Sentenza del 13/02/2017 n. 1282 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO PENALE- Contraddittorio tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento perché gli atti del procedimento penale, utilizzati come elementi fondanti dell’accertamento fiscale, non erano stati materialmente allegati all’atto impositivo. La questione riguardava quindi se l’Amministrazione fosse obbligata ad allegare tali documenti oppure se fosse sufficiente che il contribuente ne avesse già avuto piena conoscenza, avendoli esaminati nel procedimento penale in contraddittorio e avendoli visti ampiamente richiamati nell’accertamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che gli elementi posti a fondamento dell’accertamento tributario fossero gli stessi già acquisiti e conosciuti dal contribuente nel procedimento penale, nel quale erano stati offerti in pieno contraddittorio. In tale situazione, la mancata allegazione materiale degli atti penali all’avviso di accertamento non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa, poiché il contribuente disponeva già di una conoscenza effettiva degli elementi utilizzati dall’Amministrazione.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio e diritto di difesa in materia tributaria
Il diritto di difesa è rispettato quando il contribuente ha avuto una conoscenza effettiva e adeguata degli elementi posti a base della pretesa fiscale e ha potuto contestarli. Non è sempre necessaria l’allegazione materiale di documenti già conosciuti dal contribuente.
Obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell’accertamento tributario
L’obbligo di allegare gli atti richiamati può ritenersi assolto o non necessario quando tali atti siano già nella disponibilità o nella piena conoscenza del contribuente, purché l’accertamento esponga in modo comprensibile gli elementi essenziali della pretesa.
Utilizzabilità in sede tributaria degli elementi acquisiti in un procedimento penale
Gli elementi emersi nel procedimento penale possono essere utilizzati nell’accertamento tributario, anche se il procedimento penale e quello tributario restano autonomi, soprattutto quando il contribuente abbia già avuto modo di conoscerli e discuterli in contraddittorio.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell’accertamento non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto: occorre verificare se il contribuente ne avesse già avuto conoscenza effettiva.
- Quando gli stessi elementi sono stati esaminati in un procedimento penale con pieno contraddittorio e sono chiaramente richiamati nell’accertamento, l’Amministrazione può non dover allegare nuovamente tutti gli atti penali.
- La conoscenza deve essere concreta e verificabile: non basta un richiamo generico a un procedimento penale, ma l’accertamento deve consentire di comprendere quali elementi siano utilizzati e come incidano sulla pretesa fiscale.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe dimostrare non soltanto l’assenza materiale degli allegati, ma anche di non aver potuto conoscere o contestare efficacemente gli elementi posti a fondamento dell’accertamento.
- Il giudizio tributario conserva autonomia rispetto a quello penale; tuttavia, gli elementi acquisiti nel processo penale possono assumere rilievo fiscale se valutati criticamente e resi conoscibili al contribuente.
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