Sentenza n. 469/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22 settembre 2020 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28 gennaio 2021; della Deliberazione di Giunta Regionale del 4 settembre 2020, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all’adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con nota del 16 settembre 20; dei verbali della preconferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12 marzo 2018 e dei verbali della conferenza di servizi svoltasi in sei sedute dal 7 maggio 2019 al 6 giugno 2019; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2195 del 12 dicembre 2017 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch.Valentina Battaglini, n.2770 del 22 dicembre 2014; dei verbali delle conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16 giugno 2009 e del 16 aprile 2012, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione definitiva del PUG del Comune di Arnesano e gli atti regionali e procedimentali presupposti, nella parte in cui l’area del ricorrente è stata classificata come contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico, privo di capacità edificatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un’area precedentemente classificata come agricola ma dotata di capacità edificatoria, ha impugnato la deliberazione del Commissario ad acta che ha approvato definitivamente il nuovo PUG, la deliberazione regionale di attestazione della compatibilità, gli atti delle conferenze di copianificazione e di servizi, la precedente deliberazione regionale di non compatibilità e la nomina del Commissario ad acta. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, terzietà e incompatibilità, sostenendo che il funzionario regionale nominato commissario aveva partecipato alla fase di pianificazione e si sarebbe poi trovato a dover adeguare il piano alle indicazioni della Regione, suo datore di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l.r. n. 20/2001, nonché travisamento dei fatti, sviamento e illogicità manifesta, sostenendo che la Regione aveva rilevato soltanto la rilevanza paesaggistica e la necessità di tutela del territorio agrario, senza imporre l’eliminazione integrale della capacità edificatoria; la conferenza di servizi avrebbe quindi ecceduto i propri poteri, trasformando le osservazioni regionali in un generale azzeramento dell’edificabilità. Con il terzo motivo ha dedotto nuovamente la violazione dell’art. 11 l.r. n. 20/2001 e i medesimi vizi di eccesso di potere, lamentando che i verbali della conferenza non indicassero in modo specifico la necessità di eliminare la capacità edificatoria dell’area. Il Comune ha eccepito la genericità delle censure e ha sostenuto l’ampia discrezionalità delle scelte pianificatorie, nonché la legittimità dell’operato del Commissario e della conferenza di copianificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, assorbendo l’eccezione di genericità alla luce dell’infondatezza nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il Commissario ad acta era stato nominato nel 2014, a seguito delle incompatibilità del Sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali, mentre i rilievi regionali sul PUG erano successivi, del 2017. Pertanto, il piano sottoposto al controllo regionale era già stato approvato con il coinvolgimento del Commissario, escludendo che egli fosse stato nominato per ottenere un adeguamento predeterminato alle prescrizioni regionali. Inoltre, l’art. 11, comma 9, l.r. n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, secondo il principio di copianificazione, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie al superamento delle criticità regionali; non si tratta quindi di una decisione unilateralmente imposta dal Commissario o dal Comune. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti. Il giudice ha affermato che le scelte urbanistiche non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita alla singola particella né una comparazione analitica con gli interessi dei proprietari, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali e dalla relazione di accompagnamento al piano, salvo la presenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni eccezionali. La precedente destinazione edificatoria non determina un’aspettativa tutelata alla sua conservazione. L’eliminazione della capacità edificatoria non è stata ritenuta macroscopicamente illogica o irragionevole, poiché costituiva una modalità astrattamente e concretamente idonea a conseguire il controllo positivo regionale, nell’ambito della discrezionalità tecnica delle amministrazioni coinvolte nella copianificazione. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 11 l.r. n. 20/2001
“Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato nonché, ai fini della conformazione e dell’adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo”.
La Regione può individuare le criticità da superare ai fini del controllo positivo, mentre le modifiche necessarie sono definite congiuntamente dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, secondo il principio di copianificazione; il Commissario ad acta non decide unilateralmente l’adeguamento.
art. 11, comma 11, l.r. n. 20/2001
“determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi”
La disposizione conferma che il superamento delle osservazioni regionali avviene mediante una determinazione di adeguamento adottata nell’ambito della conferenza di servizi.
D.M. 2 aprile 1968
È richiamato nel quadro dei principi sulla motivazione delle scelte urbanistiche e sul sovradimensionamento delle aree destinate a standard; il giudice non applica direttamente tale disciplina alla fattispecie.
Massime di principio
- Nel procedimento di formazione del PUG disciplinato dall’art. 11 l.r. n. 20/2001, quando l’autorità regionale rileva criticità e indica le modifiche necessarie per il controllo positivo, tali modifiche devono essere definite congiuntamente nella conferenza di servizi secondo il principio di copianificazione; non costituiscono, di regola, una determinazione unilaterale del Comune, del Sindaco o del Commissario ad acta.
- La nomina di un funzionario regionale quale commissario ad acta, intervenuta prima dell’adozione dei rilievi regionali sullo strumento urbanistico, non determina di per sé un difetto di imparzialità o terzietà, se il piano sottoposto al controllo regionale era già stato approvato con il suo coinvolgimento e non emerge una sua nomina finalizzata a conformare il piano a prescrizioni regionali sopravvenute.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo che risultino affette da errori di fatto, abnormità, macroscopica illogicità o irragionevolezza.
- La modifica peggiorativa della destinazione urbanistica di un’area, inclusa la perdita della precedente capacità edificatoria, non richiede normalmente una motivazione puntuale riferita alla singola proprietà, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali del piano e dalla relazione di accompagnamento, salvo la sussistenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni eccezionali meritevoli di specifica considerazione.
- La precedente destinazione edificatoria impressa da uno strumento urbanistico non genera, di per sé, un’aspettativa giuridicamente tutelata alla sua conservazione né impone all’amministrazione una motivazione rafforzata per la successiva riclassificazione dell’area.
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