Cassazione Penale, Sentenza n. 35788/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati connessi all'importazione, ricezione, trasporto e detenzione di ingenti quantitativi di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990) nonché per singole condotte di compravendita di droga. Deduce: (1) vizio di competenza territoriale ex art. 12 c.p.p., sostenendo che i fatti non integrano reato associativo e quindi la competenza spetterebbe al Tribunale di Locri; (2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, con richiamo al fatto che i fatti risalgono al 2020 e non è contestata l'associazione; (3) motivo aggiunto relativo all'inutilizzabilità di dati informatici (chat criptate) acquisiti tramite ordine europeo di indagine e decriptati in Francia prima di essere trasmessi all'Autorità italiana.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la competenza del Tribunale di Reggio Calabria sulla base della connessione teleologica fra il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) e i reati di cui all'art. 73, atteso che l'associazione aveva un programma criminoso specifico volto all'importazione via nave di ingenti quantitativi di cocaina e che le condotte ascritte a Ficara risultano inserite in quel programma fin dalla fase iniziale (prima effettiva realizzazione del traffico). Ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari per la gravità, la persistenza nel tempo e l'entità dei traffici contestati. Quanto alle prove informatiche acquisite tramite ordine europeo di indagine e decriptate all'estero, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (29/02/2024) e ritenuto l'acquisizione legittima: non è stata dimostrata l'inutilizzabilità, non è richiesto che venga fornito l'algoritmo di decriptazione salvo specifiche allegazioni di inaffidabilità, e non emergono violazioni sostanziali dei diritti fondamentali. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato (provvedimento interrotto nel testo fornito prima della parte finale della sanzione pecuniaria).
Norme richiamate
art. 12 cod. proc. pen.
Richiamata per la disciplina della competenza per connessione: la Corte valorizza la lett. c) (connessione teleologica) come titolo per spostare la competenza quando il reato "mezzo" è stato posto in essere con la rappresentazione dell'oggettiva finalizzazione alla commissione/occultamento del reato "fine".
art. 16 cod. proc. pen.
Citato come regola che richiede la rappresentazione dell'oggettiva finalizzazione del reato mezzo rispetto al reato fine ai fini della connessione teleologica.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Attribuisce all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto funzioni inquirenti su determinate fattispecie (tra cui reati di criminalità organizzata) creando una "vis attractiva" che deroga alla competenza territoriale ordinaria per i reati connessi.
art. 73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sui delitti di importazione, produzione e traffico di stupefacenti: le condotte contestate a Ficara sono state inquadrate in questo articolo e considerate reati-fine collegati al programma associativo.
art. 74 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la contestazione descriva un programma associativo specifico e durevole, idoneo a giustificare la connessione teleologica.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Richiamato a proposito della acquisizione di dati informatici dall'estero; la Corte precisa che non sempre è applicabile quando i dati sono acquisiti tramite ordine europeo di indagine e già nella disponibilità dell'autorità estera.
art. 266 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le intercettazioni: la Corte osserva che i reati considerati consentono intercettazioni nell'ordinamento interno, fattore che incide sulla valutazione di ammissibilità delle prove raccolte all'estero.
art. 270 cod. proc. pen.
Riferimento alla circolarità della prova e agli strumenti che consentono l'acquisizione di materiale, anche intercettato, già nella disponibilità di altra autorità giudiziaria.
Direttiva 2014/41/UE art. 6, par.1, lett. b) e art. 31
Richiamate per valutare l'ammissibilità e l'obbligo di notifica nell'ambito degli ordini europei di indagine: la Corte segue l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la mancata o tardiva notifica non determina automaticamente inutilizzabilità se non si dimostra che, in un caso interno analogo, la cattura non sarebbe stata consentita.
art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Citato in relazione alla disciplina dell'acquisizione di tabulati e alla distinzione tra acquisizione presso un gestore e acquisizione di dati già disponibili presso un'autorità estera; non estende automaticamente la competenza del giudice per l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine.
Massime di principio
- La competenza territoriale può essere spostata al capoluogo distrettuale quando sussiste una connessione teleologica tra reato associativo e reati-fine: occorre che il reato "mezzo" sia stato posto in essere con la rappresentazione che serviva a commettere o occultare il reato "fine".
- La connessione teleologica non richiede l'identità degli autori dei reati, ma richiede elementi concreti che dimostrino la finalizzazione del programma associativo a un reato specifico già in fase costitutiva o iniziale.
- Le esigenze cautelari possono essere adeguatamente motivate anche se i fatti sono temporaneamente antecedenti, quando emergono gravità, persistente reiterazione nel tempo, ruolo attivo nel traffico e ingenti quantitativi di stupefacente.
- Le prove informatiche acquisite tramite ordine europeo di indagine e decriptate all'estero sono, di regola, utilizzabili se l'autorità estera le detiene legittimamente; l'onere di dimostrare l'inutilizzabilità grava sulla parte che eccepisce, con allegazioni precise e prove di vizi sostanziali.
- Non è automaticamente necessario che sia reso disponibile l'algoritmo di decriptazione per l'utilizzabilità della prova: la richiesta diventa rilevante solo se è allegata e dimostrata una specifica inaffidabilità del risultato della decriptazione.
- La tardiva o mancata notifica prevista dall'art. 31 della Direttiva 2014/41/UE non comporta di per sé l'inutilizzabilità; occorre verificare se, in un caso interno analogo, la captazione sarebbe stata illegittima.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35703/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35704/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35705/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35706/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35707/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35711/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →