Cassazione Civile, Sentenza n. 11098/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7005/19 (5.11.2019) che aveva respinto il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha denunciato principalmente vizi motivazionali (violazione e falsa applicazione di norme relative all'obbligo di motivazione: art. 74 DPR n. 115/1992, art. 131 c.p.c., art. 7 L. 27.7.2000 n. 212, art. 111 Cost.), lamentando la mancata esposizione dell'iter logico seguito dalla Commissione, e ha proposto un motivo relativo alle spese (artt. 91 e 702-ter c.p.c.) contestando la compensazione disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi attinenti alla motivazione per violazione dell'onere di specificità ex art. 366 n.6 c.p.c., poiché il ricorso non indicava con sufficiente precisione gli atti e il contenuto del reclamo impugnato. Sul merito del vizio motivazionale, la Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva del sindacato di legittimità sulla motivazione (sezioni unite) rilevando che rilevabile in Cassazione è soltanto l'anomalia motivazionale estrema (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasti insanabili, motivazione incomprensibile). Nel caso concreto non sussisteva tale vizio: il Presidente aveva motivato anche per relationem e aveva affrontato le ragioni del ricorrente, osservando che alcune questioni dovevano essere trattate nel giudizio tributario principale. Il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la giurisprudenza di legittimità; la compensazione delle spese è ritenuta corretta e la mancata costituzione del Ministero non impone automaticamente la condanna alle spese del contumace vittorioso. Non essendo il Ministero costituito in Cassazione non si è provveduto sulle spese; si è dato atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
DPR 30.5.1992 n.115
Usata nella censura sulla motivazione del decreto di non ammissione al patrocinio; la Corte non ha ritenuto l'annullamento necessario perché la motivazione era desumibile dal provvedimento
Codice di procedura civile
art. 131; art. 366 n.6; art. 360 (richiamo alla riformulazione e limiti del sindacato sulla motivazione); art. 360-bis
Art. 366 n.6 invocato per l'onere di specificità del ricorso in Cassazione (mancanza di indicazione degli atti); art.131 richiamato dal ricorrente ma non ritenuto idoneo a sanare la genericità; art.360 interpretato in senso restrittivo: la Corte può censurare in Cassazione solo vizî motivazionali di estrema gravità
D.Lgs. 31.12.1992 n.546
art. 2 (secondo comma indicato nel ricorso)
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme processuali tributarie; la Corte non ha ritenuto che la presunta violazione costituisse motivo idoneo all'accoglimento
Legge 27.7.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fornisse una motivazione sufficiente alla stregua dei parametri di legittimità
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato dal ricorrente per la presunta violazione dell'obbligo di motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'obbligo costituzionale si interpreta nei limiti del sindacato consentito in Cassazione
Codice di procedura civile
Richiamati in relazione alla critica sulla compensazione delle spese; la Corte ha confermato che la mancata costituzione della controparte non comporta automaticamente condanna alle spese del contumace vittorioso
Codice di procedura civile
art. 380-bis (ultimo comma) c.p.c.
Richiamato per l'istanza di rimessione alla pubblica udienza; il Collegio aveva ritenuto necessaria la trattazione pubblica
DPR 30.5.1992 n.115
La sentenza rileva la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato: possono essere censurate solo anomalie motivazionali estreme (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità). Difetti di sufficienza non sono in genere rilevanti per la cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità ex art. 366 c.p.c.: bisogna indicare chiaramente gli atti e le ragioni specifiche contestate. La genericità o il rinvio a parti non sinteticamente richiamate può determinarne l'inammissibilità.
- Nel giudizio sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le questioni di merito relative alla controversia principale (es. verifica delle condizioni economiche e delle ragioni del ricorso tributario) devono essere affrontate nel processo principale e non sostanzialmente surrogate nel reclamo o nel gravame sul patrocinio.
- La mancata costituzione della parte resistente non comporta automaticamente la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso; il giudice di merito può disporre la compensazione delle spese se le circostanze lo giustificano.
- Le censure multiple volte a contestare motivazioni considerate insufficienti rischiano l'inammissibilità se non specificano in che modo il testo impugnato sia affetto da vizi radicali riconducibili ai casi ammissibili per Cassazione.
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