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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11138/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 22/2022 che aveva confermato la dichiarazione di adottabilità dei minori F.J. e F.H. (accertando lo stato di abbandono) ma aveva altresì disposto la non recisione dei rapporti con la famiglia d'origine (madre L.C. e nonna L.K.). Il ricorso ha articolato tre motivi: (i) violazione e falsa applicazione della legge n. 184/1983 per aver dichiarato l'adottabilità pur consentendo il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine; (ii) nullità per difetto o apparenza della motivazione in ordine alla necessità di mantenere tali rapporti, ritenuti dal ricorrente disfunzionali per lo sviluppo dei minori; (iii) omesso esame di fatto decisivo relativo al comportamento ritenuto scorretto e inaffidabile della nonna (presenza non prevista nei locali dell'audizione), che avrebbe dovuto influire sulla valutazione di inidoneità della nonna a funzioni para-parentali.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i primi due motivi (li ha ritenuti infondati) e ha dichiarato inammissibile il terzo. In particolare, la Corte ha ritenuto conforme alla Costituzione e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 183/2023) la valutazione del giudice di merito secondo cui, pur essendo accertato lo stato di abbandono e l'adottabilità, sussisteva un legame affettivo con la madre e la nonna e non sussistevano concrete ragioni ostative o pregiudizievoli al mantenimento dei rapporti; quindi la non recisione dei legami è stata considerata compatibile con l'interesse dei minori. Quanto al terzo motivo, la censura era in realtà un riesame di merito su circostanze fattuali già valutate dal giudice di merito e perciò insindacabile in sede di legittimità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 184/1983 (art. 27, comma terzo)

    art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983

    La norma è stata letta in chiave costituzionalmente orientata: il giudice deve verificare se ricorrano in concreto gravi motivi che rendano pregiudizievole la recisione della relazione socio-affettiva tra minore e famiglia d'origine; se non sussistono tali motivi, il mantenimento dei rapporti è compatibile con l'interesse del minore anche dopo la dichiarazione di adottabilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2023

    in tutti i passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che ha rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria.

    La pronuncia costituzionale autorizza e impone una valutazione concreta e bilanciata del mantenimento/recisione dei legami affettivi: non è automatica la rottura dei rapporti con la famiglia d'origine al momento della dichiarazione di adottabilità; il giudice deve accertare l'effettivo interesse del minore.

  • D.lgs. 196/2003 (art. 52)

    Ai sensi dell'art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.

    Norma sulla protezione dei dati personali/minori che impone l'omissione delle generalità dei minori nelle pubblicazioni.

Massime di principio

  • La dichiarazione di adottabilità non comporta automaticamente la recisione dei rapporti socio-affettivi con la famiglia d'origine: il giudice deve valutare caso per caso se la cessazione dei rapporti danneggia l'interesse del minore.
  • Quando la CTU e altri elementi istruttori evidenziano un legame affettivo positivo e l'assenza di pregiudizio concreto per il minore, è legittimo mantenere contatti periodici con madre o nonni anche dopo la dichiarazione di adottabilità.
  • La motivazione del provvedimento deve documentare la valutazione concreta dell'interesse del minore rispetto al mantenimento o alla recisione dei legami; il richiamo alla giurisprudenza costituzionale è utile per orientare tale bilanciamento.
  • I giudizi di fatto e le valutazioni sulla capacità genitoriale o sulla idoneità di terzi (es. nonni) sono in larga parte insindacabili in sede di legittimità, salvo profili di illegittimità o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le censure che consistono in un mero riesame del merito fattuale (es.: contestare valutazioni di comportamento già esaminate in istruttoria) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione.

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