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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30128/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, qualificata dal giudice di merito come ultratardiva, di un credito derivante da un contratto di locazione finanziaria e dalla relativa fideiussione. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissibilità della domanda per mancata prova della non imputabilità del ritardo, valorizzando l’appartenenza della creditrice al gruppo bancario e la pretesa conoscenza aliunde della procedura. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha invece accolto l’opposizione, ritenendo non dimostrata la conoscenza del fallimento in capo alla creditrice e ammettendo il credito. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 93, 98 e 101 ult. co. l.f. per avere il Tribunale ritenuto ammissibile la domanda nonostante non fossero state indicate sin dall’origine le ragioni della tardività; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la pendenza di altro giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla capogruppo bancario e il mandato conferito a quest’ultima per la gestione dei crediti; 3) violazione degli artt. 1704 e 1391 c.c., sostenendo che la conoscenza o ignoranza rilevante dovesse riferirsi al rappresentante/mandatario e non al rappresentato; 4) violazione degli artt. 92 e 88 c.p.c. per la condanna alle spese senza compensazione, malgrado i dedotti giustificati motivi e la pretesa violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della creditrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo profilo del primo motivo per difetto di autosufficienza e carenza di interesse processuale, mentre ha accolto il secondo profilo dello stesso motivo, assorbendo tutte le altre censure. In particolare, ha affermato che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione ultratardiva ex art. 101, comma 4, l.f., il creditore deve provare la non imputabilità del ritardo non solo quanto alla causa esterna impeditiva, ma anche quanto alla protrazione dell’inerzia sino al deposito della domanda. Sulla base di tale principio, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Chieti in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 93 l.f.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulle modalità della domanda di insinuazione al passivo; la Corte non si sofferma nel merito su tale disposizione.

  • art. 98 l.f.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all’opposizione allo stato passivo; la Corte non ne sviluppa l’interpretazione specifica.

  • art. 101, comma 4, l.f.

    È la norma decisiva: la domanda ultratardiva è ammissibile solo se il creditore prova la non imputabilità del ritardo; l’onere probatorio riguarda sia la causa esterna impeditiva sia l’inerzia successiva fino al deposito della domanda.

  • art. 92 l.f.

    Richiamato nel ricorso per sostenere la mancanza di avviso del curatore al creditore; la Corte lo considera nel quadro della valutazione della non imputabilità della tardività.

  • art. 1704 c.c.

    Richiamato per sostenere che, nel mandato, la conoscenza rilevante si valuta con riferimento al mandatario; la censura resta assorbita.

  • art. 1391 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1704 c.c. sulla riferibilità della conoscenza al rappresentante; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo richiama per ribadire che l’istante ha l’onere di provare la non imputabilità della tardività, secondo un duplice oggetto probatorio.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulla condanna alle spese; la censura resta assorbita.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la mancata compensazione delle spese; la doglianza è assorbita.

Massime di principio

  • Nella domanda di ammissione al passivo proposta oltre i termini, il creditore deve provare specificamente la non imputabilità del ritardo, non bastando allegare in modo generico un evento impeditivo esterno.
  • L’onere della prova della non imputabilità della domanda ultratardiva comprende un duplice profilo: la causa esterna che ha impedito la tempestiva attivazione e la causa che ha mantenuto l’inerzia fino al momento del deposito della domanda.
  • La mera appartenenza del creditore a un gruppo societario o bancario, o la pendenza di altre iniziative giudiziarie della capogruppo, non consente di per sé di presumere la conoscenza del fallimento in capo al diverso soggetto creditore, se tale conoscenza non è adeguatamente provata.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe una distinta ratio decidendi o non è specificamente autosufficiente può risultare inammissibile o assorbita se un diverso motivo, accolto, è sufficiente a determinare la cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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