Sentenza del 27/06/2018 n. 500 - Corte di Giustizia UE
La Corte non interviene nel caso in cui l'obbligo di rettifica Iva da parte di uno stato membro implichi che la cessione di beni o la prestazione di servizi siano intervenute prima dell'adesione di uno Stato all'Unione. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Cessione di un bene immobile avvenuta prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea - Nullità del contratto di vendita dichiarata dopo l'adesione - Obbligo di rettifica della detrazione operata inizialmente - Interpretazione - Competenza della Corte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rettifica della detrazione IVA operata dalla società nel 2004, in occasione dell'acquisto di un immobile. La vendita è stata dichiarata nulla con sentenza definitiva nel 2015, dopo l'adesione della Bulgaria all'Unione europea. L'amministrazione fiscale bulgara ha quindi richiesto la rettifica della detrazione, applicando per analogia le norme sulla risoluzione del contratto. La società contestava l'obbligo, sostenendo che il diritto bulgaro prevedesse la rettifica per la risoluzione, ma non per la nullità, e chiedeva di chiarire se gli articoli 90 e 185 della direttiva IVA imponessero comunque tale rettifica.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali. La cessione dell'immobile e l'esigibilità dell'IVA, nonché l'esercizio originario del diritto alla detrazione, risalivano al dicembre 2004, quindi a una data anteriore all'adesione della Bulgaria all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007. Anche se la nullità e il conseguente obbligo di rettifica si sono verificati dopo l'adesione, tali eventi sono indissolubilmente collegati all'operazione originaria precedente. La decisione non stabilisce quindi se la rettifica fosse dovuta nel merito: tale valutazione spettava al giudice nazionale sulla base del diritto applicabile.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 63
Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Il momento rilevante per determinare l'esigibilità dell'IVA è quello in cui avviene la cessione o la prestazione. Nel caso concreto, tale momento precedeva l'adesione della Bulgaria all'Unione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 90
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta.
La norma disciplina la riduzione della base imponibile in presenza di vicende successive all'operazione, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicabilità sostanziale per difetto di competenza temporale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 184
La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
La rettifica serve a riallineare la detrazione iniziale all'importo effettivamente spettante, correggendo eventuali variazioni intervenute successivamente.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 185
La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni.
La disposizione collega la rettifica a mutamenti successivi degli elementi rilevanti per la detrazione, inclusi l'annullamento di acquisti o le riduzioni di prezzo. Anche questa questione non è stata risolta nel merito.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 186
Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.
Spetta agli Stati membri stabilire le modalità operative della rettifica, nel rispetto del sistema comune dell'IVA e dei principi dell'Unione.
Legge bulgara sull'IVA (ZDDS), articolo 78
In caso di modifica della base imponibile, di annullamento di una cessione o di modifica della natura di una cessione, il soggetto passivo è tenuto a rettificare l'importo dell'IVA detratta.
La norma nazionale impone la rettifica in alcune ipotesi, ma nel caso concreto esisteva una controversia sulla possibilità di applicarla per analogia alla nullità giudiziale della vendita.
Massime di principio
- La Corte di giustizia può interpretare il diritto dell'Unione, in relazione a un nuovo Stato membro, solo per fatti e periodi successivi alla data di adesione.
- Per l'IVA, il momento decisivo è normalmente quello della cessione o della prestazione, perché in quel momento sorgono l'esigibilità dell'imposta e, in linea di principio, il diritto alla detrazione.
- Un evento successivo all'adesione, come la nullità del contratto o una richiesta di rettifica, non attribuisce automaticamente competenza alla Corte se è strettamente collegato a un'operazione realizzata prima dell'adesione.
- Il meccanismo di rettifica delle detrazioni è parte integrante del sistema IVA, ma corregge una detrazione originaria collegata all'operazione iniziale; pertanto, la sua applicazione può restare temporalmente estranea al diritto dell'Unione se l'operazione è anteriore all'adesione.
- Quando la Corte dichiara di non essere competente per ragioni temporali, non decide se l'amministrazione fiscale abbia ragione nel merito: la questione deve essere risolta dal giudice nazionale applicando il diritto nazionale eventualmente rilevante.
- In casi analoghi occorre distinguere tra risoluzione, annullamento e nullità del contratto, verificando sia la disciplina interna sia il momento dell'operazione IVA, dell'esigibilità dell'imposta e della detrazione originaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 giu 2018Sentenza del 27/06/2018 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 27 giu 2018Sentenza del 27/06/2018 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 27 giu 2018Sentenza del 27/06/2018 n. 143 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 27 giu 2018Sentenza del 27/06/2018 n. 498 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 27 giu 2018Sentenza del 27/06/2018 n. 498 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 27 giu 2018Sentenza del 27/06/2018 n. 501 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →