Sentenza del 06/09/2017 n. 1227 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento delle imposte - Termini - Decadenza. (Art. 43 DPR n. 600 del 1973)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in quanto socio accomandante privo di poteri di gestione della società, non potesse essere coinvolto nelle violazioni penalmente rilevanti commesse dalla società o dagli amministratori. La questione riguardava anche l'imputazione al socio del maggior reddito prodotto dalla società in accomandita semplice secondo il principio di trasparenza fiscale previsto dall'art. 5 del TUIR.
La decisione
La tesi del socio è stata respinta. È stato ritenuto applicabile il raddoppio dei termini anche nei suoi confronti, poiché il maggior reddito societario non dichiarato si trasferisce fiscalmente al socio accomandante per effetto del principio di trasparenza. La mancanza di poteri gestori non esclude ogni responsabilità, poiché il socio accomandante conserva poteri e doveri di controllo sulla gestione sociale. Il mancato esercizio di tali poteri non lo esonera dalle conseguenze fiscali derivanti dalla maggiore partecipazione di reddito accertata.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento delle imposte - Termini - Decadenza
Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando le violazioni tributarie presentano profili penalmente rilevanti, anche con riferimento al socio cui viene imputato il maggior reddito per trasparenza.
Art. 5 del TUIR
Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla percezione effettiva, secondo la rispettiva quota di partecipazione. Pertanto, il socio accomandante può beneficiare fiscalmente di un maggior reddito non dichiarato e subirne le conseguenze nell'accertamento.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il maggior reddito accertato in capo alla società può essere imputato direttamente ai soci per trasparenza, anche se questi non hanno materialmente percepito le somme.
- Il socio accomandante non è automaticamente esonerato dalle conseguenze fiscali delle irregolarità societarie per il solo fatto di non avere poteri di amministrazione.
- L'esistenza di poteri e doveri di controllo può rendere rilevante il mancato esercizio della vigilanza, soprattutto quando le violazioni hanno rilievo penale.
- Il raddoppio dei termini può estendersi all'accertamento del socio quando la maggiore imposta deriva da una violazione penalmente rilevante della società e il reddito viene trasferito al socio in applicazione della trasparenza fiscale.
- La responsabilità fiscale del socio deve comunque essere valutata in relazione alla concreta imputazione del maggior reddito e alla sussistenza dei presupposti normativi per il raddoppio dei termini.
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