Ordinanza del 23/07/2026 n. 23974 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Obiettiva incertezza normativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato senza rinvio la sentenza della CTR Liguria, poiché sulla medesima controversia si era formato un giudicato successivo. È stato ribadito che la disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa può essere disposta dal giudice soltanto su specifica domanda del contribuente, proposta nei modi e nei termini processuali previsti. Le spese sono state integralmente compensate.
Improcedibilità del ricorso per giudicato sopravvenuto e necessità di una domanda del contribuente per disapplicare le sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa
Improcedibilità del ricorso per giudicato sopravvenuto
La Corte Suprema di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1054/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 17 settembre 2019. La controversia riguardava l’impugnazione di un provvedimento di attribuzione in surroga della rendita catastale relativo a immobili demaniali del complesso “Porto Mirabello”, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, oltre alle sanzioni conseguenti all’omessa presentazione della denuncia di accatastamento.
Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto un giudicato relativo alla medesima questione controversa. La sentenza di primo grado era stata infatti oggetto di due distinti appelli, non riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., definiti con separate sentenze della CTR Liguria e successivamente impugnati in cassazione dall’Agenzia delle Entrate per gli stessi motivi. Uno dei due giudizi era già stato definito con un’ordinanza della Corte di cassazione, che aveva accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e rigettato il ricorso originario della contribuente.
Il giudicato formatosi successivamente alla sentenza oggetto del presente ricorso impedisce l’esame della stessa controversia. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, non essendo possibile adottare una nuova pronuncia di merito.
Obiettiva incertezza normativa e domanda del contribuente
La questione sostanziale riguardava l’applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, che consente la disapplicazione delle sanzioni tributarie in presenza di obiettiva incertezza normativa.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice tributario non può disapplicare d’ufficio le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. È necessaria una specifica domanda del contribuente, formulata nel ricorso introduttivo o comunque nei modi e nei termini processuali appropriati.
Il principio era già stato affermato nel precedente giudizio definito dalla Corte di cassazione: la disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, quando le violazioni siano state commesse in presenza e in connessione con una situazione di oggettiva incertezza interpretativa, è possibile soltanto su domanda del contribuente. La CTR, avendo applicato tale esimente d’ufficio, aveva quindi adottato una decisione non conforme al principio processuale richiamato.
Rilevabilità d’ufficio del giudicato
La Corte ha precisato che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari del giudicato interno, anche quando il giudicato si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Quando il giudicato deriva da una precedente pronuncia della stessa Corte di cassazione, la relativa conoscenza può risultare anche dagli strumenti istituzionali di ricerca e consultazione a disposizione del collegio giudicante, comprese relazioni, massime ufficiali e banche dati della Corte.
Tale potere-dovere deriva da:
- il principio di economia dei mezzi processuali;
- l’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici definiti dal giudicato;
- il divieto del “ne bis in idem”;
- il dovere della Corte di prevenire il contrasto tra giudicati;
- la funzione nomofilattica prevista dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario.
La Corte richiama, in proposito, Cass. n. 13849/2020 e i precedenti ivi indicati.
Eccezione di estinzione e definizione agevolata
La contribuente I.T.N. S.p.A. aveva eccepito l’estinzione del giudizio, sostenendo di aver ricevuto, nelle more del giudizio di legittimità, una cartella di pagamento relativa al ruolo collegato all’atto presupposto e di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La dichiarazione di adesione era stata presentata il 20 aprile 2023. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva comunicato l’esito positivo della definizione l’8 settembre 2023, attestando che il debito da pagare era pari a Euro 0,00, poiché integralmente costituito da sanzioni non dovute per effetto di legge.
La Corte ha tuttavia ritenuto che gli elementi prodotti non fossero sufficienti a dimostrare che la sanzione oggetto del giudizio coincidesse con quella iscritta nella cartella interessata dalla definizione agevolata. In particolare, dall’estratto della cartella risultava un importo di Euro 7.200,00, riferito a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nonché dell’art. 8, comma 6, della legge 1 ottobre 1969, n. 679, oltre a oneri accessori e tributi speciali catastali, con riferimento all’avviso di accertamento n. SP0102640/2013 e agli esiti dell’ordinanza della Cassazione civile, sezione sesta, n. 9552/2022.
Il provvedimento impugnato nel presente giudizio riguardava invece l’attribuzione in surroga della rendita catastale, la liquidazione di tributi, interessi e oneri e l’irrogazione di sanzioni per complessivi Euro 175.200, con diverso numero di protocollo. La Corte ha quindi ritenuto che si trattasse di un atto distinto e ha dichiarato assorbita l’eccezione di estinzione.
Decisione sulle spese
La sopravvenienza del giudicato e il consolidamento, nel corso del giudizio, dell’orientamento giurisprudenziale sulla necessità della domanda del contribuente per attivare il potere giudiziale di disapplicazione delle sanzioni hanno giustificato la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Dispositivo
Con decisione assunta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026 e depositata il 23 luglio 2026, la Corte di cassazione ha:
- dichiarato improcedibile il ricorso;
- cassato senza rinvio la sentenza impugnata;
- compensato le spese dell’intero giudizio.
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