Sentenza del 06/09/2017 n. 20804 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto ingiuntivo doganale relativo al pagamento di Lire 3.740.564.570 per diritti doganali asseritamente non corrisposti, sostenendo che le importazioni di bovini dalla Croazia beneficiassero legittimamente del trattamento preferenziale. In Cassazione ha dedotto, principalmente, la violazione del giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, nel quale era stata accertata l'autenticità della documentazione attestante l'origine croata degli animali. Ha inoltre denunciato la violazione del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di Cassazione, dell'onere della prova e delle norme sulla valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo vincolante il giudicato esterno formatosi sulla medesima documentazione e sul medesimo rapporto di importazione. Il precedente giudizio aveva definitivamente accertato la veridicità dei documenti comprovanti la provenienza croata dei bovini; tale accertamento impediva di rimettere in discussione la stessa questione nel giudizio relativo ai tributi doganali. La Corte ha quindi deciso direttamente nel merito, accogliendo l'opposizione della società e revocando sostanzialmente la pretesa azionata tramite decreto ingiuntivo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Dogane è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 17.000, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
La decisione passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all'oggetto della controversia. Nel caso concreto, il precedente accertamento sull'autenticità della documentazione e sull'origine croata dei bovini non poteva essere nuovamente messo in discussione in un diverso giudizio tra le stesse parti fondato sul medesimo rapporto e sulla medesima documentazione.
Art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. La ricorrente aveva sostenuto che la Corte d'Appello non avesse rispettato tale vincolo; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sul giudicato esterno.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La società aveva contestato che l'Agenzia avesse trasferito su di essa l'onere di dimostrare l'origine della merce, anziché provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. La questione è rimasta assorbita.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Riguardano rispettivamente la disponibilità delle prove e la loro valutazione secondo prudente apprezzamento. Le relative censure, concernenti la rilevanza e l'attendibilità dei documenti e il comportamento tenuto nel procedimento penale, non sono state esaminate perché assorbite.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
Disciplinano la condanna alle spese e la loro compensazione. Nel caso concreto le spese dei gradi di merito sono state compensate per le incertezze interpretative della documentazione, mentre l'Agenzia, risultata soccombente in Cassazione, è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti ha accertato un fatto decisivo fondato sulla stessa documentazione e sullo stesso rapporto giuridico, tale accertamento può operare come giudicato esterno anche in un successivo giudizio avente ad oggetto una diversa conseguenza economica del medesimo fatto.
- Non è possibile eludere il giudicato qualificando diversamente la domanda, ad esempio distinguendo tra sanzioni e tributi, se il titolo sostanziale della pretesa e il fatto decisivo da accertare rimangono gli stessi.
- L'accertamento definitivo dell'autenticità dei documenti che provano l'origine preferenziale della merce può impedire all'amministrazione di negare successivamente lo sgravio doganale sulla base della presunta falsità o inattendibilità degli stessi documenti.
- Nel verificare l'esistenza del giudicato esterno occorre confrontare le parti, il rapporto giuridico, la documentazione e il fatto costitutivo delle pretese, non soltanto l'oggetto formale o il tipo di provvedimento richiesto.
- Il giudice del rinvio deve rispettare i principi fissati dalla Cassazione e non può fondare nuovamente la decisione sugli stessi elementi già ritenuti inidonei dalla sentenza di annullamento.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna alle relative spese, anche quando le spese dei precedenti gradi siano state compensate per ragioni di particolare incertezza interpretativa.
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