Cassazione Penale, Sentenza n. 24442/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso la semilibertà, denunciando difetto di motivazione. In particolare ha contestato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la pericolosità del detenuto (pendenza di procedimento in grado d'appello per reati associativi gravi, presunta operatività del sodalizio mafioso di riferimento, legami sentimentali e familiari con soggetti intranei al sodalizio, fonti di reddito familiari sospette) e la non idoneità rieducativa della misura quando l'attività prevista è non remunerata (volontariato). Ha inoltre richiamato relazioni dell'ufficio esecuzioni penali esterne e delle Questure che, a suo dire, non sarebbero state adeguatamente considerate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito una motivazione adeguata: il procedimento penale pendente riguarda fatti anteriori all'inizio della carcerazione (detenzione dal 2 maggio 2002); non risultavano elementi significativi di persistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; la distanza territoriale tra il luogo di esecuzione della misura e il contesto delle condotte criminose riduceva il rischio di ripresa dei contatti; i sospetti sulle fonti di reddito dei familiari erano basati su mere congetture e non su circostanze di fatto indiziarie; il detenuto aveva mostrato adesione al percorso rieducativo nel corso della lunga detenzione e i permessi premio erano stati positivi; l'attività di volontariato come cuoco in struttura assistenziale è compatibile e con finalità rieducative, essendo in continuità con l'esperienza lavorativa acquisita in carcere. La Corte ha inoltre ricordato che il ricorso mirava a una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di impugnazione dell'ammissione a misure alternative (es. semilibertà) è necessario distinguere la critica di merito dalla doglianza di legittimità: la Cassazione non riesamina i fatti ma valuta la presenza di adeguata motivazione e di eventuali violazioni di diritto.
- La presenza di procedimenti pendenti non è di per sé sufficiente a escludere una misura alternativa; rileva la connessione temporale e la persistenza di concrete indicazioni di collegamento attuale con la criminalità organizzata.
- I sospetti su fonti di reddito familiari devono essere sorretti da elementi di fatto e indizi rilevanti per incidere sulla valutazione di pericolosità; mere congetture non sono idonee a giustificare il rigetto.
- La valutazione del contesto territoriale (distanza tra luogo dell'esecuzione della misura e area delle condotte pregresse) può essere rilevante per ridurre il rischio di ripresa di contatti criminosi.
- L'attività non retribuita (volontariato) può essere compatibile con finalità rieducative della misura alternativa se è coerente con il percorso trattamentale e le competenze del detenuto; l'assenza di remunerazione non esclude automaticamente la valenza rieducativa.
- La prova di un effettivo percorso rieducativo in carcere (adesione al programma trattamentale, permessi premio positivi, crescita relazionale) pesa favorevolmente nella valutazione di ammissione a misure alternative.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento favorevole al detenuto dinanzi alla Cassazione occorre dimostrare vizi formali o carenze logiche nella motivazione, non limitarsi a una diversa lettura dei fatti che rimetta in discussione il merito.
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