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Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Aosta

1. Ires-Iva-Irap - Ambito di applicazione del criterio processuale della ragione più liquida. 2. Condizioni per l'adizione di un accertamento di tipo analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 600/197. 3. Start up - Difficoltà finanziarie iniziali - Fatto notorio - Lo costituisce.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che le risultanze contabili e le difficoltà finanziarie tipiche della fase iniziale dell'attività spiegassero le componenti reddituali contestate e non giustificassero la ricostruzione operata dall'Amministrazione. La controversia riguardava anche la possibilità di esaminare direttamente il merito della pretesa fiscale senza decidere previamente le questioni procedurali, applicando il criterio della ragione più liquida.

La decisione

La decisione afferma che il giudice può esaminare immediatamente la questione sostanziale più agevole e assorbente, tralasciando quelle procedurali. Ritiene inoltre legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su incongruenze contabili e su presunzioni gravi, precise e concordanti, valutate secondo una prognosi ex ante e secondo ciò che normalmente accade nella realtà economica. La sentenza riconosce come fatto notorio che le attività appena avviate, soprattutto se complesse e ambiziose, possano registrare perdite anche rilevanti; tale circostanza, tuttavia, non esclude automaticamente la validità dell'accertamento quando l'Amministrazione abbia individuato elementi presuntivi concreti di inattendibilità della contabilità. L'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Accertamento analitico-induttivo del reddito

    Consente all'Amministrazione di ricostruire induttivamente il reddito quando la contabilità presenta incongruenze, purché la ricostruzione sia sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 54, commi secondo e terzo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Costituisce, per i profili IVA, la disciplina collegata all'accertamento analitico-induttivo, permettendo la rettifica quando emergano elementi idonei a mettere in dubbio la completezza o l'attendibilità delle dichiarazioni e della contabilità.

  • Artt. 2697 e 2729 del codice civile

    Sebbene non espressamente riportati nella massima, il ragionamento richiama il principio secondo cui la ricostruzione presuntiva deve basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e il contribuente può fornire la prova contraria.

Massime di principio

  • Il giudice può decidere direttamente la questione sostanziale decisiva, senza esaminare previamente tutte le eccezioni procedurali, quando ciò consenta una definizione più efficiente della controversia.
  • L'Amministrazione può ricorrere all'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente esistente, se rileva incongruenze sostanziali e le collega a presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Le normali perdite della fase di avvio di una start-up costituiscono una circostanza economicamente plausibile e notoria, ma non bastano da sole a neutralizzare un accertamento fondato su specifiche anomalie contabili o reddituali.
  • Il contribuente deve documentare concretamente le ragioni delle perdite iniziali, collegandole a investimenti, costi, contratti, flussi finanziari e caratteristiche del mercato; una spiegazione generica sulle difficoltà dell'avvio può non essere sufficiente.
  • La valutazione della legittimità dell'accertamento deve essere effettuata sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione dell'atto, senza che successive giustificazioni generiche possano automaticamente eliminarne la fondatezza.

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