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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti con istanza 03/07/25 e sollecitati con nota 11/08/25 e quindi per la condanna del Comune di Bagnolo del Salento, in persona del legale rappresentante p.t. all’esibizione di documenti richiesti, previo occorrendo l’annullamento di tutti avverso gli atti ostativi all’esercizio di tale diritto e, l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità degli atti con cui il Comune di Bagnolo del Salento dovesse aver autorizzato l’accesso richiesto dal sig. Giorgio D’Andrea

Giustizia amministrativa202501065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata ostensione degli atti richiesti con istanza del 3 luglio 2025 e sollecitati l'11 agosto 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso agli atti richiesti al Comune e la condanna dell'amministrazione all'esibizione dei documenti, con eventuale annullamento degli atti ostativi. Ha inoltre domandato l'annullamento o l'accertamento dell'illegittimità degli atti con cui il Comune avesse autorizzato l'accesso richiesto da un altro soggetto. Nelle more del giudizio, il Comune ha messo a disposizione gli atti richiesti; il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'ostensione degli atti. Ha posto le spese di lite a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva concesso gli atti soltanto dopo il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto. Le spese sono state compensate tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    "Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere"

    La piena soddisfazione della pretesa azionata durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il diniego o la mancata ostensione di documenti, l'amministrazione concede integralmente l'accesso richiesto, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La concessione degli atti solo dopo la proposizione del ricorso giustifica, in base alla soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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