Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 65 del 18-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la riforma del regime sanzionatorio per omesso o ritardato pagamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali, introdotta dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con effetti dal 1 gennaio 1997, e ne descrive anche la disciplina transitoria del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, vigente dal 24 ottobre al 23 dicembre 1996. Vengono distinti omissione ed evasione contributiva, indicate le somme aggiuntive ordinarie e le sanzioni "una tantum", nonché i regimi speciali per procedure concorsuali, enti non economici e casi di obiettive incertezze interpretative. La circolare tratta inoltre l’esonero per Stato ed enti locali, l’estinzione delle sanzioni amministrative a fronte del pagamento integrale, l’azione revocatoria e la nuova misura del saggio degli interessi legali, ridotto al 5% annuo dal 1 gennaio 1997.

Nuovo sistema sanzionatorio contributivo e variazione degli interessi legali ex L. 662/1996

Nuovo sistema sanzionatorio contributivo e interessi legali

La circolare illustra la riforma organica del regime sanzionatorio in materia di omissioni e evasioni contributive introdotta dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e chiarisce la disciplina transitoria del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538. Viene inoltre trattata la nuova misura degli interessi legali e il coordinamento con le fattispecie in cui non trovano applicazione somme accessorie.

Quadro normativo e decorrenza

La disciplina previgente era contenuta nell’art. 4, commi 1-5, della L. 48/1988, nell’art. 3, commi 1-4, del D.L. 103/1991 e nell’art. 53 del R.D.L. 1827/1935. La L. 662/1996, con i commi 217-225 dell’art. 1, abroga espressamente tali disposizioni e ogni altra norma incompatibile, introducendo un nuovo sistema sanzionatorio con decorrenza 1 gennaio 1997. Il D.L. 538/1996, entrato in vigore il 24 ottobre 1996 e decaduto per mancata conversione, resta rilevante per il periodo 24 ottobre-23 dicembre 1996, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 233, della stessa L. 662/1996.

Fattispecie sanzionate: omissione ed evasione

La circolare distingue due ipotesi principali:

  • omissione contributiva, quando il mancato o ritardato pagamento riguarda contributi o premi il cui ammontare è desumibile dalle denunce o registrazioni obbligatorie;
  • evasione contributiva, quando l’inadempienza si collega a denunce o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero.

La gravità dell’evasione comporta un trattamento più severo, in continuità con la logica deterrente già presente nel sistema precedente. Il nuovo regime, tuttavia, si presenta come una rimodulazione complessiva e più organica delle somme accessorie e delle sanzioni fisse.

Omissione contributiva: somme aggiuntive

Per le omissioni rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie è dovuta una somma aggiuntiva annua pari al tasso dell’interesse di differimento e dilazione ex art. 13 D.L. 402/1981, aumentato di tre punti. La circolare indica, al momento, una misura del 18,75% annuo. La somma aggiuntiva non può comunque superare il 100% dei contributi non versati entro la scadenza di legge.

È espressamente evidenziato che, raggiunto tale limite massimo, non si applicano ulteriori interessi legali sul residuo, a differenza di quanto accadeva nel previgente sistema della L. 48/1988.

Evasione contributiva e sanzione "una tantum"

Per l’evasione contributiva, oltre alla somma aggiuntiva annua, è dovuta una sanzione fissa, graduata in relazione all’entità dell’evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50% a un massimo del 100% dei contributi dovuti. La quantificazione concreta è rimessa a criteri ministeriali.

La norma introduce però una disciplina premiale per la denuncia spontanea: se la situazione debitoria viene denunciata prima di contestazioni o richieste degli enti impositori e comunque entro 6 mesi dal termine di pagamento, la sanzione fissa è ridotta al 30%, purché il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia.

La circolare precisa inoltre cosa debba intendersi per spontaneità, richiamando la necessità che non vi siano formali contestazioni e che la regolarizzazione avvenga entro il termine di 6 mesi, con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia.

Regime transitorio del D.L. 538/1996

Per i fatti verificatisi nel periodo di efficacia del D.L. 538/1996, la sanzione "una tantum" per evasione era compresa tra il 30% e il 50% dei contributi dovuti. In caso di denuncia spontanea effettuata prima di contestazioni o richieste e comunque entro 12 mesi dalla scadenza, la sanzione non era dovuta, purché il pagamento fosse eseguito entro 30 giorni dalla denuncia.

Se il termine di 30 giorni non veniva rispettato, si rendeva dovuta anche la sanzione fissa graduata. Per le restanti parti, la circolare rinvia alle medesime logiche applicative poi consolidate dalla L. 662/1996.

Regimi speciali: procedure concorsuali, enti non economici e casi di incertezza

La L. 662/1996 prevede ipotesi di riduzione o modulazione speciale delle somme accessorie.

Per le procedure concorsuali, la somma aggiuntiva può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, ma solo a condizione che siano integralmente pagati contributi e spese. La circolare riporta criteri differenziati, approvati dal CdA INPS, in funzione della procedura concorsuale e del tipo di inadempienza.

Per gli enti non economici, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, la riduzione opera solo quando il ritardo nel pagamento derivi dalla tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione. La riduzione è collegata al requisito della prevalenza dei finanziamenti pubblici e la regolarizzazione deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo all’erogazione; in difetto, si applicano le somme accessorie ordinarie.

Nei casi di oggettive incertezze dovute a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, la somma aggiuntiva è ridotta alla misura degli interessi di differimento e dilazione, fermo restando il limite massimo del contributo non versato e l’integrale pagamento entro il termine fissato dall’Istituto.

Ulteriori riduzioni eccezionali e crisi aziendali

L’art. 1, comma 224, consente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, sentiti gli enti impositori, la riduzione fino alla misura degli interessi legali delle somme aggiuntive e della maggiorazione in alcune ipotesi eccezionali:

  • casi di incertezze interpretative particolarmente rilevanti;
  • mancato o ritardato pagamento causato da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria;
  • aziende in crisi soggette a specifici provvedimenti normativi o a processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione con rilevanza sociale ed economica.

Il decreto può anche estinguere obbligazioni per sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi o premi. La domanda deve essere motivata e documentata, indirizzata sia al Ministero sia all’ente impositore; in assenza di decreto entro sei mesi, l’ente deve applicare la disciplina ordinaria dell’art. 1, comma 217.

Stato, enti locali, interessi legali e altri effetti

L’art. 1, comma 219, conferma l’esonero dal pagamento delle somme aggiuntive per le Amministrazioni statali e lo estende agli enti locali, intesi come Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e consorzi tra tali enti. L’esonero comprende anche la maggiorazione della sanzione "una tantum" e gli interessi legali.

La circolare chiarisce inoltre che, abrogato l’art. 53 del R.D.L. 1827/1935, nei casi in cui non si applichino le somme accessorie va applicata la disciplina civilistica degli interessi legali.

Estinzione delle sanzioni amministrative e azione revocatoria

Il comma 222 prevede che, con il pagamento di contributi, interessi, somme aggiuntive e sanzioni dovuti ai sensi dei commi 217 e seguenti, si estinguono le obbligazioni per sanzioni amministrative ex art. 35 L. 689/1981. L’estinzione opera per ogni tipo di sanzione amministrativa prevista da tale articolo, ma solo in caso di integrale pagamento.

La circolare sottolinea che resta comunque necessaria la contestazione dell’illecito amministrativo nei termini e con le modalità della L. 689/1981. È inoltre stabilito che i pagamenti di contributi sociali obbligatori e accessori in favore degli enti gestori non sono soggetti ad azione revocatoria ex art. 67 del R.D. 267/1942.

Interessi legali dal 1 gennaio 1997

L’art. 2, comma 185, della L. 662/1996 sostituisce l’art. 1284 c.c. e fissa il tasso di interesse legale al 5% annuo, con decorrenza dal 1 gennaio 1997. Per le regolarizzazioni pendenti a tale data, gli interessi si calcolano al 10% fino al 31 dicembre 1996 e al 5% dal 1 gennaio 1997, sia nelle ipotesi in cui l’Istituto sia creditore sia in quelle in cui sia debitore.

La circolare precisa infine che il tasso potrà essere aggiornato con decreto del Ministero del Tesoro e Bilancio, da pubblicarsi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza

La materia era in precedenza regolata dall’art. 4, commi 1-5, della L. 48/1988, dall’art. 3, commi 1-4, del D.L. 103/1991 e dall’art. 53 del R.D.L. 1827/1935. La circolare evidenzia che il nuovo sistema è introdotto dall’art. 1, commi 217-225, della L. 662/1996, entrata in vigore il 1 gennaio 1997, e che il D.L. 538/1996 ha avuto efficacia dal 24 ottobre al 23 dicembre 1996. Entrambi i provvedimenti abrogano la previgente disciplina incompatibile.

Omissione contributiva: somma aggiuntiva ordinaria

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui importo risulta da denunce o registrazioni obbligatorie, è dovuta una somma aggiuntiva annua pari al tasso degli interessi di differimento e dilazione ex art. 13 D.L. 402/1981, maggiorato di 3 punti. La misura indicata in circolare è pari al 18,75% annuo. La somma aggiuntiva non può superare il 100% del contributo non versato e, una volta raggiunto tale tetto, non si applicano ulteriori interessi legali come nel previgente sistema.

Evasione contributiva: sanzione "una tantum"

L’evasione si verifica quando l’inadempienza è collegata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Oltre alla somma aggiuntiva annua, è dovuta una sanzione fissa graduata dal Ministero del Lavoro e del Tesoro, da un minimo del 50% a un massimo del 100% dei contributi dovuti nella disciplina della L. 662/1996. Se la denuncia della situazione debitoria è spontanea, prima di contestazioni o richieste e comunque entro 6 mesi dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 30%, purché il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia.

Regole transitorie del D.L. 538/1996

Per il periodo di vigenza del D.L. 538/1996, la sanzione fissa per evasione era compresa tra il 30% e il 50% dei contributi dovuti. In caso di denuncia spontanea entro 12 mesi dalla scadenza, prima di contestazioni o richieste, la sanzione non era dovuta se il pagamento avveniva entro 30 giorni dalla denuncia; in caso contrario, si applicava la sanzione graduata. Per le parti non difformi, restavano applicabili i chiarimenti forniti per la L. 662/1996.

Regimi speciali: procedure concorsuali e enti non economici

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, la somma aggiuntiva può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati contributi e spese. La riduzione varia in base al tipo di procedura e di inadempienza, secondo i criteri del CdA INPS. Per enti non economici, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, la riduzione opera solo per ritardato pagamento connesso alla tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione, con regole sulla prevalenza dei finanziamenti pubblici e con regolarizzazione entro il 20° giorno successivo all’erogazione.

Casi di incertezza interpretativa e ulteriori riduzioni

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti, la somma aggiuntiva è ridotta alla misura degli interessi di differimento e dilazione, con limite massimo pari al contributo non versato, purché siano pagati integralmente contributi e somme aggiuntive entro il termine fissato. L’art. 1, comma 224, consente inoltre, con decreto interministeriale, riduzioni fino agli interessi legali in ipotesi di particolare rilevanza interpretativa, fatto doloso del terzo e crisi aziendali, ristrutturazioni o riconversioni con rilevanza sociale ed economica.

Stato, enti locali e interessi legali

L’art. 1, comma 219, estende l’esonero dalle somme aggiuntive alle Amministrazioni statali e agli enti locali, compresi Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e consorzi tra tali enti. L’esonero riguarda anche la maggiorazione della sanzione "una tantum" e gli interessi legali. La circolare precisa inoltre che, abrogato l’art. 53 R.D.L. 1827/1935, nei casi in cui non operino le somme accessorie si applicano gli interessi legali secondo l’art. 1282 c.c.

Estinzione delle sanzioni amministrative e azione revocatoria

Il comma 222 dispone che, con il pagamento integrale di contributi, interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi 217 e seguenti, si estinguono le obbligazioni per sanzioni amministrative ex art. 35 L. 689/1981. La contestazione dell’illecito amministrativo deve comunque avvenire nei termini della legge 689/1981. Inoltre, i pagamenti di contributi sociali obbligatori e accessori verso gli enti previdenziali non sono soggetti ad azione revocatoria ex art. 67 R.D. 267/1942.

Interessi legali dal 1 gennaio 1997

L’art. 2, comma 185, della L. 662/1996 sostituisce l’art. 1284 c.c. fissando il tasso di interesse legale al 5% annuo dal 1 gennaio 1997. Per le regolarizzazioni pendenti a tale data, gli interessi si calcolano al 10% fino al 31 dicembre 1996 e al 5% dal 1 gennaio 1997, sia quando l’INPS è creditore sia quando è debitore. Il tasso potrà essere modificato con decreto del Ministero del Tesoro e Bilancio, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.