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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11098/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7005/19 (5.11.2019) che aveva respinto il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha denunciato principalmente vizi motivazionali (violazione e falsa applicazione di norme relative all'obbligo di motivazione: art. 74 DPR n. 115/1992, art. 131 c.p.c., art. 7 L. 27.7.2000 n. 212, art. 111 Cost.), lamentando la mancata esposizione dell'iter logico seguito dalla Commissione, e ha proposto un motivo relativo alle spese (artt. 91 e 702-ter c.p.c.) contestando la compensazione disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi attinenti alla motivazione per violazione dell'onere di specificità ex art. 366 n.6 c.p.c., poiché il ricorso non indicava con sufficiente precisione gli atti e il contenuto del reclamo impugnato. Sul merito del vizio motivazionale, la Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva del sindacato di legittimità sulla motivazione (sezioni unite) rilevando che rilevabile in Cassazione è soltanto l'anomalia motivazionale estrema (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasti insanabili, motivazione incomprensibile). Nel caso concreto non sussisteva tale vizio: il Presidente aveva motivato anche per relationem e aveva affrontato le ragioni del ricorrente, osservando che alcune questioni dovevano essere trattate nel giudizio tributario principale. Il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la giurisprudenza di legittimità; la compensazione delle spese è ritenuta corretta e la mancata costituzione del Ministero non impone automaticamente la condanna alle spese del contumace vittorioso. Non essendo il Ministero costituito in Cassazione non si è provveduto sulle spese; si è dato atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • DPR 30.5.1992 n.115

    Usata nella censura sulla motivazione del decreto di non ammissione al patrocinio; la Corte non ha ritenuto l'annullamento necessario perché la motivazione era desumibile dal provvedimento

  • Codice di procedura civile

    art. 131; art. 366 n.6; art. 360 (richiamo alla riformulazione e limiti del sindacato sulla motivazione); art. 360-bis

    Art. 366 n.6 invocato per l'onere di specificità del ricorso in Cassazione (mancanza di indicazione degli atti); art.131 richiamato dal ricorrente ma non ritenuto idoneo a sanare la genericità; art.360 interpretato in senso restrittivo: la Corte può censurare in Cassazione solo vizî motivazionali di estrema gravità

  • D.Lgs. 31.12.1992 n.546

    art. 2 (secondo comma indicato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme processuali tributarie; la Corte non ha ritenuto che la presunta violazione costituisse motivo idoneo all'accoglimento

  • Legge 27.7.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fornisse una motivazione sufficiente alla stregua dei parametri di legittimità

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato dal ricorrente per la presunta violazione dell'obbligo di motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'obbligo costituzionale si interpreta nei limiti del sindacato consentito in Cassazione

  • Codice di procedura civile

    Richiamati in relazione alla critica sulla compensazione delle spese; la Corte ha confermato che la mancata costituzione della controparte non comporta automaticamente condanna alle spese del contumace vittorioso

  • Codice di procedura civile

    art. 380-bis (ultimo comma) c.p.c.

    Richiamato per l'istanza di rimessione alla pubblica udienza; il Collegio aveva ritenuto necessaria la trattazione pubblica

  • DPR 30.5.1992 n.115

    La sentenza rileva la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato: possono essere censurate solo anomalie motivazionali estreme (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità). Difetti di sufficienza non sono in genere rilevanti per la cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità ex art. 366 c.p.c.: bisogna indicare chiaramente gli atti e le ragioni specifiche contestate. La genericità o il rinvio a parti non sinteticamente richiamate può determinarne l'inammissibilità.
  • Nel giudizio sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le questioni di merito relative alla controversia principale (es. verifica delle condizioni economiche e delle ragioni del ricorso tributario) devono essere affrontate nel processo principale e non sostanzialmente surrogate nel reclamo o nel gravame sul patrocinio.
  • La mancata costituzione della parte resistente non comporta automaticamente la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso; il giudice di merito può disporre la compensazione delle spese se le circostanze lo giustificano.
  • Le censure multiple volte a contestare motivazioni considerate insufficienti rischiano l'inammissibilità se non specificano in che modo il testo impugnato sia affetto da vizi radicali riconducibili ai casi ammissibili per Cassazione.

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