Cassazione Civile, Sentenza n. 11141/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
SITAF ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.10845/2022 che aveva accolto il ricorso per cassazione di Pizzarotti e aveva cassato la sentenza di appello che aveva annullato il lodo arbitrale. SITAF deduce che la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere che SITAF avesse implicitamente accettato la competenza del collegio arbitrale (modificando la composizione pattuita da cinque a tre membri) partecipando alla nomina del presidente, mentre in realtà SITAF avrebbe sempre eccepito l'assoluta incompetenza arbitrale e si sarebbe limitata a chiedere che il collegio decidesse preliminarmente la propria incompetenza. SITAF denuncia tre vizi revocatori: errata percezione dei fatti relativi alla rinuncia/accettazione della competenza arbitrale, inesistenza di un accordo sulle modalità di nomina del terzo arbitro e inesistenza del vizio di ultrapetizione imputato alla Corte d'appello.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Il Collegio ritiene che le doglianze di SITAF non riguardino un errore meramente percettivo dei fatti (che è l'unico errore sanabile in revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c.), ma questioni di diritto e di interpretazione degli atti processuali e del comportamento delle parti, quindi non sindacabili con la revocazione. Inoltre la Corte ritiene concreto e documentato il fatto che SITAF abbia partecipato alla scelta del Presidente del collegio e che tale condotta possa essere interpretata come accettazione della composizione 'a tre' e come rinuncia a far valere tempestivamente l'irregolarità di composizione del collegio; la Corte osserva altresì che molte delle censure di SITAF sono error in iudicando non rilevabili in sede revocatoria. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e SITAF è condannata alle spese processuali (liquidate in totale a titolo di compensi €10.000,00 oltre esborsi e accessori).
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Norma richiamata per delimitare l'ipotesi di revocazione: la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori di percezione meramente materiali sui fatti emergenti dagli atti, non per errori di diritto o di interpretazione.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamata nella giurisprudenza per precisare i limiti della revocazione delle sentenze di Cassazione (errore di fatto percepibile negli atti interni).
art. 112 c.p.c.
Richiamato sul vizio di ultrapetizione: la Corte d'appello non doveva pronunciare oltre i limiti della domanda; tuttavia la Corte di cassazione ha fondato la decisione su fatto processuale (comportamento delle parti) e non meramente su un'errata estensione della decisione.
art. 1372 c.c.
Principio dell'autonomia negoziale: la sopravvenuta modifica normativa non altera automaticamente il contenuto pattizio del contratto; le modifiche normative incidono sul rapporto contrattuale solo se le parti manifestano la volontà di adeguarsi.
d.P.R. n. 1063/1962 (Capitolato Generale d'Appalto)
Rilevato che il Capitolato ha valore regolamentare solo rispetto alle amministrazioni statali; per altri enti le norme richiamate nel capitolato assumono rilievo negoziale e restano efficaci nella versione vigente al momento del contratto salvo diversa volontà delle parti.
art. 806 e ss. c.p.c. (arbitrato ordinario)
Rilevata l'applicabilità delle norme sull'arbitrato ordinario successive alle modifiche normative e che la partecipazione delle parti alla nomina del Presidente può costituire manifestazione di consenso alla competenza arbitrale secondo il regime dell'arbitrato ordinario.
art. 829 c.p.c. (testo ante riforma 2006)
Richiamata la distinzione tra vizi di nullità denunciabili in qualunque tempo e nullità 'attenuate' che dipendono dalla disponibilità delle parti e sono quindi rinunciabili se non eccepite tempestivamente nel giudizio arbitrale.
art. 32 l. n. 109/1994 e successive norme regolamentari (D.P.R. n. 554/1999, d.m. n. 398/2000)
Richiamate come norme sopravvenute che hanno modificato il modello dell'arbitrato in materia di lavori pubblici (passaggio da collegio 'a cinque' previsto nel precedente Capitolato a composizione 'a tre' e altre modifiche procedurali); la Corte ha valutato se la condotta delle parti abbia recepito tali modifiche come nuovo accordo.
art. 5, comma 16-sexies del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. L. 14 maggio 2005, n. 80)
Richiamata per collocare la disciplina dell'arbitrato ordinario come applicabile dopo determinati interventi giurisprudenziali e normativi; utilizzata per spiegare che la nomina consensuale del presidente può essere rilevante ai fini della competenza arbitrale.
Massime di principio
- La revocazione per 'errore di fatto' (art. 395 n.4 c.p.c.) è molto stretta: ammette solo svisti percettivi immediatamente riscontrabili negli atti, non controversie di diritto o interpretazioni delle condotte processuali.
- La partecipazione di una parte alla nomina degli arbitri (in particolare la designazione o accettazione del Presidente del collegio) può essere interpretata come manifestazione di consenso alla competenza del collegio e come rinuncia alla contestazione tardiva delle irregolarità di composizione, se la contestazione non è stata tempestivamente sollevata nel giudizio arbitrale.
- Le modifiche sopravvenute della normativa di riferimento richiedono, per incidere sul regime pattizio, una manifestazione di volontà delle parti; le norme nuove non mutano automaticamente il contenuto del compromesso contrattuale salvo espresso o tacito consenso delle parti.
- Le nullità relative alla composizione irregolare del collegio arbitrale possono rilevare solo se tempestivamente dedotte nel corso del procedimento arbitrale; in assenza di tempestiva eccezione tali vizi si considerano in genere rinunciati.
- La Corte d'appello deve astenersi dal pronunciarsi oltre le questioni dedotte (ultrapetizione), ma i profili di comportamento processuale delle parti possono, se provati, giustificare il riconoscimento di una rinuncia o di un accordo implicito.
- Non è percorso fruttuoso utilizzare la procedura di revocazione per trasformare questioni di diritto o di interpretazione della condotta processuale in 'errori di fatto' — tali contestazioni vanno affrontate nei gradi ordinari di impugnazione, non in revocazione.
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