Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 31/07/2026 n. 24322 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Giurisdizione italiana - Rappresentanza delle persone giuridiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso di una società contro la decisione tributaria che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione di cartella, ruolo e avviso. Stabilisce che il potere di chi conferisce la procura non deve essere dimostrato quando la funzione è indicata ed è normalmente verificabile nei pubblici registri: chi lo contesta deve sollevare un’eccezione specifica e tempestiva, indicando anche perché la verifica nei registri non sia possibile. La mancata chiamata dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione non determina litisconsorzio necessario né nullità del giudizio; le spese di cassazione sono irripetibili e ricorrono, se dovuti, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Rappresentanza processuale delle persone giuridiche e onere di contestazione del potere rappresentativo.

Rappresentanza processuale delle persone giuridiche e controversia tributaria

La Corte di cassazione esamina il ricorso di A.A. e Figli Piccola Società Coop. a r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione di una cartella di pagamento, di un ruolo esattoriale e di un avviso di accertamento. La decisione affronta, in particolare, la tempestività delle contestazioni sulla procura e sul potere rappresentativo dell’agente della riscossione, la motivazione della sentenza impugnata e gli effetti della mancata chiamata in causa dell’ente impositore.

Vicenda processuale

La società aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento la cartella di pagamento, il ruolo n. 2015/250010 e un avviso di accertamento, deducendo diversi vizi, tra cui l’omessa comunicazione dell’esito della liquidazione, il difetto di motivazione, la mancata o invalida notificazione degli atti presupposti, la decadenza dell’agente della riscossione e l’insussistenza del credito. Il ricorso era stato respinto con sentenza n. 724/01/17.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 7608/3/2022, depositata il 14 settembre 2022, aveva rigettato l’appello e condannato la società alle spese del secondo grado. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita esclusivamente in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza, senza depositare controricorso nei termini.

Motivazione della sentenza regionale

I primi due motivi denunciavano la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o mancante, con riferimento alle contestazioni sulla cartella, sulla sottoscrizione del ruolo, sulla chiamata dell’ente impositore e sulla costituzione dell’agente della riscossione.

La Corte li ha rigettati, richiamando il criterio secondo cui la motivazione è apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., solo quando sia materialmente assente o, pur formalmente presente, non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. Il parametro minimo costituzionale è ricondotto all’art. 111, sesto comma, Cost.; sono citate, tra le altre, Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232, e Cass. n. 14927/2017, n. 13977/2019 e n. 29124/2021.

La sentenza regionale, sebbene sintetica, aveva individuato le ragioni del rigetto: aveva ritenuto inammissibile la censura di rito contro una pronuncia che aveva deciso anche nel merito; escluso il litisconsorzio necessario con l’ente creditore; richiamato il principio sulla decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante; e considerato le contestazioni relative al ruolo, alla cartella, al controllo automatizzato, alle notifiche e alla pretesa.

La statuizione sulla mancata sottoscrizione del ruolo, anche se riferita a una questione che la contribuente affermava di avere rinunciato a coltivare, non aveva prodotto un autonomo pregiudizio né inciso sull’esito complessivo. Quanto alla motivazione della cartella, il giudice regionale aveva indicato che essa conteneva gli elementi necessari a ricostruire le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. La Corte ha inoltre rilevato che le memorie illustrative non possono introdurre motivi nuovi, ma soltanto chiarire questioni già ritualmente proposte.

Procura, potere rappresentativo e tempestività dell’eccezione

Il terzo motivo contestava la regolarità della costituzione dell’agente della riscossione, invocando la mancata produzione della procura alle liti e il difetto di rappresentanza o di ius postulandi del difensore. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per tardività e, comunque, infondato.

La ricorrente non aveva indicato con precisione in quale passaggio dell’atto di appello la questione fosse stata formulata come motivo di gravame. Dalla stessa ricostruzione della società risultava che essa era stata sollevata soltanto con la seconda memoria illustrativa. Poiché le memorie non possono ampliare il thema decidendum, una questione non tempestivamente introdotta non determina un obbligo del giudice di pronunciarsi su di essa.

La Corte ha ribadito il principio di Cass. n. 11255/2026: la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non è tenuta a dimostrare la propria qualità, quando siano indicati la funzione e il potere esercitato, normalmente verificabili mediante consultazione dei pubblici registri. Chi intende contestare l’effettiva esistenza del potere deve proporre un’eccezione specifica e tempestiva, contestando sia il potere esercitato sia l’impossibilità di verificarlo attraverso i registri pubblici. Nel caso concreto, la questione era stata dedotta tardivamente e non era stata specificamente allegata l’impossibilità di effettuare tale verifica.

La Corte ha distinto la valida instaurazione del contraddittorio dalla regolarità della costituzione della parte resistente: l’eventuale vizio della procura può incidere sull’efficacia dell’attività difensiva della controparte, ma non determina automaticamente la nullità del giudizio né l’accoglimento del ricorso introduttivo. Nel processo tributario, avente natura impugnatoria, il contribuente deve comunque dimostrare la fondatezza delle censure contro l’atto; l’assenza o l’irregolarità della costituzione della controparte non equivale a confessione o riconoscimento della pretesa.

Mancata chiamata dell’ente impositore e onere della prova

Il quarto motivo sosteneva che, poiché erano stati contestati anche gli atti presupposti, l’agente della riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l’ente impositore. La mancata partecipazione di quest’ultimo, secondo la società, avrebbe comportato l’assenza di prova sulla formazione del ruolo, sul titolo esecutivo e sulla notificazione degli atti prodromici.

La Corte ha rigettato il motivo. L’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di chiamare in causa l’ente creditore nelle controversie che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ma non configura un litisconsorzio necessario. L’omissione può avere conseguenze nei rapporti interni tra agente ed ente creditore, senza rendere nullo il processo o invalidare automaticamente gli atti impugnati.

La mancata chiamata non equivale, di per sé, alla mancata prova del credito o dell’irregolarità degli atti presupposti. Tali aspetti vanno valutati sulla base delle contestazioni ritualmente proposte e degli atti acquisiti. La Corte ha inoltre osservato che la Commissione regionale aveva rilevato la consapevolezza della società che l’iscrizione a ruolo derivava da un controllo automatizzato e non da un avviso di accertamento, e che nella cartella non risultava menzionato alcun avviso di accertamento; il ricorso non aveva superato specificamente tale ragione.

La censura relativa all’art. 2697 c.c. non individuava una concreta inversione dell’onere probatorio, ma faceva discendere la carenza di prova dalla mancata partecipazione dell’ente impositore. Non è stata ravvisata neppure un’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., poiché la questione della chiamata era stata esaminata e risolta.

Esito e conseguenze economiche

La Corte ha rigettato il ricorso e dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto ai sensi del comma 1-bis.

La decisione è stata assunta a Roma il 9 luglio 2026 e depositata in Cancelleria il 31 luglio 2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.