Sentenza n. 2183/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della Provincia di Milano, nel procedimento avviato in data 25/2/2025 relativo a richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, recante numero di protocollo MI2210460802 e non definito entro il termine di sessanta giorni, con conseguente violazione delle norme di cui all’art. 2, co. 4 L. 241/90 e 5, co. 9 D. Lgs. N. 286/98;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla dichiarazione resa dal ricorrente in udienza. La sopravvenuta adozione e produzione del provvedimento di rigetto ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della limitata attività difensiva svolta.
Atto impugnato: silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, presentata il 25 febbraio 2025 e non definita entro il termine di sessanta giorni. Sono state dedotte la violazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha prodotto il provvedimento di rigetto dell'istanza; alla luce di tale produzione, il difensore del ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è indicata dal ricorrente quale parametro asseritamente violato per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
La disposizione è indicata dal ricorrente quale parametro asseritamente violato in relazione alla definizione della domanda concernente il permesso di soggiorno.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso durante il giudizio avverso il silenzio, unitamente alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorrente dichiara in udienza il venir meno dell'interesse alla decisione e l'amministrazione prende atto di tale dichiarazione, il giudice può definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio originariamente contestato.
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