesto che lo studio contempli indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tra cinque tipologie (lavoro, capitale, scorte, redditività, struttura) oppure a tre tipologie, purché sia presente anche l’indicatore relativo alla copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti.
Comunicazioni per la promozione della compliance
La circolare illustra la campagna 2017 di comunicazioni di anomalia sugli studi di settore, nell’ambito delle misure di promozione della compliance. Le comunicazioni riguardano le anomalie riscontrate nei dati dichiarati per il triennio 2013-2015 e sono pubblicate nel Cassetto Fiscale del contribuente o dell’intermediario. Il contribuente viene invitato a verificare la posizione e, se necessario, a correggere gli errori mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione ridotta.
Da quest’anno ciascuna comunicazione riporta un codice atto da indicare nel modello F24. Viene anche reso disponibile il software "Comunicazioni anomalie 2017" per eventuali chiarimenti o precisazioni. La circolare cita un esempio di correzione del rigo F14 con presentazione di dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta con codice tributo 8911.
Le anomalie considerate sono riconducibili a 70 criteri, raggruppabili in macroaree come incoerenze di magazzino, rimanenze, beni strumentali, costi residuali di gestione, presenza di soci e addetti, dati fondamentali mancanti, cause di esclusione dichiarate per tre periodi consecutivi, incoerenze sul costo del venduto, su associati in partecipazione, sulle superfici di unità locali e tra quadro F e quadro T. Sono inoltre compresi i soggetti che dichiarano l’attività in forma di cooperativa a mutualità prevalente ma non risultano iscritti nel relativo Albo.
Modalità di comunicazione e numeri della campagna
La campagna 2017 non prevede l’invio di lettere cartacee, ma utilizza il Cassetto Fiscale, con eventuale inoltro all’intermediario tramite Entratel per i contribuenti che ne hanno fatto richiesta in UNICO 2016. I contribuenti abilitati ai servizi telematici che hanno optato per gli avvisi ricevono anche email o sms, mentre per i soggetti che non hanno incaricato l’intermediario viene inviato un messaggio via PEC.
La circolare indica che circa 147.000 contribuenti hanno ricevuto una comunicazione di anomalia relativa al triennio 2013-2015.
Parametri e contribuenti forfetari
Per i parametri, la circolare conferma che nel 2016, a fronte del perdurare della congiuntura economica negativa, le risultanze devono essere considerate soprattutto in fase di selezione dei soggetti e non come base autonoma e sufficiente di accertamento, richiedendo la presenza di ulteriori elementi significativi. Si richiama anche il fatto che nei modelli parametri non sono stati previsti correttivi specifici per la gestione del super o iper-ammortamento.
Infine, per i contribuenti in regime forfetario, viene confermato il prospetto informativo nel quadro RS del modello REDDITI PF 2017. In assenza di dati da comunicare ai righi RS374-RS381 deve essere barrata la casella RS382, sebbene non prevista nel modello cartaceo, ma presente nelle specifiche tecniche e nel software di trasmissione.
Punti principali
Ambito e novità principali per il 2016
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il p.i. 2016. Le principali novità derivano dall’approvazione, con decreti del 22 dicembre 2016, di 57 studi di settore evoluti e di 5 indicatori territoriali, oltre all’aggiornamento di ulteriori territorialità e di un indicatore di coerenza relativo al consumo di carburante. È inoltre confermata la revisione congiunturale speciale per tenere conto della crisi economica.
Cause di inapplicabilità e limiti di applicazione
Gli studi approvati non si applicano, in fase di accertamento, ai contribuenti con compensi o ricavi superiori a euro 5.164.569, con particolari regole di calcolo per ricavi da beni soggetti ad aggio o ricavi fissi e per alcuni studi specifici. Inoltre, per le attività d’impresa, gli studi non si applicano alle cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci o associati e alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; in tali casi restano applicabili i parametri.
Aggiornamento della territorialità
Dal periodo d’imposta 2016 risultano aggiornate le analisi territoriali, sia quelle approvate con il DM 22 dicembre 2016 (canoni di affitto, reddito medio imponibile addizionale IRPEF, retribuzioni, quotazioni immobiliari, canoni di locazione) sia quelle modificate dal DM 23 marzo 2017 per gli studi YM05U, YG44U e WG72A e per la revisione di alcuni comuni istituiti o ridenominati nel 2016.
Indicatori di coerenza e modello misto
Viene richiamata la disciplina degli indicatori di coerenza introdotti dal DM 24 marzo 2014, integrata nel 2016 con un nuovo indicatore per lo studio YD01U relativo alla non corretta appartenenza ai codici 10.52.00 e 10.71.20 in presenza di prevalenza della vendita diretta al dettaglio. La circolare conferma anche l’utilizzo dei Modelli Lineari Misti (LMM) per gli studi su base regionale o comunale, applicati nel 2016 agli studi YM05U e YG44U.
Revisione congiunturale e correttivi crisi
Con DM 3 maggio 2017 è stata approvata la revisione congiunturale speciale per il p.i. 2016, con cinque tipologie di correttivi: coerenza economica, normalità economica sulla durata delle scorte, correttivi congiunturali di settore, territoriali e individuali. I correttivi sono costruiti in modo analogo a quelli già applicati al 2015 e incidono sui soggetti i cui ricavi/compensi dichiarati risultano inferiori al valore puntuale di riferimento.
Utilizzo retroattivo delle risultanze e contraddittorio
La circolare ribadisce la centralità del contraddittorio nell’accertamento fondato sugli studi di settore. Le risultanze degli studi evoluti per il 2016, senza correttivi crisi del 2017, possono essere utilizzate per la rideterminazione della pretesa relativa all’annualità 2014, in quanto la base dati di elaborazione si riferisce a tale periodo. L’uso in accertamento è possibile solo se le attività esercitate nel periodo da accertare coincidono con quelle considerate dallo studio e, in presenza di anomalie degli indicatori, solo se la non coerenza non dipende da infedeltà dei dati ma da insufficienze produttive.
Semplificazione della modulistica e nuovi quadri
La modulistica 2016 è stata fortemente semplificata, con una riduzione di circa 5.200 righi. Sono stati accorpati numerosi studi e sono state rese comuni molte istruzioni, soprattutto per i quadri A, F, G, T, X e V. Inoltre, per alcuni studi è stato introdotto un quadro Z con dati complementari finalizzati alle future analisi connesse ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.
Presentazione del modello e cause di esclusione
Le istruzioni REDDITI 2017 aggiornano le cause di esclusione dall’applicazione degli studi o di inutilizzabilità in accertamento, con nuovi codici 12, 13, 14 e 15. È chiarito che per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e che dichiarano il periodo di non normale svolgimento dell’attività non sussiste l’obbligo di presentare il modello studi. Per alcune attività, il modello va presentato solo per acquisizione dati, in funzione della futura elaborazione degli indici di affidabilità fiscale.
Quadro A, quadro E e quadri F-G
Il quadro A è stato omogeneizzato con una struttura unica per impresa e lavoro autonomo; per il lavoro accessorio remunerato a voucher il numero delle giornate retribuite si calcola dividendo per otto le ore lavorate. Nel quadro E è stato rimosso il riferimento all’anno di immatricolazione e l’età del bene va calcolata in base all’immatricolazione, oppure all’acquisto o al sostenimento del costo se non disponibile. Nei quadri F e G sono stati confermati o aggiornati diversi righi per tenere conto del nuovo bilancio civilistico, del regime forfetario e delle agevolazioni di super e iper-ammortamento.
Quadro T e dati per la congiuntura economica
Il quadro T serve a raccogliere i dati necessari per i correttivi crisi, con riferimento alle annualità 2013-2015. I dati vanno indicati solo se nel triennio il contribuente ha dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore del 2016; in caso contrario il quadro non va compilato e le eventuali precisazioni vanno rese nelle annotazioni GERICO. La circolare richiama inoltre i chiarimenti già forniti negli anni precedenti e precisa che non sono più validi alcuni precedenti orientamenti.
Regime premiale e promozione della compliance
Per il 2016 sono confermati i criteri di accesso al regime premiale ex art. 10 del d.l. n. 201/2011 per 155 studi di settore, in via sperimentale. Il regime riduce i poteri di accertamento per i contribuenti congrui e coerenti che hanno compilato correttamente i dati, con preclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, limitazioni al redditometro e riduzione di un anno dei termini di decadenza. È inoltre descritta la campagna di comunicazioni di anomalia 2017, effettuata via Cassetto fiscale, Entratel, email/SMS o PEC, con possibilità di ravvedimento operoso.
Applicazione dei parametri e contribuenti forfetari
Per il 2016 si conferma che le risultanze dei parametri devono essere utilizzate soprattutto nella selezione dei soggetti e, per l’accertamento, solo insieme ad altri elementi significativi, anche per il perdurare della crisi economica e per l’assenza di correttivi specifici su alcune agevolazioni fiscali. Per i contribuenti forfetari, il prospetto informativo del quadro RS del modello REDDITI PF 2017 resta obbligatorio e, in assenza di dati da comunicare, va barrata la casella RS382.
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