Circolare numero 70 del 21-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 1997, delle retribuzioni minime mensili utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti alla gestione del Fondo Volo, in applicazione dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480. I nuovi importi, distinti per qualifica, sono riportati in tabella e tengono conto delle variazioni ISTAT del costo della vita. Le S.A.P. devono informare le aziende del settore della navigazione aerea affinché i minimali siano considerati già nel trimestre in corso, per il quale il pagamento scade il 20 aprile 1997.
Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il contributo al Fondo Volo dal 1° gennaio 1997
Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il Fondo Volo
La circolare dispone l’aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 1997, delle retribuzioni minime mensili da assumere come base per il calcolo dei contributi dovuti alla gestione del Fondo Volo, ai sensi dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480. L’intervento recepisce le variazioni dell’indice del costo della vita calcolate dall’ISTAT e richiama la precedente circolare n. 122 del 12 giugno 1996.
Ambito di applicazione
L’adeguamento riguarda il settore della navigazione aerea e, in particolare, il calcolo dei contributi dovuti al "Fondo Volo". La circolare specifica che i nuovi minimali devono essere utilizzati già dal trimestre in corso al momento della comunicazione.
Soggetti incaricati della comunicazione
Le S.A.P. in indirizzo sono tenute a inviare alle aziende interessate un’apposita comunicazione, così da consentire l’applicazione dei nuovi importi nella determinazione dei contributi previdenziali dovuti.
Termini di applicazione e scadenza di pagamento
La circolare evidenzia che i nuovi minimali si applicano dal 1° gennaio 1997. Per il trimestre in corso, il termine di pagamento dei contributi scade il 20 aprile 1997.
Minimali retributivi mensili per qualifica
La tabella allegata stabilisce i seguenti importi mensili:
- Pilota, codice E: 6.285.539
- Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo, codice F: 2.863.473
- Tecnico di volo, codice H: 3.560.146
- Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi dodici mesi di iscrizione al Fondo, codice L: 2.136.219
- Assistente di volo, codice N: 2.373.733
- Pilota collaudatore, codice G: 4.591.545
- Tecnico di volo per i collaudi, codice M: 2.432.051
Finalità dell’adeguamento
L’aggiornamento serve a determinare correttamente le basi imponibili contributive per il Fondo Volo, allineandole alla dinamica del costo della vita secondo il meccanismo previsto dalla normativa richiamata.
Punti principali
Aggiornamento dei minimali retributivi
Dal 1° gennaio 1997 le retribuzioni minime mensili base per il calcolo del contributo dovuto al Fondo Volo sono sostituite dagli importi indicati nella tabella allegata alla circolare. L’adeguamento deriva dalle variazioni dell’indice del costo della vita rilevate dall’ISTAT, come previsto dall’art. 4, comma 4, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.
Soggetti interessati e comunicazioni alle aziende
Le S.A.P. indicate nella circolare devono trasmettere apposita comunicazione alle aziende del settore della navigazione aerea, affinché applichino i nuovi minimali retributivi nel calcolo dei contributi dovuti al "Fondo Volo".
Decorrenza e applicazione ai contributi del trimestre in corso
I nuovi importi devono essere considerati già dal trimestre in corso alla data della circolare. Per tale trimestre il termine di pagamento dei contributi è fissato, come noto, al 20 aprile 1997.
Importi mensili per qualifica
La tabella allegata riporta i minimali retributivi mensili in vigore dal 1° gennaio 1997 per le diverse qualifiche: Pilota (codice E) 6.285.539; Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo (codice F) 2.863.473; Tecnico di volo (codice H) 3.560.146; Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi dodici mesi di iscrizione al Fondo (codice L) 2.136.219; Assistente di volo (codice N) 2.373.733; Pilota collaudatore (codice G) 4.591.545; Tecnico di volo per i collaudi (codice M) 2.432.051.
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