Sentenza del 06/09/2017 n. 395 - Comm. Trib. Prov. Varese
Tosap - Suolo pubblico - Ente impositore - Mancata prova - Insussistenza del presupposto impositivo - Nullità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta infondata per insussistenza del presupposto impositivo. Poiché l'ente non ha provato la natura pubblica del suolo né l'esistenza di una servitù pubblica, l'accertamento TOSAP è stato dichiarato nullo o comunque illegittimo e non può fondare la richiesta di pagamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione della TOSAP sostenendo che il suolo occupato non aveva natura pubblica e non risultava gravato da una servitù pubblica. Mancava quindi la prova di uno dei presupposti essenziali dell'imposizione. L'onere di dimostrare che l'area fosse qualificabile come suolo pubblico o soggetto a uso pubblico gravava sull'ente impositore.
Norme richiamate
Articolo 38, comma 3, del d.lgs. 507/1993
"Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province."
La TOSAP presuppone l'occupazione di un'area pubblica oppure di un'area privata gravata da servitù pubblica. In assenza di tale qualificazione, il tributo non è dovuto.
Cassazione, sentenza n. 1611/2007
Conferma che il presupposto della TOSAP non sussiste quando l'area occupata non è pubblica né soggetta a una servitù pubblica.
Massime di principio
- Per applicare la TOSAP, l'ente impositore deve provare sia l'occupazione sia la natura pubblica dell'area o l'esistenza di una servitù pubblica.
- La mera qualificazione dell'area contenuta nell'avviso di accertamento non è sufficiente se non è supportata da elementi documentali o fattuali verificabili.
- Se il suolo è di proprietà privata e non è dimostrata una destinazione a uso pubblico o una servitù pubblica, manca il presupposto impositivo e l'accertamento può essere annullato.
- L'assenza di prova sul presupposto della tassa non costituisce una semplice irregolarità formale, ma incide direttamente sulla validità della pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare specificamente la natura dell'area e chiedere all'ente di dimostrare il titolo giuridico che ne giustifica l'assoggettamento alla TOSAP.
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