Sentenza del 27/06/2018 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Aosta
1. Tares- Insufficienza di una perizia meramente elencativa. 2. Legittimità delle sanzioni inflitte a punizione di condotte protratte nel tempo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La perizia è stata giudicata insufficiente perché tardiva, non retroattiva e priva di una concreta dimostrazione dell'erroneità della pretesa tributaria. Le sanzioni sono state confermate: non risultavano motivi per annullarle o ridurle, anche perché il loro ammontare non era stato specificamente contestato e la violazione era stata colpevolmente mantenuta nel tempo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione della TARES e delle relative sanzioni, fondando le proprie doglianze su una perizia predisposta ai fini IMU. La perizia, tuttavia, è stata ritenuta tardiva, priva dell'efficacia retroattiva prevista dal regolamento comunale applicabile e meramente elencativa di voci e importi. Essa non confutava in modo analitico le contestazioni e i calcoli dell'amministrazione, pretendendo invece che fosse il giudice a effettuare autonomamente il confronto tra i dati. È stata inoltre contestata la legittimità delle sanzioni, applicate per una condotta protrattasi nel tempo.
Norme richiamate
Regolamento comunale di riferimento in materia IMU
La perizia utilizzata dal contribuente non poteva operare retroattivamente se il regolamento comunale non le riconosceva tale efficacia; pertanto, la sua produzione tardiva non era idonea a incidere sulle annualità pregresse.
Disciplina delle sanzioni tributarie
Le sanzioni possono essere mantenute quando la violazione è imputabile al contribuente, si è protratta nel tempo e il loro ammontare non è stato specificamente contestato. In assenza di una causa concreta di esclusione o riduzione, il giudice non può procedere al loro azzeramento o ridimensionamento d'ufficio.
Massime di principio
- Una perizia o relazione tecnica non è sufficiente se si limita a elencare valori e importi: deve spiegare analiticamente perché i calcoli dell'amministrazione sono errati e fornire elementi di prova utilizzabili per ciascuna annualità contestata.
- La tempestività e l'efficacia temporale della documentazione tecnica sono essenziali: un documento formato successivamente non può automaticamente produrre effetti retroattivi in contrasto con il regolamento comunale applicabile.
- Nel processo tributario il ricorrente deve contestare in modo specifico la pretesa dell'ente e non può limitarsi a depositare documenti, rimettendo al giudice il compito di ricostruire autonomamente le ragioni dell'errore.
- Le sanzioni per violazioni protratte nel tempo non vengono ridotte o annullate senza una specifica contestazione del quantum o senza la prova di elementi che escludano la colpevolezza, la punibilità o la gravità della violazione.
- Quando l'amministrazione ha motivato la pretesa e il contribuente non dimostra puntualmente l'inesattezza dei dati utilizzati, è probabile la conferma sia del tributo sia delle sanzioni.
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