Sentenza del 27/06/2018 n. 2945 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Statuto del contribuente - Assenza di osservazioni alle memorie del contribuente - Nullità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità degli avvisi di accertamento sostenendo che l'Amministrazione non avesse esaminato né adeguatamente valutato le osservazioni e le memorie presentate nella fase precontenziosa, successive alla consegna del processo verbale di constatazione (PVC). È stata inoltre contestata l'assenza di una motivazione chiara, congrua e specifica in merito alle deduzioni formulate, in violazione delle garanzie partecipative previste dallo Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La mancata valutazione delle osservazioni del contribuente e l'insufficiente motivazione degli avvisi in relazione a tali osservazioni comportano la nullità degli atti di accertamento. La decisione riconosce quindi che l'Amministrazione deve confrontarsi effettivamente con le deduzioni presentate nella fase precontenziosa e deve indicare nell'atto le ragioni per cui le ritiene infondate o irrilevanti. In assenza di tale attività motivazionale, gli avvisi risultano viziati per violazione dell'art. 12, comma 7, e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, nonché dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Impone il rispetto della fase partecipativa successiva al processo verbale di constatazione e richiede che le osservazioni del contribuente siano considerate prima dell'emissione dell'atto impositivo.
Art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano adeguatamente motivati, consentendo al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e della mancata adesione alle sue deduzioni.
Art. 42, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. La motivazione deve essere concreta, chiara e sufficiente, soprattutto quando l'Amministrazione disattende le osservazioni formulate dal contribuente.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta osservazioni al PVC o memorie nella fase precontenziosa, l'Amministrazione deve esaminarle concretamente e non può limitarsi a ignorarle o a respingerle con formule generiche.
- L'avviso di accertamento deve spiegare in modo chiaro e congruo perché le osservazioni del contribuente non siano condivisibili; il semplice richiamo alle conclusioni del PVC può non essere sufficiente.
- La violazione della fase partecipativa e dell'obbligo di motivazione può comportare la nullità dell'avviso di accertamento, con conseguente possibilità per il contribuente di contestarne la validità.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe presentare osservazioni specifiche, documentate e tempestive, conservandone prova dell'invio e verificando poi se l'avviso risponde effettivamente ai singoli argomenti sollevati.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso: non ogni motivazione sintetica determina automaticamente la nullità, ma l'atto deve comunque consentire di comprendere l'esame e il superamento delle principali contestazioni del contribuente.
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