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Sentenza

Sentenza n. 674/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per l'ottemperanza della sentenza n. 599/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1161/2024 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente per due annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 599/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 ottobre 2024, notificata l'8 novembre 2024 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditargli sulla Carta Elettronica del Docente 1.000 euro, quale contributo per la formazione relativo a due annualità. Il Ministero non aveva inizialmente eseguito la pronuncia; il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza e, dopo l'accredito intervenuto durante il giudizio, ha concluso per la cessazione della materia del contendere e per la condanna alle spese dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito delle somme riconosciute dalla sentenza ottemperanda ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in executivis. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: il ricorso era ammissibile e fondato sin dall'origine, come confermato dall'adempimento intervenuto nel corso del giudizio. Le spese sono state liquidate in 800 euro, con distrazione in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale della pronuncia durante il processo, con piena soddisfazione della pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'adempimento sopravvenuto dimostra che il ricorso per ottemperanza era ammissibile e fondato sin dall'origine, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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