Circolare numero 66 del 19-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare indica gli importi giornalieri da assumere a base per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 1997. Vengono distinti i criteri per lavoratori soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, lavoratori domestici per la sola maternità e lavoratrici autonome. Sono inoltre richiamati i limiti di retribuzione convenzionale e le integrazioni da effettuare per eventuali prestazioni già liquidate con misure precedenti.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità e tbc nel 1997
Retribuzioni di riferimento per le prestazioni di malattia, maternità e tbc nell’anno 1997
La circolare definisce le retribuzioni giornaliere e convenzionali da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 1997. Il documento distingue le regole applicabili alle diverse categorie di lavoratori interessati e richiama, per ciascuna, i relativi importi e limiti temporali.
Lavoratori soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la circolare stabilisce che le prestazioni economiche previdenziali di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi, quando riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell’anno 1997, vanno liquidate sulla base di L. 36.180 giornaliere.
L’applicazione del parametro riguarda gli eventi insorti a partire dall’1 febbraio 1997, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1997. Le sedi sono inoltre incaricate di comunicare il contenuto della disposizione alle società e agli enti cooperativi interessati e di procedere alle necessarie integrazioni qualora prestazioni della stessa natura siano state già liquidate con precedenti misure.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la circolare conferma che, in forza dell’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel settore agricolo, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Tale disciplina è indicata come ancora vigente.
Ne consegue che, anche per il 1997, le retribuzioni convenzionali da assumere per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza, restano quelle riportate nell’allegato 1 della circolare n. 195 del 7 luglio 1995.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi i lavoratori extracomunitari, la circolare indica le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la determinazione delle prestazioni economiche di maternità.
Gli importi sono i seguenti:
- L. 9.520 per retribuzioni orarie effettive fino a L. 10.720;
- L. 10.720 per retribuzioni orarie effettive da L. 10.721 fino a L. 13.100;
- L. 13.100 per retribuzioni orarie effettive oltre L. 13.100;
- L. 6.920 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
La circolare precisa che tali retribuzioni convenzionali non hanno rilevanza ai fini dell’indennità giornaliera antitubercolare, la quale è corrisposta in misura fissa.
Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome del commercio e dell’artigianato
Per la maternità delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, il documento precisa che, se il parto avviene nell’anno 1997, l’importo di riferimento è pari a L. 55.780, anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 1996.
Per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione degli esercenti attività commerciali o artigianali, quando il periodo indennizzabile inizia nel 1997, la circolare prevede i seguenti importi:
- L. 58.010 per le lavoratrici autonome artigiane;
- L. 50.830 per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali.
Tali valori corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera richiamati dalla circolare stessa per le rispettive qualifiche e annualità di riferimento.
Precisazioni finali
In nota viene specificato che, per l’indennità dell’assicurazione tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza. È inoltre richiamato che, nella situazione considerata per i lavoratori soci di cooperative, trova applicazione il meccanismo della legge n. 537/1981, poiché il "minimo dei minimi" determinato secondo la legge n. 863/1984 risulta inferiore (L. 34.303).
Punti principali
Lavoratori soci di cooperative
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, la base di calcolo per le prestazioni di malattia, maternità e tbc relative a eventi indennizzabili nell’anno 1997 è fissata in L. 36.180 giornaliere. Il criterio si applica agli eventi insorti dall’1 febbraio 1997, salvo che il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1997. Le sedi devono informare le cooperative interessate e disporre le eventuali integrazioni per prestazioni già liquidate con importi diversi.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per il settore agricolo resta vigente, anche per il 1997, la regola della legge n. 549/1995 che mantiene fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Di conseguenza, per malattia, maternità e tbc (limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza) continuano ad applicarsi le retribuzioni convenzionali contenute nell’allegato 1 della circolare n. 195 del 7 luglio 1995.
Lavoratori domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi gli extracomunitari, ai fini della sola prestazione di maternità valgono dal 1° gennaio 1997 specifiche retribuzioni convenzionali differenziate per fasce di retribuzione oraria effettiva e per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali. Tali importi non rilevano per l’indennità giornaliera antitubercolare, che resta fissa.
Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome
Per la maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre con parto avvenuto nel 1997, anche se il periodo ante partum è iniziato nel 1996, e delle lavoratrici autonome del commercio e dell’artigianato con periodo indennizzabile iniziato nel 1997, si assumono importi giornalieri specifici: L. 55.780 per coltivatrici dirette/colone/mezzadre, L. 58.010 per artigiane e L. 50.830 per le esercenti attività commerciali.
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