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Ordinanza

Ordinanza del 28/07/2026 n. 24146 - Corte di Cassazione

Riscossione - Cartella di pagamento - Integrazione del contraddittorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo alla mancata notificazione dell’appello al concessionario della riscossione, ritenendo necessaria l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 c.p.c. e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata integrazione non comporta l’inammissibilità dell’appello, ma determina la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.

Integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell’agente della riscossione in una causa inscindibile relativa a cartella e intimazione di pagamento

Integrazione del contraddittorio in appello per cartella e intimazione di pagamento

La pronuncia riguarda un giudizio tributario relativo alla riscossione di somme dovute per IRAP, IRPEG e IVA, nel quale era stata contestata anche la validità della notificazione della cartella di pagamento e della successiva intimazione. La Corte di cassazione ha stabilito che il concessionario della riscossione, evocato nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere coinvolto anche nel giudizio di appello, mediante integrazione del contraddittorio.

Fatti di causa e svolgimento del processo

Il 10 febbraio 2015 Equitalia Sud S.p.A. notificava alla società Immobiliare R.E.G. S.r.l. un’intimazione di pagamento per complessivi Euro 33.893,55, riferiti a IRAP, IRPEG e IVA per l’anno d’imposta 2003 e collegati a una cartella di pagamento.

La società proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Isernia, convenendo in giudizio l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud S.p.A. L’Agenzia delle entrate si costituiva, mentre l’agente della riscossione, pur evocato, non si costituiva né svolgeva attività processuale.

Con sentenza n. 226/2/2015, depositata il 15 dicembre 2015, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello. La società contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’agente della riscossione non veniva chiamato a partecipare al giudizio di appello mediante notificazione dell’impugnazione o ordine di integrazione del contraddittorio.

Con sentenza n. 377/2019, depositata il 23 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e riformava la decisione di primo grado.

La società proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L’Agenzia delle entrate non svolgeva attività difensiva in sede di legittimità.

Motivo esaminato dalla Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con il quale la società denunciava la violazione dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

La ricorrente sosteneva che l’appello avrebbe dovuto essere notificato anche a Equitalia Sud S.p.A., poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto anche nei confronti del concessionario e tra le questioni controverse rientravano la validità delle notificazioni della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento.

Disciplina applicabile e litisconsorzio processuale

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, pur imponendo che l’appello sia proposto nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non elimina la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti prevista dagli artt. 331 e 332 c.p.c. La Corte ha citato, al riguardo, Cass. n. 11676/2024.

L’obbligo di integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione sussiste non soltanto nei casi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Quest’ultimo ricorre quando tutte le parti hanno partecipato al giudizio di primo grado e la causa è inscindibile o presenta cause tra loro dipendenti, anche se tra i partecipanti non esiste un rapporto di litisconsorzio necessario sostanziale.

In tali casi, la necessità di mantenere integro il contraddittorio in appello deriva dalla partecipazione delle parti al precedente grado di giudizio e dall’esigenza di evitare giudicati contrastanti nella medesima materia.

Conseguenze della mancata integrazione

Secondo la Corte, quando una sentenza pronunciata in una causa inscindibile non viene impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice d’appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

La mancata emissione dell’ordine di integrazione non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. Essa determina invece la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Il vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

La Corte ha richiamato i precedenti di Cass. n. 26433/2017, Cass. n. 1535/2010 e Cass. n. 25719/2014.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti del concessionario della riscossione.

Sebbene Equitalia Sud S.p.A. non si fosse costituita in primo grado, era stata formalmente evocata in giudizio quale destinataria delle domande concernenti la validità della notificazione della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento.

Tali questioni incidevano direttamente sull’attività dell’agente della riscossione e sul rapporto processuale instaurato anche nei suoi confronti. Per questa ragione, la controversia doveva essere considerata inscindibile e il concessionario avrebbe dovuto partecipare al giudizio di appello.

La mancata integrazione del contraddittorio davanti alla Commissione tributaria regionale del Molise ha quindi determinato la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza pronunciata al suo esito.

Assorbimento degli altri motivi

L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri quattro motivi di ricorso, che riguardavano il merito della controversia e, in particolare:

  • la legittimità della notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall’agente della riscossione, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario e senza una specifica relata di notificazione, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all’art. 156 c.p.c.;
  • il perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con riferimento all’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, e alla rilevanza dell’invio della raccomandata informativa rispetto alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario;
  • l’omesso esame della questione relativa alla mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
  • il difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, in relazione all’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, all’art. 24 Cost. e all’art. 3 della L. n. 241/1990.

Tali questioni non sono state esaminate nel merito dalla Corte di cassazione, poiché dovranno essere rivalutate dal giudice di rinvio dopo la corretta integrazione del contraddittorio.

Decisione e rinvio

La Corte di cassazione ha:

  • accolto il secondo motivo di ricorso;
  • dichiarato assorbiti gli altri motivi;
  • cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 377/2019;
  • rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione;
  • disposto che il giudice del rinvio provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata adottata a Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria del 9 luglio 2026, e depositata in cancelleria il 28 luglio 2026.

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