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Ordinanza

Ordinanza del 06/08/2026 n. 24498 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Reato di contrabbando

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di una società sanzionata per errata classificazione doganale di componenti per biciclette elettriche. Ha ritenuto applicabile la sanzione amministrativa doganale nonostante il procedimento penale pendente, poiché l’ipotesi contestata rientrava nel contrabbando aggravato ex art. 295 TULD, con diritti di confine superiori a 100.000 euro. Ha inoltre confermato l’onere della società di provare l’assenza assoluta di colpa e ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. La ricorrente è stata condannata a pagare 18.000 euro di spese, oltre spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Contrabbando aggravato e sanzioni doganali: inapplicabilità della depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 8/2016.

Contrabbando aggravato e sanzioni doganali

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società importatrice contro la sentenza che aveva confermato sanzioni doganali per la classificazione di componenti destinati all’assemblaggio di biciclette elettriche. La decisione affronta i rapporti tra sanzione amministrativa e procedimento penale, l’applicabilità della depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 8/2016, la responsabilità soggettiva per le violazioni doganali e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Vicenda e decisioni di merito

A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle dogane riclassificò la merce importata — componenti di e-bike — dichiarata in importazioni distinte e in tempi differenti. Dopo il contraddittorio, notificò avvisi di rettifica per maggiori diritti doganali e IVA e irrogò sanzioni per complessivi 2.019.500 euro, ai sensi dell’art. 303, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), del D.P.R. n. 43/1973 (TULD).

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 14301/2023, accolse il ricorso della società. In appello, la Commissione tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 6716/2024, accolse invece l’impugnazione dell’Agenzia e confermò la legittimità delle sanzioni.

Il giudice d’appello ritenne che le componenti importate fossero destinate a un mero assemblaggio, senza ulteriori lavorazioni, e che la classificazione come prodotto finito fosse quindi corretta in base alla Regola generale 2 A della Nomenclatura combinata, anziché alla Regola 1 invocata dalla società. Considerò la contestazione riferibile a una differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato quanto alla qualità delle merci.

Depenalizzazione e rapporto tra procedimento penale e sanzione amministrativa

La società sosteneva che la pendenza del procedimento penale per contrabbando impedisse l’applicazione della sanzione amministrativa e imponesse la sospensione del giudizio. Invocava inoltre l’art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e il principio di alternatività tra sanzioni penali e amministrative.

La Corte ha escluso che la depenalizzazione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 operasse nel caso concreto. Tale disposizione riguarda le violazioni punite con la sola multa o ammenda, comprese le ipotesi aggravate che prevedano una pena detentiva, ma qualifica queste ultime come autonome fattispecie di reato. La fattispecie esaminata rientrava invece, secondo la Corte, nel contrabbando aggravato previsto dal combinato disposto degli artt. 292 e 295 TULD.

L’art. 292 TULD punisce la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine con una multa da due a dieci volte i diritti dovuti. L’art. 295 TULD prevede, per le ipotesi aggravate, una multa da cinque a dieci volte i diritti di confine e, nei casi specificati dalla norma, anche la reclusione da tre a cinque anni. Tra tali ipotesi figura quella in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti supera 100.000 euro; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata ricadesse quantomeno in questa previsione.

La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva precisato nei confronti di chi fosse stato instaurato il procedimento penale. La clausola di sussidiarietà dell’art. 303, comma 3, TULD — «qualora il fatto non costituisca più grave reato» — non può operare in modo indifferenziato nei confronti di più soggetti, ma va riferita alla posizione individuale. Anche il divieto di bis in idem di cui all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU tutela la stessa persona contro una doppia punizione per il medesimo fatto.

Quanto alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., la Corte ha osservato che, nella stessa adunanza, era stata trattata e decisa in via definitiva la controversia relativa al maggior tributo da cui originava la sanzione.

Classificazione doganale e richiesta di rinvio alla CGUE

La società contestava la riclassificazione delle singole componenti come biciclette finite, sostenendo che dovessero essere classificate secondo la loro voce propria, in base alle Regole generali 1 e 6 della Nomenclatura combinata. Richiamava anche i Regolamenti UE n. 1296/2020 e n. 611/2023 e il Regolamento CEE n. 2658/87, chiedendo un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La Corte ha ritenuto che le censure non si confrontassero adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva esaminato la richiesta di rinvio e la giurisprudenza unionale, con particolare riferimento alla sentenza della CGUE del 27 aprile 2023, causa C-107/22. Ha quindi escluso la necessità di un nuovo rinvio, rilevando che le questioni sollevate trovavano già adeguata risposta nella giurisprudenza citata. Ha considerato non pertinente anche il provvedimento del Tribunale di Genova prodotto dalla società, relativo a un procedimento penale con imputazioni diverse.

Elemento soggettivo e buona fede

Con il secondo motivo la società invocava la propria buona fede e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’Amministrazione, richiamando gli artt. 1147, 1175 e 1375 c.c. e l’esimente per obiettiva incertezza normativa prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000.

La Corte ha respinto la censura, confermando che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, la violazione deve essere volontaria e colpevole, ma, una volta provata dall’Amministrazione la fattispecie tipica, spetta al trasgressore dimostrare l’assenza di colpa. Tale prova deve riguardare l’assenza assoluta di colpa e uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza; non è ammesso rilevare d’ufficio una presunta carenza dell’elemento soggettivo.

In materia doganale, la colpa anche lieve, derivante da negligenza, è sufficiente per imputare l’illecito. Per liberarsi dalla responsabilità, l’operatore deve dimostrare di aver svolto, con la diligenza professionale qualificata, tutti gli accertamenti necessari, comprese eventuali verifiche sostanziali ragionevoli. La Corte ha richiamato Cass. civ., sez. V, 3 agosto 2012, n. 14030, Cass. n. 12901/2019, n. 2139/2020, n. 33839/2024 e n. 14919/2026.

Esito e conseguenze economiche

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese di causa, liquidate in 18.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. La decisione è stata assunta il 24 marzo 2026 e depositata il 6 agosto 2026.

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