Sentenza n. 11856/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 354/2025, depositata e resa pubblica il 25.09.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 1305/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 354/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 354/2025, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la fissazione di un termine, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell’inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché non risultava eseguito l’obbligo di dare attuazione alla sentenza civile né corrisposte le somme riconosciute alla ricorrente, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di contestazioni o giustificazioni da parte dell’Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell’eventuale adempimento. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo che essa potrà essere valutata in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e la realizzazione concreta dell’utilità riconosciuta dalla pronuncia definitiva.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e le penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti per applicarla.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento del controllo giudiziale sulla corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a conformarsi puntualmente al giudicato e a realizzare il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia, senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; residua, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
- L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una pronuncia definitiva, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie pubbliche, integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca giustificazioni dell’omissione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza: il giudice può negarla allo stato e riservarne la valutazione a una fase successiva, qualora persista l’inadempimento oltre il termine stabilito.
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