Cassazione Penale, Sentenza n. 01102/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto su beni della Eli Cars Srl in relazione al presunto reato fiscale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente denunciava la mera apparenza della motivazione del provvedimento di rigetto, lamentando in particolare che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le deduzioni difensive sulla solidità imprenditoriale e finanziaria della società e non aveva spiegato le ragioni che giustificavano l'anticipazione dell'effetto ablatorio (periculum in mora).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: il ricorrente, pur agendo a tutela dell'interesse della Eli Cars (terzo rispetto al processo penale), non aveva munito il proprio difensore di procura speciale, requisito richiesto dalla giurisprudenza per proporre ricorso contro il rigetto del riesame del decreto di sequestro preventivo. Per tali ragioni il Collegio non ha esaminato i profili di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 2
La norma disciplina reati tributari connessi a dichiarazioni fraudolente. Nel caso di specie è stato contestato l'uso di elementi passivi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti (fatture per operazioni fittizie), da cui è stata desunta la sussistenza del fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29858; Sez. II, 9 gennaio 2018, n. 310)
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo proposto dal difensore di un terzo è inammissibile se non accompagnato da procura speciale; assenza della procura speciale determina l'inammissibilità senza esame del merito.
Norme e principi processuali in materia di sequestro preventivo e riesame
Il sequestro preventivo può essere disposto per cautelare il profitto del reato e richiede la sussistenza di elementi che dimostrino il fumus e il periculum in mora. In sede di riesame il giudice valuta la congruità e la motivazione del provvedimento impugnato; tuttavia profili di inammissibilità formale del ricorso ostano all'esame di merito.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione un provvedimento di rigetto del riesame relativo a sequestro preventivo, se il ricorrente agisce per conto di un terzo (es. legale rappresentante della società destinataria del sequestro) è necessario che il difensore sia munito di procura speciale; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- Per giustificare un sequestro preventivo per reati tributari i giudici possono fare leva su indizi quali l'utilizzo di società 'cartiere', la contemporaneità o precedenza dei pagamenti da parte del cedente rispetto all'acquirente, l'assenza di pagamenti verso presunti fornitori, l'entità dell'imposta evasa, l'inoperatività delle società e l'impossidenza degli indagati; tali elementi possono essere ritenuti idonei a dimostrare fumus e periculum.
- Nel contestare il periculum in mora occorre fornire prove concrete (documentazione patrimoniale e finanziaria) della solidità e dell'assenza di rischio di dispersione dei beni; mere affermazioni difensive sulla solvibilità non sono di per sè sufficienti.
- Un vizio formale rilevante (es. mancata procura speciale) può risultare decisivo e condurre all'inammissibilità del ricorso prima ancora che i giudici valutino le questioni sostanziali relative al sequestro.
- In caso di inammissibilità per motivi formali il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende.
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