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Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 498 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla tassazione dell'elettricità consumata per uso proprio dal produttore. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma - Entità che produce elettricità per uso proprio - Piccoli produttori di elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava una rettifica fiscale relativa all'accisa sull'elettricità prodotta e consumata internamente durante il processo produttivo. L'amministrazione fiscale aveva qualificato la ricorrente come soggetto imponibile per il consumo per uso proprio, determinando l'imposta in assenza di contatori specifici. La questione principale riguardava se la qualifica di distributore prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96 fosse limitata ai piccoli produttori e se l'elettricità autoconsumata nel processo di produzione potesse beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che qualunque entità produca elettricità per uso proprio, indipendentemente dalle dimensioni o dall'attività principale esercitata, deve essere considerata un distributore ai fini della direttiva. Pertanto, il consumo interno costituisce in linea di principio un fatto generatore d'imposta. Tuttavia, l'elettricità utilizzata per produrre altra elettricità rientra nell'esenzione obbligatoria prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), salvo l'eventuale deroga ambientale esercitata dallo Stato membro. Gli Stati possono stabilire modalità di prova e sanzioni per violazioni formali, ma non possono negare l'esenzione quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti. La questione fiscale concreta è stata rimessa al giudice nazionale, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 21, paragrafo 5, terzo comma

    Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. [...] Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.

    La qualifica di distributore si applica a ogni produttore di elettricità per uso proprio, non soltanto ai piccoli produttori. La facoltà di esenzione per i piccoli produttori riguarda le modalità di tassazione e non limita l'ambito soggettivo della qualifica di distributore.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

    Gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa.

    L'esenzione per l'elettricità e i prodotti energetici impiegati nella produzione di elettricità è obbligatoria, salvo la facoltà degli Stati membri di tassare tali prodotti per motivi di politica ambientale. L'esenzione opera anche quando l'elettricità è prodotta e consumata dallo stesso soggetto.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, della lettera a)

    Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale.

    La deroga ambientale è possibile, ma deve essere stata effettivamente esercitata dallo Stato membro; in mancanza, prevale l'esenzione obbligatoria.

  • Articolo 267 TFUE

    Consente al giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione del diritto dell'Unione quando tale interpretazione è necessaria per decidere la controversia.

Massime di principio

  • Un produttore che consumi internamente l'elettricità generata per alimentare il proprio processo produttivo può essere qualificato come distributore ai fini della disciplina armonizzata, anche se è un grande produttore o se la produzione di elettricità non costituisce l'attività principale.
  • La qualificazione come soggetto imponibile e il diritto all'esenzione sono questioni distinte: l'autoconsumo può costituire formalmente un fatto generatore d'imposta, ma l'elettricità utilizzata per produrre altra elettricità deve essere esentata se ricorrono i presupposti sostanziali.
  • Le esenzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sono sostanziali e obbligatorie, salvo una specifica scelta dello Stato membro per ragioni ambientali.
  • La mancata registrazione, l'assenza di contatori o altri adempimenti documentali possono comportare sanzioni o difficoltà probatorie, ma non dovrebbero comportare la perdita automatica dell'esenzione quando l'uso agevolato è dimostrato.
  • Gli Stati membri possono imporre condizioni di controllo e prova per prevenire frodi, ma tali condizioni devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono rendere praticamente impossibile il beneficio dell'esenzione.
  • In casi analoghi è opportuno separare e documentare il consumo destinato alla produzione di elettricità da quello destinato ad altri usi, predisponendo misurazioni, registri e autorizzazioni fiscali adeguate.

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