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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36893/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p. connesso a reati fine: art. 5, comma 8-bis D.lgs. n. 268/1998, e plurimi concorsi di persone). Il ricorrente contestava: 1) errata applicazione della legge penale e carenza degli indizi per esigenze cautelari (pericolo di recidiva), rilevando l'assenza di individuazione dei beneficiari e del giro di denaro, la cessazione dei fatti e il suo stabile impiego; 2) violazione di legge e vizio motivazionale circa la sussistenza del reato associativo, mancando prova della struttura organizzata, della stabilità temporale e dell'affectio societatis; 3) violazione di legge e carenza di motivazione nell'applicazione del braccialetto elettronico (misura non richiesta dal PM e non adeguatamente motivata rispetto a misure meno afflittive).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo che impugnava la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo (art. 416 c.p.). Ha censurato la motivazione del Tribunale come generica: la mera elencazione di documenti sequestrati, alcune conversazioni e tre episodi di falsità non dimostrano un sistema organizzato, stabile e un programma criminoso indeterminato; non è stata ricostruita la rilevanza della documentazione rispetto al rilascio concreto di permessi di soggiorno e non è contestato al ricorrente il delitto di corruzione (art. 318 c.p.), ascritto invece a terzo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Richiede per l'associazione per delinquere la prova di una struttura organizzata, stabile nel tempo e diretta a una serie indeterminata di reati; la Corte ha ritenuto che tali elementi non risultino sufficientemente dimostrati dai fatti e dagli atti acquisiti.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama la fattispecie della concorso di persone nel reato; nel caso la Corte distingue tra concorso occasionale/reato continuato e associazione per delinquere richiedendo elementi addizionali di stabilità e programmazione.

  • art. 5, comma 8-bis D.lgs. n. 268/1998

    Norma sui reati 'fine' (false attestazioni riguardanti la conoscenza della lingua italiana ecc.); la Corte osserva che i singoli reati fine, da soli, non provano l'esistenza di un'associazione organizzata a meno che non emerga il collegamento strutturale e sistematico con il rilascio illecito di permessi di soggiorno.

  • art. 274 cod. pen.

    Citata dal ricorrente come riferimento alla errata applicazione di una norma penale in relazione alle esigenze cautelari; nella decisione la Corte affronta principalmente la valutazione della gravità indiziaria e della qualificazione giuridica (associazione vs concorso).

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nella critica alla motivazione della misura (applicazione del braccialetto elettronico). La Corte rimarca che le misure cautelari aggravanti richiedono specifica e congrua motivazione, non formulazioni generiche.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la sintesi dei motivi di ricorso; citata per precisare i limiti della motivazione scritta del ricorso.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Consente il trattamento del ricorso con procedura scritta; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato nella forma prevista.

  • art. 318 cod. pen.

    Delitto relativo alla corruzione di pubblico ufficiale; rilevante perché contestato solo a Di Palma e non al ricorrente, elemento che ha inciso nella valutazione della prova circa il reale funzionamento del presunto sistema.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione per delinquere è necessaria prova di una struttura organizzata, stabile nel tempo e orientata a un programma criminoso indeterminato; conversazioni isolate e documenti non commentati non sono sufficienti.
  • I reati 'fine' (es. falsità documentali) possono concorrere a dimostrare l'esistenza di un'associazione solo se collegati in modo chiaro e continuo al conseguimento sistematico dell'obiettivo criminoso (es. rilascio illecito di permessi), con evidenza di beneficiari e flussi economici.
  • In tema di misure cautelari (compreso il braccialetto elettronico) il giudice deve motivare in modo specifico e concreto la necessità e l'adeguatezza della misura, valutando e scartando misure meno afflittive quando necessario.
  • La mera contiguità tra soggetti (contatti, conversazioni) o singoli episodi delittuosi non prova automaticamente l'affectio societatis; è essenziale dimostrare la stabilità del vincolo associativo e la capacità progettuale duratura.
  • La presenza di indici di cessazione dell'attività criminosa, il cambiamento di vita lavorativa e l'impatto familiare sono elementi rilevanti nella valutazione delle esigenze cautelari e devono essere valutati e motivati dal giudice.

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