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Circolare

Circolare numero 68 del 21-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come devono essere valutati, ai fini dell'accredito e della copertura assicurativa, i versamenti contributivi effettuati nell'ambito del concordato fiscale per adesione, esteso anche alle omissioni contributive. Viene distinto il caso dei contributi sul reddito minimale, che restano integralmente dovuti e devono essere integrati se quanto versato è inferiore al minimale, e quello dei contributi sui redditi eccedenti il minimale, che vengono valorizzati per l'importo effettivamente pagato. Sono inoltre indicate le modalità di trattamento del residuo 40% del maggior reddito concordato, per il quale non deve essere avviato il recupero contributivo, salvo facoltà dell'interessato di versare anche tale quota con le regole ordinarie e, se del caso, con le agevolazioni del condono in scadenza al 1 aprile 1997.

Valutazione ai fini della copertura assicurativa dei versamenti effettuati nell'ambito del concordato fiscale per adesione sulle omissioni contributive

Copertura assicurativa dei versamenti contributivi nel concordato fiscale per adesione

La circolare fornisce istruzioni sulla valutazione contributiva, ai fini della copertura assicurativa e dell'accredito pensionistico, dei versamenti effettuati nell'ambito del concordato fiscale per adesione. Il chiarimento riguarda in particolare le omissioni contributive e distingue tra contribuzione sul minimale e contribuzione sui redditi eccedenti il minimale, precisando inoltre il trattamento del residuo 40% del maggior reddito concordato.

Estensione dei benefici del concordato alle omissioni contributive

Viene richiamata la circolare n. 217 del 13 novembre 1996, con la quale era stato precisato che, su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i benefici del concordato fiscale per adesione sono stati estesi anche alle omissioni contributive relative alla differenza tra il reddito sul quale sono stati versati i contributi e quello dichiarato ai fini IRPEF. Le sedi avevano chiesto chiarimenti sul modo di valutare tali versamenti ai fini della copertura assicurativa.

Contributi dovuti sul reddito minimale

Per quanto riguarda il reddito minimale, la circolare afferma che i contributi sul minimale sono comunque dovuti. Ne consegue che l'interessato deve integrare la contribuzione se quanto già versato in sede di concordato risulta inferiore al minimale.

L'integrazione deve avvenire secondo le regole ordinarie:

  • non è possibile fruire delle agevolazioni previste per i soggetti che aderiscono al concordato fiscale;
  • se non si usufruisce del condono in atto, con scadenza al 1 aprile 1997, i contributi devono essere corrisposti per l'intera parte residua, senza riduzioni e con applicazione delle somme aggiuntive previste dalle norme vigenti;
  • in assenza del pagamento del differenziale, la copertura contributiva deve essere ridotta in misura proporzionale.

Contributi sui redditi eccedenti il minimale

Per i redditi superiori al minimale, i versamenti effettuati devono essere considerati per l'importo effettivamente pagato. Una volta assolto il minimale, la copertura della posizione assicurativa individuale deve essere riconosciuta per l'intero anno, ma l'importo del reddito mensile da assumere ai fini pensionistici deve essere ridotto proporzionalmente rispetto alla contribuzione effettivamente versata.

La circolare precisa inoltre che l'interessato può pagare la somma residua riferita al reddito conseguito nel periodo considerato, reddito formato da:

  • reddito dichiarato ai fini IRPEF;
  • più il 60% del maggior reddito accettato in sede di concordato fiscale.

Poiché i benefici del concordato consistono nell'addebito del 60% del maggior reddito, senza sanzioni né interessi, e tale disciplina è stata estesa alle omissioni contributive, non deve essere intrapresa l'azione di recupero della differenza contributiva riferita al residuo 40%.

Versamenti integrativi e condono

Al fine di consentire un accredito contributivo corrispondente all'intero reddito, è possibile consentire a chi ne faccia richiesta il versamento dei contributi sul reddito differenziale, precedentemente non assoggettato a contribuzione, con l'aggiunta delle somme aggiuntive previste dalle norme comuni.

Per tali versamenti, gli interessati possono avvalersi delle norme sul condono in scadenza all'1 aprile 1997. Per i pagamenti da effettuare al di fuori del condono, la circolare rinvia a successive istruzioni.

Informazione agli interessati

La circolare dispone infine che il contenuto sia portato a conoscenza degli interessati tramite i consueti canali di informazione.

Punti principali

Estensione del concordato fiscale alle omissioni contributive

È richiamato quanto già precisato con circolare n. 217 del 13 novembre 1996: su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i benefici del concordato fiscale per adesione sono stati estesi anche alle omissioni contributive riferite alla parte di reddito compresa tra la base imponibile sulla quale sono stati versati i contributi e quella dichiarata ai fini IRPEF.

Contributi sul reddito minimale

Poiché i contributi sul minimale restano comunque dovuti, l'interessato deve integrare la contribuzione qualora quanto versato in sede di concordato sia inferiore al minimale. L'integrazione segue le norme ordinarie e non consente di fruire delle agevolazioni previste per chi aderisce al concordato fiscale. In mancanza del pagamento del differenziale, la copertura contributiva deve essere ridotta proporzionalmente.

Contributi sui redditi eccedenti il minimale

I versamenti riferiti alla parte di reddito eccedente il minimale devono essere valutati per l'importo effettivamente pagato. Una volta assolto il minimale, la copertura della posizione assicurativa individuale opera per l'intero anno, ma l'importo del reddito mensile da considerare ai fini pensionistici deve essere ridotto in proporzione.

Residuo 40% del maggior reddito e recupero contributivo

L'interessato è ammesso a versare la somma residua dovuta in relazione al reddito conseguito nel periodo considerato, determinato dal reddito dichiarato ai fini IRPEF più il 60% del maggior reddito accettato in sede di concordato fiscale. Poiché i benefici del concordato prevedono l'addebito del 60% senza sanzioni né interessi, non deve essere avviata l'azione di recupero della differenza contributiva relativa al residuo 40%.

Versamenti integrativi e condono in scadenza

Per consentire un accredito contributivo commisurato all'intero reddito, può essere consentito a chi ne faccia richiesta di versare anche i contributi sul reddito differenziale non precedentemente assoggettato a contribuzione, maggiorati delle somme aggiuntive previste dalle norme comuni. Per tali versamenti è possibile avvalersi delle norme sul condono con scadenza all'1 aprile 1997. Per i pagamenti da effettuare al di fuori del condono, la circolare rinvia a successive istruzioni.

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