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Circolare

Circolare numero 67 del 20-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli a tempo determinato, dei piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, richiamando i termini di pubblicazione, le modalità di notifica e i rimedi esperibili. Definisce inoltre come devono essere acquisite e trasmesse le variazioni delle denunce OTD e PC-CF già estratte, distinguendo tra variazioni in diminuzione e in aumento delle giornate. Infine integra le istruzioni sulle giornate attribuite ai sensi della legge n. 223/1991, con indicazioni operative per l’acquisizione dei dati relativi ai comuni calamitosi e agli elenchi suppletivi.

Elenchi nominativi annuali degli operai agricoli e modalità di variazione delle denunce OTD/PC-CF

Elenchi nominativi annuali degli operai agricoli e modalità di variazione delle denunce OTD/PC-CF

La circolare fornisce istruzioni operative per la compilazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, dei piccoli coloni e dei piccoli coltivatori diretti. Integra inoltre le modalità di gestione delle variazioni delle denunce OTD e PC-CF già estratte e chiarisce l’inserimento delle giornate riconosciute ai sensi della legge n. 223/1991.

Formazione e pubblicazione degli elenchi

Ai sensi dell’art. 9-quinquies della legge n. 608/1996, l’Istituto deve compilare e pubblicare l’elenco nominativo annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di lavoro. L’elenco contiene le giornate complessivamente attribuite a ciascun lavoratore sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, considerando anche tutte le modificazioni e integrazioni intervenute prima della pubblicazione.

Per l’anno 1996, le modifiche da recepire riguardano in particolare:

  • gli accertamenti svolti dall’INPS o dall’Ispettorato del Lavoro che abbiano determinato riconoscimenti o disconoscimenti di giornate;
  • gli errori materiali nei dati anagrafici o di acquisizione dei modelli Acc. 1 OTD;
  • le sentenze definitive del Giudice ordinario emesse prima della pubblicazione;
  • le giornate attribuite ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991.

Tali integrazioni, salvo quelle relative alla legge n. 223/1991, devono essere recepite dal sistema informativo centrale tramite il medesimo iter previsto per le denunce di variazione OTD già estratte e trasmesse contestualmente alle denunce trimestrali Acc. 1 OTD del IV trimestre.

Notifica ed efficacia degli elenchi

La notifica agli interessati avviene mediante affissione per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune di residenza. Questa pubblicazione ha valore di notifica collettiva della posizione assicurativa e rende esecutivi gli elenchi.

Contro le risultanze degli elenchi gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993. Se il riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative riferite al 1996 interviene dopo la pubblicazione dell’elenco, l’INPS deve notificare direttamente il provvedimento al lavoratore, che resta impugnabile ai sensi del medesimo articolo.

La circolare chiarisce anche che, contro le risultanze degli elenchi trimestrali, il lavoratore può utilizzare solo la procedura di cui all’art. 8 della legge n. 83/1970 per l’accertamento di rapporti di lavoro irregolari, e non il ricorso ex art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993.

Piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti

Gli elenchi annuali comprendono anche i nominativi e le giornate assegnate ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, oltre all’integrazione delle giornate dei piccoli coltivatori diretti prevista dall’art. 8 della legge n. 334/1968.

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, le Sedi devono:

  • ripartire le giornate per ciascun componente del nucleo secondo le dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 375/1993;
  • verificare la completezza dei dati anagrafici;
  • acquisire le variazioni delle dichiarazioni aziendali PC-CF intervenute nel 1996.

Tali acquisizioni devono essere completate entro il 10 aprile 1997. Le variazioni e integrazioni non acquisite entro tale data dovranno essere notificate individualmente ai lavoratori, con conseguente ritardo nell’erogazione delle prestazioni e aggravio operativo per le Sedi. La circolare rinvia a un successivo messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica per le modalità di trasmissione al Centro Elettronico Nazionale dei dati residenti nei sistemi periferici Bull DPS 6000.

Per i piccoli coltivatori diretti, la circolare ricorda che i coltivatori con fabbisogno di lavoro inferiore a 104 giornate annue, che abbiano prestato attività agricola subordinata nel corso dell’anno, possono integrare le giornate di iscrizione fino a un massimo di 51 giornate annue, con contributi a loro carico. Le Sedi devono valutare le domande presentate entro il 31 gennaio 1997 verificando che il lavoratore conduca un fondo con fabbisogno inferiore a 104 giornate e che abbia lavorato come operaio agricolo a tempo determinato nel 1996.

Variazioni delle denunce OTD già estratte

La circolare fornisce istruzioni specifiche per le variazioni da effettuare su denunce già estratte.

Nel caso di variazioni che comportano una diminuzione delle giornate attribuite al lavoratore:

  • se la variazione incide sull’importo contributivo, deve essere acquisita solo la denuncia di variazione in negativo, con conseguente sgravio e possibile rimborso se esiste un versamento corrispondente;
  • se la variazione riguarda solo le giornate e non incide sulla riscossione, la Sede deve richiamare la denuncia principale P01 già estratta, acquisire una denuncia V02 con lo stesso numero di giornate della P01 ma in negativo, e poi una denuncia V03 senza i dati anagrafici del lavoratore con lo stesso numero di giornate della P01, così da forzare la quadratura.

Le date di inserimento delle denunce V02 e V03 devono coincidere con la data della P01, per evitare disallineamenti negli archivi e per non alterare il calcolo dell’importo contributivo.

Per le variazioni che comportano un aumento delle giornate:

  • è consigliabile inserire prima la denuncia di nuovo carico e poi quella di sgravio;
  • se la Somma Aggiuntiva-Interesse di mora deve essere applicata sulla differenza tra carico e sgravio, il progressivo di riferimento della denuncia di sgravio deve riferirsi alla denuncia di nuovo carico;
  • se invece la S.A.-I.M. deve gravare sull’intero nuovo carico, il progressivo di riferimento deve richiamare la denuncia di carico iniziale.

Giornate attribuite ai sensi della legge n. 223/1991

In integrazione alle precedenti istruzioni, la circolare stabilisce che negli elenchi annuali devono essere incluse anche le giornate attribuite ai lavoratori ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991, per le quali è prevista un’apposita colonna negli elenchi stessi. Le modalità di concessione del beneficio restano quelle già disciplinate dalla circolare n. 147 del 29 maggio 1992.

Le Sedi devono inoltre:

  • acquisire e trasmettere al Centro Elettronico Nazionale, entro il 15 aprile, le giornate risultanti dagli elenchi suppletivi per il 1995, secondo la procedura descritta dalla circolare n. 221 del 13 settembre 1991;
  • acquisire la lista dei Comuni calamitosi della provincia di competenza, secondo modalità che saranno comunicate dalla D.C.T.I.;
  • per l’individuazione dei Comuni dichiarati calamitosi nel 1996, fare riferimento ai decreti ministeriali di eccezionale calamità o avversità atmosferiche richiamati nella circolare n. 42, verificando i dati anche presso gli Uffici regionali competenti.

Resta infine ferma la facoltà dei lavoratori beneficiari di richiedere agli enti previdenziali le prestazioni più favorevoli eventualmente derivanti dall’effettiva attività lavorativa svolta.

Punti principali

Formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali

La legge n. 608/1996, art. 9-quinquies, commi 3 e 4, prevede che l’Istituto compili e pubblichi l’elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, dei piccoli coloni e dei piccoli coltivatori diretti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. L’elenco riporta le giornate complessivamente attribuite al lavoratore sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenendo conto delle integrazioni e modificazioni intervenute prima della pubblicazione per effetto di dichiarazioni di parte, d’ufficio, attività ispettiva e controlli.

Tipologie di integrazioni e modifiche degli elenchi

Per l’anno 1996 le integrazioni e modificazioni riguardano: risultati degli accertamenti INPS o dell’Ispettorato del Lavoro che comportino riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative; correzione di errori materiali anagrafici o di acquisizione dei dati denunciati con i modelli Acc. 1 OTD; sentenze definitive del Giudice ordinario relative al 1996 emesse prima della pubblicazione; giornate attribuite ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991. Tali variazioni, salvo quelle del punto 4, devono essere recepite dal sistema informativo centrale e trasmesse dalle Sedi con il medesimo iter delle denunce di variazione OTD già estratte.

Notifica, efficacia degli elenchi e rimedi

La notifica agli interessati avviene mediante affissione per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune di residenza. La pubblicazione ha valore di notifica collettiva della posizione assicurativa e rende esecutivi gli elenchi. Contro le risultanze degli elenchi, gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993. Se il riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative riferite al 1996 interviene dopo la pubblicazione, l’INPS notifica direttamente al lavoratore il provvedimento, anch’esso impugnabile ai sensi del medesimo articolo.

Rimedio contro gli elenchi trimestrali

La circolare ribadisce che, avverso le risultanze degli elenchi trimestrali, il lavoratore può attivare solo la procedura di cui all’art. 8 della legge n. 83/1970, relativa all’accertamento di rapporti di lavoro instaurati in violazione della normativa sul collocamento, e non l’impugnativa prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993.

Piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti

Gli elenchi annuali comprendono anche i nominativi e le giornate assegnate ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, nonché l’integrazione delle giornate dei piccoli coltivatori diretti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 334/1968. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari le Sedi devono ripartire le giornate tra i componenti del nucleo sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 375/1993 e verificare la completezza dei dati anagrafici. Devono inoltre acquisire le variazioni delle dichiarazioni aziendali PC-CF intervenute nel 1996, completando le acquisizioni entro il 10 aprile 1997.

Effetti della mancata acquisizione delle variazioni PC-CF

Le variazioni e integrazioni non acquisite entro il 10 aprile 1997 dovranno essere oggetto di notifica individuale ai lavoratori, con conseguente ritardo nell’erogazione delle prestazioni, aggravio di lavoro per le Sedi e incompleto raggiungimento degli adempimenti previsti dalla normativa. La circolare rinvia a successivo messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica per le modalità di trasmissione al Centro Elettronico Nazionale dei dati residenti nei sistemi periferici Bull DPS 6000, ai fini della produzione degli elenchi annuali e dei bollettini di pagamento integrativi o dei rimborsi.

Piccoli coltivatori diretti: integrazione delle giornate

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 334/1968, i coltivatori diretti con fabbisogno di lavoro inferiore a 104 giornate annue, che abbiano prestato attività agricola subordinata nel corso dell’anno, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi fino a un massimo di 51 giornate annue. I contributi corrispondenti alle giornate di integrazione sono a carico dei lavoratori interessati. Le Sedi devono verificare, sulle domande presentate entro il 31 gennaio 1997, che il richiedente conduca un fondo con fabbisogno inferiore a 104 giornate e che abbia lavorato come operaio agricolo a tempo determinato nel 1996.

Modalità di variazione delle denunce OTD già estratte - diminuzione delle giornate

Per le denunce già estratte che comportano una diminuzione delle giornate attribuite al lavoratore, se la variazione incide sull’importo contributivo da porre in riscossione, occorre acquisire solo la denuncia di variazione in negativo, con conseguente sgravio e possibile rimborso se esiste un corrispondente versamento. Se invece la variazione riguarda solo la cancellazione delle giornate senza incidere sulla riscossione, la Sede deve richiamare la denuncia principale già estratta (P01), acquisire una denuncia di variazione (V02) con lo stesso numero di giornate della P01 ma in negativo, e poi una denuncia di variazione (V03) senza i dati anagrafici del lavoratore, con lo stesso numero di giornate della P01, per forzare la quadratura. Le date di inserimento di V02 e V03 devono coincidere con la data della P01 per evitare disallineamenti negli archivi e alterazioni nel calcolo del contributo.

Modalità di variazione delle denunce OTD già estratte - aumento delle giornate

Per le variazioni in aumento delle basi imponibili, oltre a quanto già stabilito dalla circolare n. 51/1994, è consigliabile inserire prima la denuncia di nuovo carico e poi quella di sgravio. Se la Somma Aggiuntiva-Interesse di mora deve essere applicata sulla differenza tra carico e sgravio, il progressivo di riferimento della denuncia di sgravio deve riferirsi alla denuncia di nuovo carico; se invece la S.A.-I.M. deve essere applicata sull’intero nuovo carico, il progressivo di riferimento deve riferirsi alla denuncia di carico iniziale.

Giornate attribuite ai sensi della legge n. 223/1991

La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 42 del 26 febbraio 1997, precisando che negli elenchi annuali devono essere comprese anche le giornate attribuite ai lavoratori ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991, per le quali è stata predisposta un’apposita colonna. Le modalità di concessione del beneficio restano quelle della circolare n. 147 del 29 maggio 1992.

Adempimenti per i Comuni calamitosi e per gli elenchi suppletivi

Le Sedi devono acquisire e trasmettere al Centro Elettronico Nazionale, entro il 15 aprile, le giornate risultanti dagli elenchi suppletivi per il 1995 secondo la procedura richiamata dalla circolare n. 221 del 13 settembre 1991. Devono inoltre acquisire la lista dei Comuni calamitosi appartenenti alla provincia di competenza, con modalità che saranno comunicate dalla D.C.T.I. Per l’individuazione dei Comuni dichiarati calamitosi nel 1996, occorre fare riferimento ai decreti ministeriali di eccezionale calamità o avversità atmosferiche elencati nella circolare n. 42, verificando i dati anche presso gli Uffici regionali competenti.

Facoltà dei lavoratori destinatari del beneficio

Resta ferma la possibilità, per i lavoratori destinatari del beneficio previsto dalla legge n. 223/1991, di richiedere agli enti previdenziali le prestazioni eventualmente più favorevoli derivanti dall’effettiva attività lavorativa svolta.

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