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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41156/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per più rapine aggravate e per ricettazione, articolando sei motivi: (1) nullità del decreto di giudizio immediato "custodiale" relativo a un capo per difetto dello stato di custodia; (2) mancata acquisizione/visione delle immagini di videosorveglianza richieste in rinnovazione dibattimentale; (3) travisamento della prova e omissione di confronto con censure specifiche (riconoscimenti fotografici e indizi probatori); (4) travisamento e contraddittorietà della valutazione probatoria, con riferimento a foto e riconoscimenti; (5) violazione e difetto di motivazione circa la sussistenza delle minacce e dell'aggravante contestata per un capo; (6) vizi nella valutazione delle attenuanti generiche, errata qualificazione della violazione più grave e vizi nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) motivo 1: infondato - il decreto di giudizio immediato riguardava comunque il capo contestato e la richiesta del rito abbreviato del ricorrente ha operato la sanatoria delle nullità a regime intermedio (art. 183 c.p.p.), rendendo inammissibile la deduzione del vizio nella sede successiva; (ii) motivo 2: infondato - la richiesta era condizionata all'acquisizione di specifiche risultanze fotografiche che si sono poi rivelate non acquisibili per sovrascrittura; nel rito abbreviato d'appello l'integrazione istruttoria è rimessa al giudice solo se assolutamente necessaria (art. 603 c.p.p.), discrezionalità correttamente esercitata e motivata; (iii) motivi 3 e 4: non consentiti in questa sede, in quanto le doglianze sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio che attiene al merito e non evidenziano vizi di motivazione tali da integrare i limiti di sindacabilità in Cassazione; (iv) motivo 5: manifestamente infondato - la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza della minaccia e dell'aggravante del travisamento; (v) motivo 6: non consentito o infondato nelle parti consentite - la valutazione sulle attenuanti generiche, sulla scelta del reato più grave e sulla determinazione della pena è ritenuta questione di merito adeguatamente motivata e non sindacabile. Conseguenza: conferma della condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione e multa, come disposto in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 453 c.p.p.

    Discute il giudizio immediato "custodiale": la Corte rileva che il decreto era riferito anche al capo contestato; il vizio per mancato stato di custodia è nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria se l'imputato accetta gli effetti dell'atto chiedendo rito abbreviato.

  • art. 458 c.p.p.

    Norma che disciplina la richiesta del rito abbreviato; il ricorrente ha esercitato tale facoltà e con essa ha avallato gli effetti del decreto di giudizio immediato.

  • art. 183 c.p.p.

    La Corte applica le lettere a) e b) del comma 1: l'accettazione degli effetti dell'atto e l'avvalimento delle facoltà preordinate all'atto operano sanatoria delle nullità a regime intermedio.

  • art. 182 c.p.p.

    Richiamata come disciplina sulle condizioni e limiti di deducibilità delle nullità a regime intermedio; il vizio in esame rientra in tale categoria.

  • art. 179 c.p.p.

    Distinzione tra nullità assolute e nullità a regime intermedio; la sentenza conferma che qui non è stata riconosciuta nullità assoluta.

  • art. 603 c.p.p.

    Nel rito abbreviato d'appello le parti possono sollecitare l'integrazione istruttoria, ma il giudice la dispone solo se ne riconosce l'assoluta necessità; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se correttamente motivata.

  • art. 606 c.p.p.

    Criteri di impugnazione in Cassazione; i motivi proposti sono stati in gran parte valutati come deduzioni di merito non rientranti nei limiti di sindacabilità o come non fondati.

  • art. 546 c.p.p.

    Regola i motivi di impugnazione in appello relativi al travisamento o omissione della prova; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente non dimostrassero vizi rientranti in questa fattispecie tali da essere riesaminati in Cassazione.

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina e aggravanti; la Corte ha confermato la qualificazione e la determinazione della pena, rilevando che la rapina ritenuta più grave giustificava la scelta operata.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte d'appello ha motivato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando elementi ritenuti prevalenti (pluralità, gravità, ripetizione dei reati).

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulla forma di esercizio dell'azione penale (citazione diretta) e sugli effetti della scelta del giudizio immediato rispetto alle formalità dell'indagine; utile a distinguere i casi di nullità.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma richiamata nel contesto delle doglianze sulla determinazione della pena; la Corte valuta le circostanze recidive e gli elementi per escludere le attenuanti generiche.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione al cumulo/continuazione e alla determinazione della pena complessiva; la Corte ha ritenuto congrua la liquidazione degli aumenti per continuazione.

Massime di principio

  • La richiesta del rito abbreviato dopo un decreto di giudizio immediato "custodiale" opera sanatoria delle nullità a regime intermedio connesse al mancato stato di custodia (art. 183 c.p.p.): chi sceglie il rito abbreviato non può poi dedurre il vizio formale del decreto invocando la nullità.
  • Nel rito abbreviato d'appello le parti possono sollecitare l'integrazione istruttoria, ma l'onere di disporla spetta al giudice solo se l'assoluta necessità è motivata; tale valutazione è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Le questioni inerenti alla valutazione della prova (riconoscimenti fotografici, comparazione di indizi, peso combinato degli elementi) sono, di regola, questioni di merito e non ammissibili in Cassazione se non emergono vizi di motivazione manifesti o illogicità rilevanti.
  • La mancata considerazione di tutte le circostanze favorevoli non obbliga il giudice a prenderle singolarmente in esame, purché la decisione richiami gli elementi ritenuti decisivi ai fini della concessione o meno delle attenuanti (art. 133 c.p.).
  • L'aggravante del travisamento può essere applicata anche se l'intento di non farsi riconoscere non è pienamente riuscito, quando il volto fosse comunque coperto da elementi idonei a ostacolare il riconoscimento.
  • Le censure generiche circa la scelta del reato più grave o la quantificazione della pena richiedono in Cassazione specificità e argomentazione puntuale; altrimenti sono ritenute inammissibili o manifestamente infondate.

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