Cassazione Penale, Ordinanza n. 17103/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati e non specifici entrambi i motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo due censure entrambe di rito: da un lato, l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato; dall'altro, l'erroneità del rigetto dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova. Dalla motivazione emerge che tali doglianze riproponevano sostanzialmente le medesime eccezioni già dedotte in appello e respinte dalla corte territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi generici e non specifici perché privi di reale correlazione critica con l'articolata motivazione del giudice di merito. Quanto al merito delle eccezioni, la Corte ha osservato che l'imputato, detenuto per altra causa, aveva rinunciato alla comparizione personale e, tramite difensore e procuratore speciale, aveva chiesto la definizione con rito abbreviato, così rinunciando anche alla precedente istanza di messa alla prova. Inoltre, la richiesta di probation era già stata negata in precedenza per la presenza di precedenti penali recenti e per lo stato detentivo per altra ragione, elementi ritenuti ostativi alla capacità dell'imputato di sostenere il percorso di prova.
Norme richiamate
art. 168-bis c.p.
La messa alla prova può essere negata quando gli elementi del caso concreto evidenziano una non adeguata capacità dell'imputato di sostenere il programma trattamentale, come desunta qui da precedenti recenti e stato detentivo per altra causa.
art. 438 c.p.p.
La richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato formulata dal difensore e procuratore speciale è stata considerata incompatibile, nel caso concreto, con la persistenza della precedente istanza di sospensione con messa alla prova.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, per genericità e per mancata correlazione con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo non è specifico quando si limita a reiterare eccezioni già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi con le argomentazioni poste dal giudice a fondamento della decisione impugnata.
- La mancanza di correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata integra difetto di specificità e giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La richiesta di rito abbreviato, formulata validamente dal difensore munito di procura speciale, può comportare la rinuncia a coltivare precedenti istanze incompatibili, come quella di sospensione del processo con messa alla prova, se ciò risulta dal contesto processuale.
- La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere negata quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti che rendano non adeguata la capacità dell'imputato di affrontare positivamente il percorso di probation.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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