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Sentenza

Sentenza del 06/09/2017 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposte sui redditi - Base imponibile - Determinazione - Compensi percepiti da gestori di apparecchi da gioco - Individuazione della percentuale di vincite - Divergenza tra dichiarazione e accertamento - Onere della prova - Contribuente - Produzione documentale - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento. Il controllo aveva evidenziato, sulla base dei dati comunicati dai concessionari della rete telematica, compensi spettanti al gestore pari a circa 472.082,33 euro, superiori ai 415.448 euro dichiarati, con una differenza di 56.634 euro sottoposta a tassazione. La società sosteneva che l'Ufficio avesse determinato i ricavi in modo forfettario, senza considerare una percentuale di vincite effettivamente superiore al 75% minimo previsto. L'Agenzia ha dedotto che i dati dei concessionari costituivano informazioni analitiche e attendibili e che spettava alla contribuente dimostrare documentalmente la diversa percentuale di vincite e la correttezza dei compensi dichiarati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità dell'accertamento. Ha ritenuto che i dati trasmessi dai concessionari, ricavati dalla rete telematica cui erano collegati gli apparecchi, costituissero una base certa e sufficientemente attendibile per determinare i compensi del gestore. La presunzione poteva essere superata solo mediante una contestazione puntuale e documentata; non erano sufficienti deduzioni generiche, ipotesi di malfunzionamento o l'indicazione di una percentuale di vincite diversa non supportata da idonea documentazione su incassi, vincite e ripartizione delle giocate. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Elenca i congegni e le apparecchiature che distribuiscono vincite in denaro.

    La norma individua la categoria degli apparecchi da gioco oggetto del sistema di collegamento telematico e della relativa disciplina fiscale.

  • Art. 51, comma 2, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base per le richieste di dati e informazioni ai concessionari.

    Consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire informazioni utili ai controlli fiscali presso soggetti terzi.

  • Art. 32, comma 1, nn. 4 e 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base per le richieste di dati e informazioni ai concessionari.

    Attribuisce all'Amministrazione finanziaria poteri istruttori e di acquisizione documentale per la ricostruzione dei redditi dichiarati.

  • Art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per l'accertamento della maggiore base imponibile.

    Consente l'accertamento parziale sulla base di elementi specifici dai quali risultino maggiori ricavi o compensi non dichiarati.

  • Art. 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato per gli effetti ai fini IRAP.

    È stato utilizzato per estendere il recupero della maggiore base imponibile anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 199/E

    Le clausole contrattuali relative alla remunerazione di concessionari, gestori ed esercenti devono specificare le modalità di quantificazione del compenso spettante a ciascuno.

    La contabilizzazione dei compensi deve basarsi sulle distinte del concessionario, contenenti raccolta, vincite, compensi e somme da versare, utilizzabili per determinare correttamente i ricavi dei soggetti della filiera.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria ricostruisce i ricavi sulla base di dati analitici provenienti da sistemi telematici o da soggetti terzi obbligati a conservarli e comunicarli, tali dati costituiscono una presunzione di attendibilità che il contribuente deve contestare con elementi specifici e verificabili.
  • Il contribuente che sostiene una diversa percentuale di costi, vincite, rimborsi o compensi rispetto a quella risultante dai dati dell'Ufficio deve produrre la documentazione contabile e contrattuale idonea a dimostrare la propria ricostruzione.
  • Le contestazioni generiche, le mere ipotesi di errori tecnici o il richiamo a percentuali teoriche o minime previste dalla normativa non sono sufficienti a superare l'accertamento.
  • In una situazione analoga è essenziale conservare e produrre distinte del concessionario, registri degli incassi, dati IN/OUT degli apparecchi, documentazione sulle vincite, contratti di ripartizione e ogni elemento che consenta di ricostruire puntualmente il compenso effettivamente spettante.
  • L'onere probatorio non implica che il contribuente debba accettare senza riserve i dati dell'Ufficio, ma richiede una contestazione concreta, riferita a singoli apparecchi, periodi o operazioni, accompagnata da documenti idonei a evidenziare l'errore.

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