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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8087/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Comune)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui il Comune aveva richiesto all’ente religioso la T.A.R.S.U. per il 2012, indicata nel testo nella misura complessiva di Euro 11.30,00, a titolo di imposta e accessori. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con sentenza del 22 settembre 2014, aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo impugnato un avviso di liquidazione e non l’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, con sentenza del 2 ottobre 2015, aveva accolto l’appello del contribuente perché il regolamento comunale esentava gli edifici adibiti al culto e i locali strettamente connessi; aveva ritenuto che, per la natura claustrale e la funzione dell’intero complesso, tutte le parti del monastero fossero destinate al culto. Il Comune ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 62 e 68 del D.Lgs. n. 507/1993, dell’art. 5, comma 2, lett. h), del regolamento comunale T.A.R.S.U. e dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, contestando l’estensione dell’esenzione all’intero fabbricato. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 64, 70, 71, 72 e 76 del D.Lgs. n. 507/1993, lamentando che non fosse stata considerata l’acquiescenza del contribuente all’accertamento T.A.R.S.U. 2011, che aveva incrementato la superficie tassabile da 440 a 3.870 mq, né l’omessa denuncia di variazione per il 2012. Con il terzo ha denunciato omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulla rilevanza di tali circostanze. L’ente religioso ha chiesto il rigetto del ricorso; il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che l’esenzione regolamentare per edifici o parti di edifici adibiti al culto e locali connessi va coordinata con il limite dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993: l’esclusione dalla T.A.R.S.U. richiede l’oggettiva inidoneità dei locali a produrre rifiuti e non discende dalla sola destinazione religiosa. Nel caso concreto, le superfici effettivamente adibite al culto, quali cappelle e sagrestie, risultavano già scomputate; gli altri locali, destinati alle esigenze quotidiane e alle incombenze ordinarie delle religiose, erano assoggettabili alla tassa. Il contribuente non aveva allegato né dimostrato che tali locali fossero oggettivamente esclusi dalla produzione o dal conferimento di rifiuti. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato il contribuente a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    A ben vedere, tale modo di argomentare non è coerente con il limite generale sancito dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per la tipizzazione regolamentare delle esenzioni, secondo cui “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”, per cui l’unico elemento rilevante al fine di escludere la tassazione è costituito dalla oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti.

    L’esenzione dalla T.A.R.S.U. presuppone che i locali siano oggettivamente inidonei a produrre rifiuti per natura, uso stabile o condizioni di inutilizzabilità; la destinazione religiosa, di per sé, non esclude la tassa.

  • art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993

    Aggiungasi che, nella specie, risultano già scomputate, ai fini della quantificazione del tributo, le superfici del monastero effettivamente adibite ad attività di culto (come le cappelle e le sagrestie), restando assoggettate all’imposizione quelle destinate alle quotidiane esigenze e alle ordinarie incombenze delle religiose ospitate in regime di clausura (alloggi, guardaroba, cucine, refettorio, dispense, lavanderia, stireria, parlatorio, laboratorio, uffici ed altri servizi).

    La classificazione regolamentare delle attività e delle superfici ai fini della T.A.R.S.U. non comporta un’esenzione generalizzata per l’intero complesso religioso: restano tassabili le superfici che, pur appartenendo al monastero, sono utilizzate per esigenze e attività ordinarie e sono idonee a produrre rifiuti.

  • art. 5, commi 1 e 2, lett. h), regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U.

    L’interpretazione, fatta propria dal giudice di appello, che ipotizza quale sostrato normativo idoneo a giustificare l’esenzione la norma regolamentare in materia di T.A.R.S.U. del Comune di Bologna (regolamento comunale per la T.A.R.S.U., art. 5, comma 2, lett. h), che decreta l’esenzione da T.A.R.S.U. degli “edifici o loro parti adibiti al culto” e dei “locali strettamente connessi all’attività del culto stesso”, quale attuazione in materia della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 16, compie, dunque, un vero e proprio salto logico nell’estendere la portata dell’esenzione al possesso di un fabbricato idoneo (almeno per una parte rilevante della sua consistenza) a produrre rifiuti, giusta il generale principio posto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2.

    La previsione regolamentare esenta gli edifici o le loro parti adibiti al culto e i locali strettamente connessi soltanto entro il limite generale della loro oggettiva incapacità di produrre rifiuti; non consente di estendere l’esenzione all’intero fabbricato sulla sola base della funzione religiosa complessiva.

  • art. 16, L. n. 222/1984

    Ora, l’esenzione che era stata specificamente disposta in tema di I.C.I. per gli enti ecclesiastici in relazione al possesso di fabbricati destinati, per quanto qui rileva, all’esercizio delle “attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”, era frutto dell’espressa previsione di norma agevolativa, che difetta in tema di T.A.R.S.U..

    La definizione legislativa delle attività di religione o di culto non costituisce, da sola, una norma di esenzione dalla T.A.R.S.U.; per un’agevolazione tributaria occorre una specifica previsione normativa.

  • art. 384, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.

    In conclusione, fondato il primo motivo ed assorbiti i restanti motivi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario del contribuente.

    Quando l’accoglimento del ricorso per cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Tale esito comporta altresì l’assorbimento dei restanti motivi, il cui esame viene a risultare superfluo ed ultroneo.

    L’accoglimento di un motivo che determina la cassazione e la decisione nel merito rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, che possono essere dichiarati assorbiti; la Corte non decide quindi nel merito la denunciata omissione di pronuncia.

Massime di principio

  • In materia di T.A.R.S.U., l’esenzione di locali o aree per la loro natura o per la particolare destinazione stabile richiede una concreta e oggettiva incapacità di produrre rifiuti; la mera destinazione religiosa o di culto non è sufficiente.
  • L’esenzione prevista da un regolamento comunale per edifici o parti di edifici adibiti al culto e per i locali connessi non può essere estesa, in ragione della funzione unitaria del complesso, a superfici che sono oggettivamente idonee a produrre rifiuti e sono destinate a esigenze quotidiane o attività ordinarie.
  • La qualificazione legislativa di determinate attività come attività di religione o di culto non crea, senza una specifica previsione agevolativa, un’esenzione dalla T.A.R.S.U.; le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non sono integrabili analogicamente.
  • Se, accolto un motivo di ricorso, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi divenuti superflui.

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