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Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 498 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito ad una rettifica fiscale relativa alla tassazione dell'elettricità consumata per uso proprio dal produttore. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma - Entità che produce elettricità per uso proprio - Piccoli produttori di elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava una rettifica fiscale relativa all'accisa sull'elettricità prodotta e consumata internamente durante il processo di produzione. L'amministrazione portoghese aveva considerato tale consumo come un'immissione in consumo imponibile, determinando un debito di EUR 71.197,17, oltre a EUR 4.986,52 di interessi. La questione principale riguardava se la qualifica di "entità che produce elettricità per uso proprio" ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96 fosse limitata ai piccoli produttori oppure riguardasse qualsiasi produttore, indipendentemente dalle dimensioni e dall'attività principale. La Corte ha inoltre esaminato l'applicazione dell'esenzione prevista per l'elettricità utilizzata per produrre altra elettricità.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che qualsiasi entità che produca elettricità per uso proprio, anche se di grandi dimensioni e anche se la produzione elettrica non costituisce l'attività principale, deve essere considerata un "distributore" ai fini dell'imposizione prevista dalla direttiva. Tuttavia, l'elettricità consumata per produrre elettricità rientra nell'esenzione obbligatoria dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), salvo che lo Stato membro abbia esercitato la facoltà di tassazione per motivi ambientali. Gli eventuali obblighi formali o probatori stabiliti dallo Stato membro non possono far venir meno l'esenzione sostanziale quando ne ricorrono i presupposti, anche se possono giustificare sanzioni proporzionate. La Corte ha quindi fornito un'interpretazione favorevole alla ricorrente, rimettendo al giudice nazionale la decisione definitiva sulla controversia e sulle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 21, paragrafo 5, terzo comma

    Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. [...] gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.

    La qualifica di distributore si applica a ogni entità che produce elettricità per uso proprio, senza limiti dimensionali e indipendentemente dall'attività economica principale. Il riferimento ai piccoli produttori riguarda soltanto una facoltà speciale degli Stati membri sulle modalità di tassazione, non limita la definizione generale di distributore.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

    Gli Stati membri esentano [...] i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa.

    L'esenzione per l'elettricità utilizzata nel processo di produzione è obbligatoria, salvo la facoltà dello Stato membro di tassare tali prodotti per motivi di politica ambientale. L'esenzione mira a evitare la doppia imposizione e distorsioni della concorrenza.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo

    Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale.

    La deroga ambientale è possibile, ma deve essere stata effettivamente esercitata dallo Stato membro e applicata nel rispetto della direttiva.

  • Articolo 267 TFUE

    Consente ai giudici nazionali di chiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione del diritto dell'Unione mediante rinvio pregiudiziale.

  • Codice portoghese delle imposte speciali sui consumi (CIEC), articoli 4, 7, 9, 88, 89 e 96 bis

    Le norme nazionali qualificavano il consumo per uso proprio come immissione in consumo e prevedevano obblighi fiscali e di registrazione. Tuttavia, tali disposizioni devono essere interpretate e applicate in conformità all'esenzione obbligatoria prevista dal diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Un produttore che consuma internamente parte dell'elettricità prodotta è considerato distributore ai fini della disciplina armonizzata, anche se è un grande produttore o se la produzione elettrica è accessoria rispetto all'attività principale.
  • L'elettricità utilizzata direttamente e necessariamente per produrre altra elettricità beneficia, in linea generale, dell'esenzione obbligatoria prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), per evitare la doppia imposizione.
  • La distinzione tra piccoli e grandi produttori incide sulle modalità amministrative o sulle eventuali facoltà di esenzione previste per i piccoli produttori, ma non sulla qualificazione dell'autoconsumatore come distributore.
  • Gli Stati membri possono imporre registrazioni, contatori, dichiarazioni e documentazione per controllare l'esenzione, ma tali requisiti devono essere proporzionati e non possono trasformare un requisito formale in una causa automatica di perdita dell'esenzione sostanziale.
  • In una controversia analoga occorre verificare: la destinazione effettiva dell'energia, il collegamento diretto con il processo di produzione, l'eventuale deroga ambientale nazionale e il rispetto dei requisiti probatori, distinguendo sempre tra imposta dovuta e sanzioni per irregolarità formali.

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