Cassazione Civile, Ordinanza n. 30766/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione della controricorrente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, con deposito della domanda e della ricevuta di pagamento della prima rata. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 relativo a IVA e sanzioni amministrative, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio contestava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria del 20% su interventi edilizi eseguiti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in appello, aveva rigettato il gravame dell'Ufficio ritenendo che gli interventi fossero opere di ristrutturazione edilizia e non di ricostruzione ex novo, con conseguente spettanza dell'aliquota agevolata prevista dal punto 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico. In pendenza del giudizio di legittimità la controricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022, depositando domanda e prova del pagamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata determinino la sospensione e quindi l'estinzione del giudizio pendente, una volta documentati domanda e versamento.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, punto 127-quaterdecies
Richiamato come base normativa dell'aliquota IVA agevolata ritenuta applicabile dalla CTR agli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023, unitamente alla prova del pagamento della prima rata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità pendente quando la controversia rientri nell'ambito oggettivo della definizione.
- Quando la parte controricorrente si avvale validamente della definizione agevolata e produce la relativa documentazione, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e dichiara estinto il processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano regolate secondo quanto disposto dalla Corte, con addebito alle parti che le hanno anticipate.
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